CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201270

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201270
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201270
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01270/2022REG.PROV.COLL.

N. 00208/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, A M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1919/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna parte appellante chiedeva in prime cure il risarcimento del danno nella misura di € 25.172,50 per il periodo ricompreso tra l’11.4.2001 ed il 24.9.2002 nel quale il suo esercizio per il commercio di preziosi, di cose antiche ed usate, era rimasto chiuso, unitamente a rivalutazione ed interessi di tale somma a far data dalla maturazione del singolo credito e sino all’effettivo soddisfo.



2. Il giudice di prime con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva parzialmente il ricorso:

-riconoscendo la responsabilità dell’amministrazione ma limitatamente al periodo dal 21.04.2002 al 24.9.2002, a cominciare cioè dall’istanza di restituzione della licenza del 22.03.2002 cui vanno aggiunti 30 gg. per la conclusione del procedimento, e la condannava al risarcimento di 7.395,30 euro;
mentre non era configurabile una colpa dell’Amministrazione per il periodo antecedente a cominciare dal momento della notifica dell’istanza cautelare, “ posto che non può prefigurarsi un onere – altrimenti abnorme – delle PP.AA. di monitorare costantemente tutti i provvedimenti già adottati, per sapere se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la esigenza di propri interventi in autotutela sugli stessi ”.

-a ciò aggiungendo soltanto la misura degli interessi legali dalla data della proposizione della domanda sino a quello dell’avvenuto soddisfo.



3. Con l’odierno appello si censurano le statuizioni di prime cure, lamentando in sintesi:

I) che la responsabilità dell’Amministrazione andrebbe fatta risalire almeno al 25.11.2001, cioè 30 giorni dopo la presentazione dell’istanza cautelare (26.10.2001);

II) che in ordine agli accessori del credito risarcitorio, il giudice di prime cure avrebbe violato pacifici principi giurisprudenziali in materia di crediti di valore, che andranno invece applicati sia alla somma liquidata per il danno dal giudice di prime cure, sia alla somma relativa al maggior danno di cui al I Motivo.

E concludendo per la condanna al pagamento:

-dell’ulteriore somma pari ad almeno € 6.920,40;

-maggiorata di interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno sino all’emittenda sentenza di appello, più gli interessi legali sino all’effettivo pagamento.



4. Si costituiva l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’appello.



5. Nell’odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.



6. L’appello va in parte respinto e in parte accolto.



6.1. Occorre preliminarmente rievocare i termini della vicenda:

-in ragione di un’indagine penale, che aveva comportato l’adozione di misure di arresto, l’odierna appellante si vedeva revocata la licenza di pubblica sicurezza nella sua qualità di commerciante di preziosi;

-la revoca veniva impugnata;

- medio tempore sopravvenivano le assoluzioni e su tale presupposto, nel giudizio di impugnazione della revoca, veniva notificata un’istanza cautelare (26.10.2001), cui seguiva una sentenza di accoglimento del ricorso con sentenza del 21.2.2002;

-il 02.03.2002 notificava la sentenza all’Amministrazione;

-il 22.03.2002 faceva istanza di restituzione della licenza;

-più esattamente, con diffida del 03.05.2002, chiedeva la restituzione dell’originale della licenza;

-il 12.06.2002 notificava ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tar che aveva annullato la revoca;

-il 24.09.2002 otteneva la “riconsegna della licenza”.

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