CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400695

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400695
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400695
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00695/2024REG.PROV.COLL.

N. 00831/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 169 del 18 gennaio 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il consigliere G A;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’appello notificato il 15 luglio 2022 e depositato il 13 settembre 2022 è impugnata la sentenza del T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 169 del 18 gennaio 2022, che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale relativamente alla «realizzazione di un edificio per civile abitazione, su due livelli di piano, insistente su una superficie di mq 120 circa […]».

L’abuso edilizio ricade in zona “E” (verde agricolo), assoggettata a vincolo paesaggistico e idrogeologico.



2. Il ricorso di primo grado era affidato a due motivi di doglianza violazione di legge (art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 3 della l. n. 241/1990) ed eccesso di potere atteso che l’Amministrazione, da un lato, non avrebbe distinto le opere abusive dalla parte di immobile regolarmente autorizzata e avrebbe adottato il provvedimento in mancanza di alcuna motivazione. Con il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale veniva lamentata la sussistenza di vizi in via derivata.

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