CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400688

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400688
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400688
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00688/2024REG.PROV.COLL.

N. 00853/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del governo Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 03699/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio territoriale del governo Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione di questo CGA l’appello avverso la sentenza resa dal T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. IV, n. 3699/2023, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prefettizio prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo decretava il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con conseguente revoca della licenza di porto d'armi a tassa ridotta, al contempo revocando il decreto di approvazione a -OMISSIS-.

2. A sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente deduceva due motivi:

- violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art 10, 11,42 e 43 del T.U.L.P.S. – eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento. Per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti – illogica valutazione fatti di causa – violazione principio di proporzionalità.

-violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 138 TULPS – eccesso di eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo l’amministrazione resistente errato nel ritenere i fatti occorsi il 13.05.2022 un segno di inaffidabilità, tale da giustificare l’adozione del divieto di detenere armi e di svolgere le funzioni di -OMISSIS-.

3. In punto di fatto è incontestato tra le parti che l’iniziativa revocatoria della Prefettura origina da quanto accaduto la notte del 13 maggio 2022.

Il fatto è ricostruito nella proposta di divieto di detenzione armi avanzata dai Carabinieri di Carini con nota del 24 maggio 2022:

Alle ore 02:00 del 13.05.2022, militari della Stazione CC di Villagrazia di Carini procedevano a carico del nominato in oggetto, -OMISSIS-, al ritiro cautelativo della pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 matricola -OMISSIS-, nr. 8 munizioni calibro 9x21 e la licenza di porto d'armi nr. -OMISSIS- in quanto il predetto, durante il turno di -OMISSIS- espletato presso l'attività commerciale LIDL sita in Carini Strada Statale 113 Est, -OMISSIS-, si rendeva responsabile del reato di furto.

Lo stesso, condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Villagrazia di Carini, ammetteva le proprie responsabilità, venendo formalmente identificato e deferito all'A.G. in stato di libertà con l'informativa nr. -OMISSIS-, che originava il proc. pen. -OMISSIS-”.

Allegata alla citata nota è l’annotazione di servizio redatta dai militari operanti il 14 marzo ( rectius, maggio) 2022 ove si precisa che:

“Il -OMISSIS-, regolarmente in -OMISSIS-, veniva identificato il -OMISSIS-'; alla richiesta formulata dagli scriventi di far visionare la borsa che teneva indosso, il -OMISSIS-, non opponendo nessuna resistenza e dimostrandosi collaborativo, ammetteva di avere perpetrato un furto all'interno dell'ipermercato, esibendo contestualmente la merce sottratta la quale era costituita da vari alimenti e oggetti meglio descritti nel verbale di sequestro redatto a parte”.

3.1. Il ricorrente, in sede procedimentale prima, e in sede processuale dopo, non contestava l’oggettività dell’accadimento ma sosteneva che il suo comportamento era stato travisato, almeno in parte, dai Carabinieri precisando che comunque lo stesso aveva assunto immediatamente un comportamento collaborativo in sintonia con il suo passato di -OMISSIS- sempre ligia ai doveri imposti dalla professione esercitata, con zelo, per lungo lasso di tempo con zelo.

Il signor -OMISSIS- precisava di non essere oggetto di alcun procedimento penale, ma di avere comunque avanzato, per spirito collaborativo, richiesta di messa alla prova, finalizzata all’accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento penale, ai sensi degli artt. 168 bis e ss. c.p. e degli artt. 464 bis e ss. c.p.p.

Il procedimento penale, in ragione del sopravvenire della novella legislativa che ampia il catalogo dei reati perseguibili a querela, si concludeva

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