CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400192
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Pubblicato il 13/03/2024
N. 00192/2024REG.PROV.COLL.
N. 01276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2021, proposto da
Comune di Rometta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del TAR Sicilia -sezione staccata di Catania – Sezione prima- n. 2882/2021, resa tra le parti, con cui era accolto il ricorso per l'annullamento: - dell'ordinanza contingibile e urgente n. 6 dell'11 maggio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Rometta ha ordinato la sospensione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni Wind Tre S.p.A. sito nel Comune di Rometta, in Via Bellini – Rometta Marea, identificato al N.C.T. del Comune di Rometta al foglio 2, p.lla 3726;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota del 23 giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Rometta ha confermato l'efficacia della detta ordinanza contingibile e urgente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A. e di Cellnex Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il Comune appellante censura la sentenza di prime cure, laddove ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente.
Deduce a riguardo i vizi di seguito specificati.
- Travisamento ed erronea interpretazione;infatti, il parere dell’ARPA del 2 febbraio 2021, preso a riferimento, lungi dall’autoqualificarsi chiaramente ed incondizionatamente come favorevole, affermerebbe che le emissioni sarebbero astrattamente in linea con le normative vigenti, rilevando, però, una criticità che potrebbe essere dipanata sia effettuando le misurazioni ad impianto completato ed attivato per averne piena e concreta contezza, sia cercando delle “ soluzioni di installazione alternative ”;sicché l’ordinanza contingibile e urgente oggetto dell’impugnativa recepirebbe tale indicazione.
Vale sin d’ora riportare il menzionato parere – in atti. Esso recita: “ in zona di campo lontano, i valori di campo elettromagnetico prodotti dall’impianto radioelettrico oggetto della presente valutazione, dagli impianti radioelettrici presenti nel raggio di 300 m e dal fondo ambientale rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28/8/2003) e s.m.i.. Tuttavia, considerato che in corrispondenza dei punti L, M, N, O, S della Tabella 2 "Dati topografici dei punti significativi nell'area d'insediamento in esame" a pag. 6 dell'elaborato "Analisi di Impatto Elettromagnetico" datato 5 ottobre 2020, trasmesso dalla società Wind Tre S.p.A. con l’istanza in riferimento, il calcolo numerico fornisce valori previsionali di intensità di campo elettrico superiori al 70% del valore di attenzione di 6 V/m fissato dal soprarichiamato D.P.C.M. 8 luglio 2003, l’autorizzazione resta subordinata alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti presso detti punti ed, inoltre, nei luoghi e negli edifici viciniori alle antenne, ricadenti nella regione di campo vicino, dove non è possibile una precisa valutazione dei livelli di campo elettrico con le formule qui utilizzate. Le misure, che saranno effettuate da questa Agenzia a seguito della comunicazione da parte del gestore dell’attivazione dell’impianto, mireranno a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente. A seguito dei risultati di tali misure, questa Agenzia si riserva di indicare alcune prescrizioni relative all’impianto o sull’accessibilità di zone prossime allo stesso, che potrebbero portare alla sua non attivazione con le caratteristiche radioelettriche dichiarate. Tutto quanto sopra esposto deve comunque intendersi nel rispetto di quanto disciplinato dal soprarichiamato D.P.C.M. 8/7/2003, come novellato dall’art. 14 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito, con modificazioni, con legge 17/12/2012, n. 221 ed ulteriormente modificato con D.L. 12/9/2014, n. 133, art. 6…”.
Assume, ancora l’appellante, che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema, richiamando il documento dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea del 2019.
2 – In ogni caso non varrebbe a determinare l’illegittimità dell’ordinanza l’assenza di un termine. Infatti, il d.l. n. 14/2017, convertito in l. n. 48/2017 (c.d. Decreto Minniti) sarebbe intervenuto proprio sui poteri sindacali di ordinanza, potenziandoli, al fine di ricomprendervi situazioni tutt'altro che emergenziali, attraverso la modifica degli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. n.
267/2000). In particolare, accanto al comma 4° dell’art. 54 del menzionato T.U. che prevede il potere del Sindaco (quale Ufficiale di Governo) di " adottare, con atto motivato provvedere, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ", è stato inserito il novello comma 4- bis , il cui incipit chiarisce che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione ”.
Si è costituita la società WIND TRE S.P.A. per resistere. Premesso di essere risultata aggiudicataria di un Lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz, nella procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G, avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico e conclusasi il 2 ottobre 2018, che prevedeva specifici obblighi di copertura – precisa che, in tale ottica, la Wind Tre e la Galata S.p.A. (ora Cellnex Italia S.p.A.) presentavano, ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con d.lgs. n.259/2003, apposita istanza, in data 18 ottobre 2019, diretta al Comune e ad