CGARS, sez. I, sentenza 2020-03-16, n. 202000173
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Pubblicato il 16/03/2020
N. 00173/2020REG.PROV.COLL.
N. 00193/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G I in Palermo, via Libertà, n.171
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri "Sicilia", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri "Sicilia";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l’avvocato G I e l'avvocato dello Stato Giacomo Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. n. 265/721-2 Add. e Reg. di prot. del 29 marzo 2013, avente ad oggetto “Trasmissione a matricola dell’8° corso straordinario UPG” con il quale è stato negato di riportare nello stato di servizio la dicitura “ufficiale di polizia giudiziaria”.
2. Come ricostruito dal T.a.r., l’allora ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 1973, è Appuntato dall’1 gennaio 1989. Dal 21 novembre al 9 dicembre 1995 ha frequentato il corso Straordinario UPG, risultando idoneo. Collocato in congedo a domanda dal 29 ottobre 1997, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 5 agosto 2011.
3. Col il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si doleva del fatto che in data 4 aprile 2013 l’amministrazione ha sostenuto che la frequentazione del corso Straordinario UPG non è di per sé sufficiente a riportare, accanto al proprio nome, cognome e grado, la dicitura UPG.
L’allora ricorrente sosteneva, invece, che il per il sol fatto di essere stato giudicato idoneo al termine del corso, gli sarebbe spettato senz’altro, ai sensi dell’art. 47, co. 2, d.lgs. n. 198/95, la qualifica UPG, ancora esistente al momento di frequentazione del corso.
4. L’Amministrazione si costituiva dinanzi al T.a.r. depositando documentazione e successivamente precisando le ragioni dell’infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente.
5. Il T.a.r., nel respingere il ricorso, ha precisato quanto segue:
La norma invocata dal ricorrente dispone che “Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado”.
Il ricorrente partecipò al corso con riserva avendo maturato in astratto i requisiti per l’avanzamento al grado di appuntato scelto, ma risultando comunque pretermesso.
Nel messaggio di convocazione del 18 novembre 1995 era stato, infatti, distintamente precisato che la frequenza al corso non avrebbe comportato immissione nel ruolo di sovrintendenti, ma che il relativo inquadramento sarebbe stato operato dopo il conseguimento del grado di appuntato scelto.
Poiché chiaramente la disposizione prima richiamata àncora la qualifica di UPG e l’inquadramento superiore al possesso del grado di appuntato scelto e poiché il ricorrente non ha conseguito (a tutt’oggi: vd. ricorso n. 188/13 R.G. chiamato all’udienza odierna) il grado di appuntato scelto, la pretesa azionata è infondata.