CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-01, n. 202400081

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-01, n. 202400081
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400081
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 00081/2024REG.PROV.COLL.

N. 01206/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Realmonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1347/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Realmonte e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con D.D.G. n. 31 del 17 febbraio 2014, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente annullava ai sensi dell’art. 53 L.R. n. 71/1978 la concessione edile n. 22/2011 rilasciata dal Comune di Realmonte alla ricorrente per i lavori di demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica di sua proprietà posto in -OMISSIS-.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente domandava l’annullamento del predetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) omessa comunicazione di avvio del procedimento ;
2) violazione dell’art. 53 co. 5 L.R. n. 71/1978 – poiché l’Assessorato non avrebbe disposto la sospensione cautelare dei lavori nelle more dell’adozione dell’annullamento della concessione edile;
3) violazione dell’art. 53 co. 3 L.R. n. 71/1978 – per omessa notifica delle contestazioni;
4) violazione dell’art. 1 L.R. n. 10/1991 con riguardo ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ;
5) violazione dell’art. 53 co. 4 L.R. n. 71/1978 ;
6) eccesso di potere per travisamento dei fatti;
7) violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento ;
8) erronea od omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto .

L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente si opponeva all’accoglimento del ricorso, mentre il Comune di Realmonte non si costituiva.

Con sentenza n. 1347/2021 pubblicata il 28 aprile 2021, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, dopo avere preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Realmonte, in quanto amministrazione resistente non autrice del provvedimento impugnato e dopo avere qualificato la nota del 20 ottobre 2014 dell’A.R.T.A. quale atto endoprocedimentale, e quindi inidoneo a definire il procedimento di riesame avviato d’ufficio su sollecitazione della ricorrente con istanza del 10 giugno 2014, protocollata il 23 giugno 2014, rigettava il ricorso.

Secondo l’adito T.A.R., infatti, il primo e il terzo motivo di ricorso sarebbero infondati poiché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e delle contestazioni previste dall’art. 53 co. 3 L.R. n. 71/1978 non avrebbero impedito alla ricorrente di conoscere la pendenza del procedimento, di prendere visione degli atti e presentare osservazioni. Quindi, la dedotta violazione di legge non potrebbe giustificare l’annullamento dell’impugnato provvedimento per raggiungimento dello scopo garantito dalle predette formalità, ex art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessa emanazione di un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 53 co. 5 L.R. n. 71/1978 antecedente all’impugnato annullamento della concessione edile, sarebbe infondato poiché, da un lato, la ricorrente non avrebbe interesse a sollecitare l’emanazione di un provvedimento per lei dannoso e, comunque, la sospensione dei lavori non costituirebbe un presupposto del provvedimento di annullamento d’ufficio, essendo soltanto un provvedimento cautelare propedeutico a garantire le utilità del provvedimento conclusivo.

Il quarto motivo di ricorso sarebbe, poi, inconferente, non essendo rilevante che il consigliere comunale -OMISSIS- abbia appreso del provvedimento impugnato prima della ricorrente.

Il quinto e sesto motivo di ricorso sarebbero infondati, poiché il provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato non sarebbe stato emesso oltre il termine di 18 mesi dalla data delle contestazioni previsto dall’art. 53 co. 4 L.R. n.71/1978, dovendosi computare il predetto termine non dal momento in cui sono stati presentati gli esposti di -OMISSIS- all’Assessorato, ed ossia dal 14 febbraio 2012, ma dalla data delle contestazioni formalizzate con la nota 380 dell’8 gennaio 2013. E poiché l’annullamento d’ufficio è stato disposto il 17 febbraio 2014, l’atto sarebbe stato emesso entro i 18 mesi previsti. In ogni caso, l’adito T.A.R. precisa che l’eventuale inosservanza dei termini di conclusione del procedimento non avrebbe precluso all’Amministrazione di provvedere.

Anche il settimo e l’ottavo motivo sarebbero infondati. Con il provvedimento impugnato l’A.R.T.A. ha disposto l’annullamento d’ufficio della concessione edile n. 2/2011 poiché ha rilevato: a) la carenza di legittimazione della ricorrente per omessa dimostrazione della titolarità sull’area esterna alla particella catastale foglio 16 n. 552 sulla quale ricade il corpo scala esterno, oggetto della demolizione e ricostruzione;
b) il mancato allineamento del nuovo edificio con i fabbricati limitrofi;
c) il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale prevista dalle N.T.A. del Programma di fabbricazione vigente.

Dopo l’emissione del predetto provvedimento ad opera del dirigente generale dell’A.R.T.A., la ricorrente ha presentato un’istanza di revoca in autotutela.

L’A.R.T.A. ha riesaminato il provvedimento, espletando un supplemento istruttorio all’esito del quale il funzionario incaricato ha confermato la violazione dell’art. 10 del regolamento edile comunale poiché “ Dal catastale, che si allega alla presente, si evince che la scala risulta essere esterna rispetto alle particelle di proprietà della ditta concessionaria e nessun altro valido titolo di proprietà è stato prodotto dalla Ditta a riguardo la porzione di terreno/edificio che risulta essere esterna alla particella catastale n. 552 del fg. di mappa n. 16;
né tantomeno risulta che la Ditta abbia provveduto alla necessaria variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio
”. Il predetto funzionario, dopo avere invece escluso la sussistenza delle restanti violazioni rilevate nel provvedimento riesaminato (ed ossia il mancato allineamento dell’edificio rispetto a quelli limitrofi ed il mancato rispetto della distanza di m. 5 dal ciglio stradale), ha concluso precisando che “ Per quanto riguarda la richiesta di provvedimento di revoca e/o di sospensione dell’efficacia del D.D.G.N. 31/D.R.U.

DEL

17/02/2014, si fa presente che lo stesso possa essere preso in considerazione nel caso in cui la ditta Arch. -OMISSIS-, titolare della Concessione Edilia n. 22 del 29/06/2011, provveda alla variazione catastale necessaria a dimostrare la proprietà del vano scala esterno all’edificio oggetto della presente
”.

Secondo il T.A.R. sarebbe, quindi, giustificato il provvedimento impugnato poiché resterebbe valido il primo profilo critico, ossia la mancata prova della titolarità dell’area sulla quale ricade il vano scala esterno, rimanendo sullo sfondo la questione della demanialità o meno della stessa, posto che la mancata prova di un valido titolo di acquisto dell’area in esame assume una rilevanza dirimente, non potendo essere supplita neanche mediante il ricorso all’immemoriale, in quanto istituto costituente una mera presunzione di legittimità del possesso attuale e non riconducibile nel novero delle modalità di acquisto del diritto di proprietà.

Il ricorso, pertanto, veniva rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato il 29 novembre 2021, la ricorrente domandava la riforma della predetta pronuncia, censurandone le motivazioni e criticandone le conclusioni.

Il Comune di Realmonte, costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché Ente non autore del provvedimento impugnato.

L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente eccepiva, invece, l’inammissibilità dell’appello per difetto di giurisdizione nella parte in cui presuppone un accertamento della demanialità o meno dell’area confinante con quella di proprietà della ricorrente, opponendosi per il resto all’accoglimento delle censure dedotte dall’appellante.

L’appellante replicava alle difese delle Amministrazioni resistenti.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

I.

1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anzitutto, osserva che l’adito T.A.R., dopo averne rilevato d’ufficio i presupposti avvertendo le parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Realmonte, in quanto Ente non autore del provvedimento impugnato.

E poiché avverso il predetto capo della sentenza non è stato formulato un apposito motivo di appello, deve in questa sede soltanto prendersi atto della definitività caratterizzante la relativa statuizione, essendo formatosi il giudicato sulla relativa questione processuale.

I.

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