CGARS, sez. I, sentenza 2019-07-02, n. 201900629
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2019
N. 00629/2019REG.PROV.COLL.
N. 00135/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2015, proposto dall’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C, in Palermo, via Notarbartolo, 5;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R S e B F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G L G, in Palermo, via Libertà, 56;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l’avv. N S e l’avv. B F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania critica la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda appellante n. -OMISSIS- che ha rigettato l’istanza dell’odierno appellato volta ad ottenere la corresponsione del trattamento economico per il periodo di sospensione cautelare - obbligatoria e facoltativa - dal servizio (dal 24 gennaio 1991 sino al mese di maggio dell’anno 1995) atteso che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti si era concluso con il proscioglimento.
2. I fatti così possono essere ricostruiti.
Con sentenza n. -OMISSIS- pronunciata all’esito del dibattimento in data 27 settembre 1990, il Tribunale di Catania ha condannato l’odierno appellato, medico con qualifica di aiuto presso il Presidio Ospedaliero “-OMISSIS-”, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e dalla professione per tre anni, per il delitto di cui agli artt. 61, n. 11, 521, primo comma, e 542 c.p., per avere il medesimo compiuto atti di libidine su una paziente, contro la volontà di quest’ultima, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso della relazione di prestazione professionale.
A seguito di tale sentenza, con provvedimento n. -OMISSIS-, l’Amministrazione ha disposto la sospensione cautelare del dipendente dal servizio ai sensi dell’art. 91 d.P.R. n. 3/1957 (secondo cui “l’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio…”).
Con sentenza della Corte di appello di Catania, Sezione II, resa nell’udienza del 4 ottobre 1991, la citata decisione n. -OMISSIS- del 27 settembre 1990 è stata annullata con rinvio al giudice di primo grado sul rilievo dell’irregolare composizione del Collegio dibattimentale che aveva emanato la pronuncia.
Con sentenza n. -OMISSIS- depositata in data 26 novembre 1993 e passata in giudicato in data 26 gennaio 1994, il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato al dipendente, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena di anni due di reclusione.
In data 27 gennaio 1994 il dipendente ha presentato all’Amministrazione domanda di riammissione in servizio, senza però allegare l’intervenuta sentenza di patteggiamento.
Con telegramma in data 22 aprile 1994 l’Amministrazione ha sollecitato il dipendente a presentare la sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS- del 26 novembre 1996.
Il dipendente non ha prodotto all’Amministrazione la sentenza richiesta e, con nota in data 12 agosto 1994, ha reiterato la richiesta di riammissione in servizio.
Con nota in data 14 settembre 1994 l’Amministrazione ha riscontrato tale istanza, evidenziando che il dipendente non aveva prodotto la sentenza di patteggiamento, come richiesto dall’Amministrazione con telegramma in data 22 aprile 1994, e richiedendo nuovamente l’“inoltro di copia conforme della citata sentenza con l’annotazione della sua definitività”.
Il dipendente ha, quindi, prodotto la menzionata sentenza di patteggiamento e l’Amministrazione, con nota in data 28 settembre 1994, ha revocato la sospensione cautelare obbligatoria disposta ai sensi del citato art. 91 d.P.R. n. 3/1957 ed ha disposto contestualmente la sospensione cautelare facoltativa ai sensi del successivo art. 92, evidenziando sia “la connessione diretta” dei fatti che avevano condotto all’imputazione penale “con le mansioni che fanno capo al dipendente… in forza del rapporto di pubblico impiego”, sia la violazione del “principio di eticità del rapporto professionale,