CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-27, n. 202100377
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Pubblicato il 27/04/2021
N. 00377/2021REG.PROV.COLL.
N. 00645/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2017, proposto dai signori L A, G B, M S R B, M E, A I, D L, F V, nonché dalla società Mi.Mo. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati F R, A S ed E L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D M, in Palermo, via Gioacchino Ventura, n.1;
contro
Comune di Viagrande, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Michele Ali', presso il cui studio, in Catania, Via dei Crociferi, n.60, è elettivamente domiciliato;
per la riforma
della sentenza n.18 del 9 gennaio 2017, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I^);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viagrande;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 16 marzo 2021 il consigliere C M d M e considerato presente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 penultimo periodo, del d.l. n. 28/2020 e dell’art. 25 del d.l. n.137/2020, l'avvocato F R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori L A, G B, M S R B, M E, A I, D L, F V e la società Mi.Mo. s.r.l. sono proprietari di immobili, residenti o domiciliati e/o esercenti attività imprenditoriali in stretta prossimità alla zona di via Poio, nel Comune di Viagrande.
Con ricorso n.r.t. 1248/2016 impugnavano innanzi al TAR di Catania la deliberazione di G.M. n. 30 del 12 maggio 2016, con la quale è stata individuata l'area di proprietà comunale adiacente il campo sportivo sito in Via Poio, per la realizzazione di un “centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti urbani”, si sensi del d.m. Ambiente 8 aprile 2008.
Nel chiederne l’annullamento lamentavano:
1) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quinquies, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e degli artt. 37 e 5 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., nonché dell’art. 32, comma 2, lett. b) della legge n. 142/1990 (come recepito in Sicilia dall’art. 1, della l.r. n. 48/1991) e degli artt. 3 e segg. della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71, deducendo la realizzazione di una “discarica” è incompatibile con la destinazione di zona dell’area individuata;
2) con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, all. 1, d.m. 8 aprile 2008, nonché violazione, per falsa applicazione, dell’art. 36.3 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di valutare i profili di impatto ambientale e del danno alla salute della popolazione residente nell’area prescelta per la localizzazione del centro raccolta rifiuti comunale;
3) con il terzo ed il quarto motivo, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di valutare se vi fossero aree alternative più adatte ad ospitare l’impianto di raccolta differenziata in questione.
4) con il quinto motivo, eccesso di potere per illogicità manifesta, deducendo che la valutazione operata dall’ente in ordine alla convenienza economica correlata alla ubicazione del centro raccolta rifiuti nell’area prescelta, è errata e superficiale.
Ritualmente costituitosi, il Comune di Viagrande eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso affermando il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti;ed in subordine, nel merito, l’infondatezza della domanda.
2. Con sentenza n.18 del 9 gennaio 2017, il Tar di Catania ha respinto il gravame.
3. Con l’appello in esame i ricorrenti la hanno impugnata e ne chiedono la riforma per i motivi indicati nella successiva parte della presente decisione, dedicata alle questioni di diritto.
Con memoria di costituzione ed appello incidentale il Comune ha insistito sia nelle eccezioni preliminari proposte in primo grado ed ivi respinte;e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza del gravame.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello incidentale è fondato ed è comunque infondato quello principale.
4.1. Poiché le questioni sollevate con l’appello incidentale sono pregiudiziali ed assorbenti , esso va trattato con precedenza.
4.1.1. Con il primo profilo di gravame dell’appello incidentale, il Comune lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nell’aver ritenuto che i ricorrenti fossero legittimati ad agire (e dunque nel non aver dichiarato il ricorso inammissibile ).
La doglianza merita accoglimento.
La giurisprudenza ha chiarito che la sfera dei soggetti legittimati a ricorrere avverso atti di gestione urbanistica del territorio “va circoscritta allorché gli interventi abbiano carattere urbanistico di portata generale, idonei a coinvolgere potenzialmente interessi pubblici riguardanti l’intera collettività;ragion per cui per contestare le scelte amministrative non è sufficiente la sola prossimità del ricorrente rispetto ai luoghi interessati dall’azione amministrativa, tranne che egli sia in grado di allegare una specifica lesione o il rischio di pregiudizi effettivi da essa derivanti” (C.S., III^, 4 febbraio 2016, n.441;IV^, 22 febbraio 2013, n.922;Id., 28 maggio 2012, n.3137, V^, 29 agosto 2012, n.4643).
Con specifico riferimento alla prova del danno che grava sul ricorrente che si duole della localizzazione di una discarica di rifiuti in prossimità della propria abitazione, la giurisprudenza ha affermato che “la mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa egli riceva nella sua sfera giuridica, o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze” (CGA, sez. giurisdiz., 19 marzo 2014, n.145;C.S.;V^, 4 giugno 2007, n.3191)
Come correttamente evidenziato dal Difensore del Comune, il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di “discariche” di rifiuti, appare applicabile anche al caso in esame concernente un “centro di raccolta differenziata di rifiuti”;ed è stato riaffermato in un precedente giudizio concernente - come nel caso di specie - proprio la realizzazione di una c.d. “isola ecologica” (C.S., V^, 16 aprile 2013, n.2010).
Quanto al pregiudizio paventato, secondo la giurisprudenza citata gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare in cosa esso si concretizzerebbe.
Ma non lo hanno fatto, essendosi limitati a denunciare in modo generico il danno che, a loro giudizio, subirebbe l’ambiente;nonché il danno alla quiete ed alla salute dei residenti della zona di via Poio, senza tuttavia evidenziare quale sia (o sarebbe) lo specifico danno - personale e diretto - che l’isola ecologica provocherebbe a ciascuno di essi.
Appare evidente, pertanto, che - così formulata - la domanda non esprime una posizione giuridica differenziata da quella della generalità degli abitanti della zona, né comunque una posizione generalizzata unitaria posto che alcuni residenti potrebbero essere addirittura portatori di un interesse e/o di un’aspettativa diametralmente opposti a quelli degli appellanti (non essendo da escludere che taluni fra essi potrebbero essere favorevoli all’istituzione del servizio di raccolta differenziata a tal punto da concordare anche con la localizzazione effettuata dal Comune).
Per completezza espositiva va rilevato che alla conclusione alla quale è giunta la giurisprudenza citata (ed alla quale si perviene applicando il principio da essa predicato) si potrebbe opporre che la “legittimazione ad agire” consiste in una determinata posizione qualitativa (o qualifica ) che il soggetto deve possedere per potere essere ammesso a proporre l’azione giudiziaria;e che nel caso dedotto in giudizio agli appellanti non mancava affatto la titolarità della posizione soggettiva astrattamente richiesta, che è quella di “residenti” (o di “vicini”).
Tale rilievo - in sé e per sé condivisibile - non muta, tuttavia, i termini conclusivi della questione.
Quand’anche, infatti, non si sia trattato di un caso di difetto di “legittimazione ad agire”, come prospettato dal Comune, ma di un caso di c.d. “difetto di interesse”, la conclusione cui pervenire sarebbe comunque che la domanda giudiziale proposta in primo grado era inammissibile .
E che sia mancata la dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e diretto , dei vari appellanti non appare revocabile in dubbio, considerata la (già rilevata) mancanza di qualsiasi specifica indicazione in ordine alla natura ed alla tipologia e consistenza del pregiudizio lamentato.