CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300081
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00081/2023REG.PROV.COLL.
N. 00269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2022, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche R. Tantillo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Antonietta Giannini & C. s.a.s., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3682/2021, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il budget 2009, assegnato al Laboratorio Analisi Cliniche R. Tantillo s.r.l. dall’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del S.S.R. nell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria.
2. Laboratorio Analisi Cliniche R. Tantillo s.r.l. (di seguito: Laboratorio Analisi Cliniche) ha impugnato i seguenti atti:
- provvedimento dell’AUSL n. 7 definito “ Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009 ” sottoscritto con riserva in data 17 luglio 2009;
- convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1128 del 2009;
- ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compresi i criteri di assegnazione dei budget 2009, nonché il budget provvisorio 2009 ex d.a. n. 60 del 1999 e di cui alla delibera aziendale n. 749 del 3 marzo 2009 anch’essa non conosciuta, nonché il budget 2007 che viene preso in considerazione per l’attribuzione del budget 2009, che è stato determinato in violazione del d.a. n. 2594 del 2007;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello individuato secondo il d.a. 2594 del 2007;
- a ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009, ed a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa per la restante parte dell'anno 2009, anche in corretta applicazione del d.a. 1128/09, comunque impugnato con separato ricorso.
3. Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato ulteriori atti.
4. Con sentenza 7 dicembre 2021 n. 3682 il Tar Sicilia – Catania ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato perenti i motivi aggiunti.
5. Laboratorio Analisi Cliniche ha appellato la sentenza con ricorso n. 269 del 2022.
6. Questo CGARS, con sentenza parziale 17 giugno 2022 n. 735, ha:
- accolto il primo motivo di ricorso e per l’effetto annullato la sentenza appellata, nel solo capo che dichiara la perenzione dei motivi aggiunti di ricorso, con rinvio al Tar ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
- rimesso la causa sul ruolo per la trattazione dei restanti motivi di ricorso e ha fissato l’udienza pubblica del 14 dicembre 2022.
7. All’udienza del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Sono qui in decisione i motivi di appello relativi ai capi della sentenza con i quali il Tar ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, mentre pende davanti al giudice di primo grado il giudizio relativo ai motivi aggiunti, dichiarati perenti con pronuncia riformata da questo CGARS con sentenza parziale n. 733 del 2022.
9. Così enucleato il thema decidendum , l’appello è infondato.
10 L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità dell’appello ex art. 101 c.p.a.
11. L’appellante ha innanzitutto dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura di violazione del principio di gerarchia delle fonti: i criteri del D.A. n. 1128 del 2009 sarebbero stati modificati dalla circolare n. 915 del 2009.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Con decreto n. 1128 del 2009 è stato stabilito che i Direttori generali “ dovranno assumere come riferimento la media dei valori di produzione realizzata negli anni 2006 e 2007 ”, aggiungendo che “ per le strutture che abbiano documentato periodi di chiusura in relazione ad esigenze di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici correlati all’accreditamento istituzionale, la media dei valori di produzione per i due anni in riferimento va ricalcolata tenendo conto del periodo di effettiva attività ” (art. 7).
Con l’art. 13 del medesimo decreto si dispone che “ al fine di garantire e monitorare l’uniforme applicazione della normativa di settore e le correlate disposizioni di cui al presente decreto, sono effettuate presso l’Assessorato riunioni periodiche, d’intesa con le OO.SS., tese anche alla formalizzazione di direttive specifiche ai Direttori Generali al fine di evitare eventuali difformità interpretative ed applicative ”.
Con nota n. 915 del 2009 vengono forniti “ chiarimenti con riferimento all’uniforme interpretazione ed attuazione delle procedure di determinazione del budget” di cui al D.A. n. 1128 del 2009. È poi precisato che “si ritiene opportuno fornire precise indicazioni per semplificare e uniformare il processo di calcolo per la determinazione dei singoli budget”. Con tale finalità è previsto, con riferimento all’art. 7 del decreto n. 1128 del 2009, per le ipotesi di scostamento tra la media dei valori di produzione 2006-2007 e la media dei budget 2006-2007, in considerazione del “ principio di distribuzione equitativa ”, che “ i Direttori generali si attengano ai seguenti criteri nella valorizzazione del budget 2009 delle strutture:
a. se la media dei valori di produzione 2006-2007 della singola struttura è inferiore o pari alla media del budget per lo stesso periodo si assume, come base di calcolo, la media dei valori di produzione così come indicato nel DA n. 1128/2009 ed esplicitato nei superiori punti 1 e 2;
b. se la media dei valori di produzione 2006-2007 della singola struttura è superiore alla media dei budget per lo stesso periodo, i Direttori Generali per la determinazione del budget 2009 dovranno, in tale ipotesi, applicare un meccanismo equitativo sulla base della percentuale di scostamento tra i due valori, introducendo i seguenti fattori correttivi:
b.l per la struttura che registra uno scostamento tra media dei valori di produzione 2006-2007 e media dei budget 2006-2007 fino al 10%, il valore da assumere come base di calcolo di riferimento per la determinazione del budget 2009, è dato dalla media dei budget 2006-2007 incrementata del valore eccedente ridotto del 5%;
b.2. per la struttura che registra uno scostamento tra media dei valori di produzione 2006-2007 e media dei budget 2006-2007 oltre al 10% e fino al 30%, il valore da assumere come base di calcolo di riferimento per la determinazione del budget 2009, è dato dalla media dei budget 2006-2007 incrementata del valore eccedente ridotto del 25%;
b.3. per la struttura che registra uno scostamento tra media dei valori di produzione 2006-2007 e media dei budget 2006-2007 oltre il 30%, il valore da assumere come base di calcolo di riferimento per la determinazione del budget 2009, è dato dalla media dei budget 2006-2007 incrementata del valore eccedente ridotto del 75% ”.
Le indicazioni fornite con nota n. 915 del 2009 non contrastano che il criterio indicato nel decreto n. 1128 del 2009 per la determinazione del budget 2009, fondato sull’assunzione come riferimento della media dei valori di produzione realizzata negli anni 2006 e 2007, attesa che la circostanza che i valori della produzione negli anni 2006 e 2007 costituiscano il riferimento per la determinazione del budget 2009 non implica il vincolo assoluto fra i due valori ma la sola necessità di parametrare il secondo rispetto ai primi, circostanza che non viene smentita dalla circolare n. 915 del 2009, che si limita a declinare le modalità di valorizzazione dei valori di produzione degli anni 2006 e 2007 con riferimento a specifiche ipotesi, valori che quindi mantengono la funzione di parametro di riferimento. E ciò a maggior ragione se si considera che nelle tre ipotesi di scostamento tra la media dei valori di produzione degli anni 2006/2007 e la media dei budget degli stessi anni (fino al 10%, oltre il 10% e fino al 30%, oltre il 30%) viene riconosciuta come base di calcolo per la determinazione del budget 2009 la media dei budget degli anni 2006/2007, che viene prima incrementata del valore eccedente, e poi ridotta, rispettivamente, del 5%, del 25% e del 75%.
Peraltro, che il criterio dettato dall’art. 7 del decreto n. 1128 del 2009 necessitasse di una successiva regolamentazione di dettaglio è evidente anche dall’art. 13 del medesimo, laddove si rinvia a successive direttive specifiche da fornire ai Direttori Generali al fine di evitare eventuali difformità interpretative ed applicative.
11.3. Non si ravvisa quindi il vizio dedotto.
12. Con