CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400063
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00063/2024REG.PROV.COLL.
N. 00201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2021, proposto da
S L L, Maria D'Azzo, rappresentati e difesi dagli avvocati A T, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ribera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01899/2020, resa tra le parti, reiettiva in prime cure del ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria, nonché dell'ordinanza di ingiunzione e ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ribera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento degli atti di cui in epigrafe.
Specificamente, la controversia riguarda un immobile sito nel Comune di Ribera, Località Corvo-Seccagrande, censito in catasto al foglio 79, particella 613.
In data 30 settembre 1986 gli odierni appellanti hanno presentato al Comune appellato istanza di concessione edilizia in sanatoria del predetto immobile, ai sensi della legge n. 47 del 1985 prot. n. 12991.
Il Comune, con provvedimento del 10 settembre 2009, ha respinto la richiesta di condono.
Con ricorso al Tar Sicilia – Palermo i signori S L L e Maria D’Azzo, proprietari dell’immobile, hanno impugnato il provvedimento di diniego, oltre che l’ordinanza 24 settembre 2009, con cui è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Tar, con sentenza 21 settembre 2020 n. 1899, ha respinto il ricorso.
La sentenza è stata appellata dai signori S L L e Maria D’Azzo con ricorso n. 201 del 2021.
All’udienza del 20 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è parzialmente infondato, quanto ai motivi che vengono scrutinati e respinti con la presente sentenza non definitiva.
Quanto all’unico residuo profilo di doglianza, con separata ordinanza il Collegio solleva e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzione dell’art. 2, comma 3, della L.R. siciliana n. 15 del 1991 (e, in via subordinata, dell’art. 23 dell’art. 23 della L.R. siciliana n. 37 del 1985, ove occorrente ai fini della rilevanza della predetta questione), per le ragioni ivi esposte;sicché, quanto a tale sua residua parte, la decisione del presente appello resta sospesa fino all’esito del giudizio della Corte costituzionale: da cui la parzialità e non definitività della presente sentenza.
2. Giova premettere che il Comune ha motivato il diniego di sanatoria in ragione del fatto che “ l’art. 23 della L.R. n. 37/85, esclude dalla concessione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della L.R. 12 giugno 1976 n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge ” e che in risposta all’avviso di diniego “ non veniva allegata alcuna documentazione probatoria in ordine alla data di realizzazione dell’abuso ”, nonostante l’opera “ ricade nei cento 150 metri dalla battigia ”.
Nell’istanza di condono si legge che l’anno di ultimazione è il 1975, così come nella successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 17 marzo 1998.