CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202300315

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202300315
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300315
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 00315/2023REG.PROV.COLL.

N. 00164/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2020, proposto dalla Marina di Riposto Porto dell'Etna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1715/2019, resa tra le parti, pubblicata il 5 luglio 2019, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1802/2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riposto e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Vista la dichiarazione di interesse alla decisione, depositata dall’appellante l’11 ottobre 2020;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale, depositata dal Comune di Riposto il 16 novembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2022, il consigliere Michele Pizzi e udito per l’appellante l’avvocato Giuseppe Caruso, su delega dell’avvocato Nicolò D’Alessandro;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 6 ottobre 2017 e depositato il 27 ottobre 2017, la società Marina di Riposto Porto dell’Etna s.p.a. esponeva:

- che il bacino da diporto del porto del Comune di Riposto è suddiviso in due distinte aree, denominate primo e secondo bacino;

- di gestire, a seguito di contratto di concessione, il secondo bacino di mq 77.550, destinato dal vigente piano regolatore portuale all’approdo ed all’ormeggio di imbarcazioni da diporto;

- di aver presentato al Comune di Riposto, in data 6 aprile 2017, una proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 1 e ss., del decreto legislativo n. 50/2016, “ per la concessione in regime di project financing del bacino da diporto n. 1 del Piano Regolatore Portuale di Riposto ”;

- che “ il project financing in questione, conformemente alle previsioni di PRP […] si pone l’obiettivo primario di offrire, soprattutto ai diportisti non residenti (recte: turisti), un servizio di eccellenza attraverso la gestione coordinata del primo e del secondo bacino in tal modo avvalendosi dell’esperienza e delle best practises unanimemente riconosciute a Marina di Riposto Spa, la quale si è, inoltre, impegnata a realizzare gli interventi necessari per completare il predetto primo bacino e renderlo idoneo all’uso previsto ” (pag. 5 del ricorso);

- che il Comune, con nota prot. n. 11954 del 7 luglio 2017, ha rigettato la domanda.



2. La ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento della predetta nota del Comune di Riposto prot. n. 11954 del 7 luglio 2017, avente ad oggetto “ Trasmissione della valutazione di fattibilità della proposta connessa all’istanza per la concessione in regime di project financing del bacino da diporto n. 1 del p.r.g. di Riposto ”.



3. Il ricorso introduttivo di primo grado era articolato nei seguenti due motivi:

i) eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione per motivazione apparente, per aver illegittimamente il Comune di Riposto, a seguito di una carente istruttoria, respinto la domanda di project financing presentata dalla ricorrente, affermando che il progetto presentato non sarebbe conforme al piano regolatore portuale, “ in quanto modificherebbe le destinazioni d’uso dello specchio acqueo […] consentendo l’approdo ad un numero maggiore di natanti, di diverse tipologie, attraverso una differente configurazione geometrica funzionale del bacino ” (pag. 7 del ricorso);
al contrario di quanto affermato dal Comune “ la modifica della configurazione dei pontili galleggianti e della tipologia dei natanti prevista dal project […] non costituisce variante al PRP ” (pag. 8 del ricorso);
ugualmente non sarebbero in contrasto con il piano regolatore portuale le soluzioni progettuali, contenute nella proposta di project financing della ricorrente, per garantire strutture antiriflettenti al primo bacino del porto, a differenza della proposta progettuale formulata dalla società Dinamica s.r.l., su incarico comunale;
inoltre sarebbe affetto da vizio di motivazione anche il parere reso dall’Assessorato regionale della mobilità e richiamato dal Comune;

ii) mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio, per aver il Comune omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo di rigetto della proposta di project financing , non consentendo alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni in sede procedimentale.



4. La società ricorrente, con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato l’8 aprile 2019 e depositato il 19 aprile 2019, impugnava:

a) la nota dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità-Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 13029 dell’8 marzo 2019, avente ad oggetto “ Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, finalizzata all’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 […] per la sola esecuzione di lavori ” per la realizzazione di “ opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto ”;

b) il d.d.g. n. 2170 del 3 agosto 2018, con cui è stato “ approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo delle opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto ”;

c) il decreto a contrarre n. 235 del 6 marzo 2019.



5. Il ricorso per motivi aggiunti era articolato nei seguenti cinque motivi (i primi quattro avverso il d.d.g. n. 2170 del 3 agosto 2018 ed il quinto avverso il decreto a contrarre n. 235 del 6 marzo 2019 e l’avviso esplorativo dell’8 marzo 2019):

i) violazione dell’art. 5, comma 3, della legge n. 83/94, violazione del p.r.p. del porto di Riposto, eccesso di potere per difetto di istruttoria;

ii) eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto distinto profilo, mancata verifica della funzionalità dell’opera approvata;

iii) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione;

iv) violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento, mancata integrazione del contraddittorio;

v) illegittimità, in via derivata, dei successivi provvedimenti dell’Assessorato regionale (il decreto a contrarre n. 235 del 6 marzo 2019 e l’avviso esplorativo di cui alla nota prot. n. 13029 dell’8 marzo 2019).

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