CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-28, n. 202300162
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 00162/2023REG.PROV.COLL.
N. 00470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2022, proposto da
ditta individuale C G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, n. 581 del 28 febbraio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modica e della F I S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Modica ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di “riqualificazione dell’asse urbano ex SS 115: illuminazione, sistemazione viaria, arredo urbano; 1° stralcio funzionale”.
L’appalto è stato aggiudicato alla F Impianti s.r.l. (di seguiti anche F), che ha offerto un ribasso del 34,599%, mentre al secondo posto si è collocata la ditta individuale Giuseppe Capobianco (di seguito anche Capobianco) con un ribasso del 33,333%.
La stazione appaltante, con le determinazioni n. 3652 e n. 3653 del 25 novembre 2021, rispettivamente, ha ritenuto il costo della manodopera della F Impianti rispettoso dei minimi salariali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione.
La ditta individuale Giuseppe Capobianco ha impugnato tali atti dinanzi al Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, che, con la sentenza della Terza Sezione n. 581 del 25 novembre 2021, ha respinto il ricorso.
Di talché, la Capobianco ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando. Erroneità, difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, illogicità ed erronea interpretazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97 codice degli appalti. Contraddittorietà.
Il ricorso di prime cure sarebbe stato affidato ad un unico motivo, con cui l’attività dell’Amministrazione è stata censurata perché non si sarebbe avveduta del fatto che la controinteressata, nella formulazione della propria offerta, non avrebbe ponderato i costi di manodopera per lavori che attengono alla sicurezza del cantiere nonché alcune altre lavorazioni contemplate da computo metrico e dal cronoprogramma (id est quelle relative alle voci di computo metrico 7.1.1 e 7.1.2 e per il cantieramento e successivo smobilizzo).
La F sarebbe pervenuta ad un prezzo di manodopera pari ad € 176.683,71, ovvero quello dichiarato in sede di offerta economica, identico a quello stimato complessivamente dal progettista, ma negli elaborati dell’aggiudicataria non vi sarebbe traccia delle lavorazioni di cui alla tavola 39d “Stima dei costi di sicurezza”, che implicano il necessario e dovuto impiego di manodopera che ammonta ad € 44.096,10; a detto importo andrebbe aggiunto il costo di manodopera per le voci 7.1.1. e 7.1.2. (€ 2.622,08) nonché quello per il cantieramento e smobilizzo cantiere (€ 2.669,10) non presenti nelle giustifiche del costo di manodopera, il tutto per un importo complessivo di manodopera non computato di € 49.387,28.
In definitiva, la F avrebbe omesso i costi di manodopera su una parte rilevante dell’appalto, laddove l’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici impone un obbligo dichiarativo dei costi di manodopera conseguenti all’esecuzione integrale dell’appalto e non ad una parte dello stesso.
In ragione di tali argomentazioni, la sentenza impugnata sarebbe errata.
In primo luogo, il giudice etneo sarebbe caduto in errore laddove ha ritenuto che la stazione appaltante abbia fatto una verifica sia del costo della manodopera (art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016) sia di quello relativo alla congruità dell’offerta (art. 97, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre la stazione appaltante ha limitato l’attività di indagine al solo costo di manodopera ex art. 95, comma 10.
Peraltro, sebbene il Comune di Modica abbia dato atto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, che il costo del personale documentato rispetta i minimi salariali retributivi, dalla verifica sarebbe emersa la mancata ponderazione del costo della manodopera su una consistente parte dell’appalto.
Infatti, come detto, non sarebbe stato ponderato l’incidenza della manodopera sulle lavorazioni di cui alla tavola 39d e sulle altre lavorazioni citate (voci 7.1.2. e 7.1.3. e per il cantieramento e smobilizzo).
La controinteressata non avrebbe giustificato nulla in ordine alla sostenibilità in senso generale dell’offerta, per cui la ricorrente non avrebbe potuto muovere specifiche censure in merito alla congruità globale dell’offerta stessa.
La ricorrente, in assenza di un giudizio di congruità sull’offerta, in quanto nulla in merito è stato fornito dalla controinteressata, avrebbe potuto muovere le sole censure relative all’accertamento del costo di manodopera, atteso che il Comune di Modica avrebbe deciso di accertare il solo costo della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 e non quello dell’anomalia dell’offerta del successivo art. 97.
In presenza di un’omissione di costo di manodopera su una parte rilevante della commessa, la conseguenza diretta ed immediata sarebbe l’esclusione e non una riedizione della gara, atteso che, così operando, si assisterebbe ad un soccorso istruttorio che metterebbe la F in condizione di ovviare ad una colpevole mancanza su una componente essenziale dell’offerta.
La sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata anche nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese.
L’appellante ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni.
Il Comune di Modica e la F Impianti hanno contestato la