CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202201256

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202201256
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201256
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 01256/2022REG.PROV.COLL.

N. 00878/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2021, proposto da
Hydro Catania s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio di amministrazione del Consorzio d'Ambito territoriale ottimale 2 Catania Acque, Cipe – Comitato interministeriale per la programmazione economica, Comune di Scordia, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Siciliana - Presidenza, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Assessorato regionale territorio e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Città metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Ato2 Catania Acque, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea idrica territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sie Servizi idrici etnei, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1542/2021, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Regione Siciliana - Presidenza e di Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e di Città metropolitana di Catania e di Consorzio Ato2 Catania Acque e di Assemblea idrica territoriale e di Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità e di Assessorato regionale territorio e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La controversia riguarda la deliberazione 9 agosto 2010 e la deliberazione 22 novembre 2010 n. 8, con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l’assemblea del CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 – CATANIA ACQUE in liquidazione (di seguito: “Consorzio ATO”) hanno dichiarato nullo l’accordo 30 dicembre 2006 e caducato gli atti di gara e la convenzione oggetto dell’accordo.

Il Consorzio ATO, la Provincia di Catania e Servizi Idrici Etnei s.p.a. (di seguito: “Sie”) il 30 dicembre 2006 hanno infatti raggiunto con i comuni della “zona calatina” un accordo transattivo, secondo il quale detti comuni hanno rinunciato agli effetti della decisione del CGARS n. 589 del 2006 ed alla relativa esecuzione.

2. Hydro Catania s.p.a. (di seguito: “Hydro Catania”), aggiudicataria della gara per la scelta del socio della società S.I.E., affidataria del servizio idrico integrato in base alla convenzione 24 dicembre 2005 (oggetto delle deliberazioni qui impugnate), ha impugnato la deliberazione 9 agosto 2010 e la “relazione di accompagnamento” alla delibera 9 agosto 2010 davanti al Tar Sicilia - Catania.

3. Con motivi aggiunti notificati il 21 gennaio 2011, è stata impugnata, oltre ai medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, la delibera 22 novembre 2010 n. 8 dell’assemblea del Consorzio ATO, che contiene la presa d’atto della nullità dell’accordo stipulato il 30 dicembre 2006 e della “ caducazione automatica ” degli atti amministrativi e negoziali adottati in seguito alle deliberazioni annullate con sentenza n. 589 del 2006, oltre a essere stato chiesto il risarcimento dei danni.

4. Con secondi motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti atti:

- delibera 21 ottobre 2011 n. 21 del consiglio di amministrazione del Consorzio ATO, avente ad oggetto avente ad oggetto “ Iniziative del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 13/05/2011 e verifica di coerenza con il Piano d’Azioni del Consorzio e con la documentazione disponibile – Modifica Piano Interventi ”;

- la delibera 31 ottobre 2011 n. 7 dell’assemblea del Consorzio ATO, avente ad oggetto “ Processo di revisione ed aggiornamento del Piano d’Ambito – Approvazione Piano d’Azione ”;

- la delibera 31 ottobre 2011 n. 8 dell’assemblea del Consorzio ATO, avente ad oggetto “ Iniziative del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 13/05/2011 e verifica di coerenza con il Piano d’Azioni del Consorzio e con la documentazione disponibile – Modifica Piano Interventi ”.

5. Con terzi motivi aggiunti sono dedotti motivi autonomi di illegittimità delle deliberazioni impugnate con i secondi motivi aggiunti.

6. Il Tar, con sentenza 13 maggio 2021 n. 1542, ha dichiarato inammissibili:

- per difetto di interesse, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti;

- per difetto di legittimazione i secondi e i terzi motivi aggiunti.

7. Hydro Catania ha appellato la sentenza con ricorso n. 878 del 2021.

8. Con sentenza parziale e non definitiva 13 dicembre 2021 n. 1033 questo CGARS ha accolto l’appello principale, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte ha accolto il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti quanto alla domanda demolitoria, riservandosi di decidere sulla domanda risarcitoria, in vista della quale ha richiesto a parte appellante di specificare alcuni profili. Ha poi respinto l’appello incidentale.

9. All’udienza del 16 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

10. L’appello è fondato nei limiti di seguito esposti e considerato quanto già deciso con la richiamata sentenza parziale n. 1033 del 2021.

10.1. A seguito della sentenza parziale n. 1033 del 2021 rimane da scrutinare la domanda risarcitoria proposta con i primi motivi aggiunti, così come contenuta nel ricorso in appello n. 878 del 2021, essendo già stata scrutinata la domanda demolitoria contenuta nell’appello principale con sentenza parziale n. 1033 del 2021.

11. In via pregiudiziale si scrutina l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Consorzio ATO e Ati Catania con semplice memoria (depositata rispettivamente il 3 giugno 2022 e il 23 maggio 2022).

L’eccezione è inammissibile in quanto, in base all’art. 9 c.p.a., “ Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione ”.

In appello, quindi, l’eventuale difetto di giurisdizione deve essere fatto valere con uno specifico mezzo di gravame, configurandosi la statuizione, implicita o esplicita, sulla giurisdizione come un capo autonomo della sentenza che, se non impugnato tempestivamente, passa in giudicato.

È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia formulata solo in note defensionali e non con tempestiva proposizione di apposito motivo di appello incidentale contro la sentenza di primo grado, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. n. 104/2010 per il quale il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronunzia impugnata che in modo implicito o esplicito ha statuito sulla giurisdizione ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 6278/2021).

Nel caso di specie, il Tar, respingendo la domanda di risarcimento del danno formulata da Sie, ha statuito implicitamente circa la propria giurisdizione su tale domanda.

Il relativo capo della sentenza non è stato ritualmente impugnato, così come richiesto dall’art. 9 c.p.a.

Ne deriva che la proposizione dell’eccezione di giurisdizione risulta irritualmente proposta, avverso un capo della sentenza (quello implicito sulla giurisdizione), che è passato in giudicato (sul punto Ad. plen. 26 aprile 2018 n. 4).

11.1. L’eccezione è quindi inammissibile.

12. Sempre in via pregiudiziale si scrutina l’eccezione di identità della domanda risarcitoria in esame rispetto alla domanda formulata da Hydro Catania al giudice ordinario e segnatamente al Tribunale di Catania e alla Corte di appello di Catania, che si è pronunciata con sentenza n. 2546 del 2018 (gravata con ricorso in cassazione).

12.1. L’eccezione è infondata.

Per quanto di interesse in questa sede il Tribunale di Catania, con sentenza 12 novembre 2016 n. 139), ha respinto la domanda proposta da Hydro Catania.

Hydro Catania ha agito per chiedere “ l’esecuzione degli impegni negoziali che avevano trovato concretizzazione nelle azioni con prestazioni accessorie di SIE Spa da essa sottoscritte (e quindi per chiedere che le venisse consentito di realizzare le opere infrastrutturali e i servizi previsti nell’offerta sulla base della quale si era aggiudicata la gara per la selezione del socio industriale della società a cui era stato affidato il servizio idrico integrato) ed il risarcimento del danno da ritardi subiti, ovvero, in subordine, per chiedere la risoluzione

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