CGARS, sez. I, sentenza 2017-10-31, n. 201700460
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Pubblicato il 31/10/2017
N. 00460/2017REG.PROV.COLL.
N. 00969/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 969 del 2011, proposto da: C L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P G, P L R, con domicilio eletto presso lo studio Franco Giordano in Palermo, via Sciuti, n. 55;
P R, P A non costituiti in giudizio;
contro
Commissione Consultiva Istituita c/o Ministero Interni non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
Ufficio Territoriale del Governo di Caltanisetta non costituito in giudizio;
Per la riforma della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA - Sezione II n. 00626/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento/elargizione beneficio vittime mafia/criminalità-rigetto istanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati l'avv. dello Stato De Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna appellante considera ingiusta la sentenza indicata in epigrafe che ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento:
1) del decreto 22.7.2003 n. 475/B/178/VT del dirigente dell’area 1 della direzione centrale per i diritti, la cittadinanza e le minoranze istituita presso il dipartimento per la libertà del Ministero dell’Interno;
2) della nota 5 agosto 2003 n. 275/12/B-19 della Prefettura di Caltanissetta di notifica dell’atto sub 1);
e ove occorra anche
3) della nota 4.3.2003 del Prefetto di Caltanissetta;
4) del parere della Commissione espresso in data 8.5.2003.
Con il ricorso introduttivo le ricorrenti, tra l’altro, esponevano;
a) di essere congiunti del defunto Puzzo Franco, assassinato a Niscemi in data 24.11.1981 in occasione dell’agguato mafioso teso all’uccisione di Russo Gioacchino;
b) di aver avanzato istanza per l’elargizione dello speciale beneficio previsto dall’art. 2 l.r. 15 marzo 1986 n. 1 e di averlo ottenuto con d.a. 26 settembre 1989 n. 13360;
c) di aver chiesto, con istanze del 6.56.2001 e del 6.11.2001, al Ministero dell’Interno la riliquidazione ex art. 3 l. 407/1998 e il riconoscimento dello speciale beneficio previsto dall’art. 2 l . 407/1998;
d) che, con il provvedimento impugnato, il Ministero aveva rigettato le istanze da ultimo avanzate.
La sentenza impugnata, nel rigettare il ricorso introduttivo, ha affermato che:
“A giudizio del Collegio, la prospettazione di parte ricorrente — secondo la quale l’estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali non costituirebbe presupposto per l’elargizione dei benefici — non è condivisibile. In primo luogo, infatti, va rilevato che l’art. 2, comma 1, l. 407/1998 nel prevedere lo speciale assegno vitalizio richiama l’art. 1 l. 302/1990 che, in relazione ai fatti di criminalità organizzata, proprio al comma 2,lett. b) del citato art. 1 l. 302/1990 richiede che il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si fosse già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
In secondo luogo, va rilevato che l’art. 9 bis l. 302/1990 (aggiunto dall'art. 1, comma 259, L. 23 dicembre 1996, n. 662) stabilisce che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento impugnato ritenendo che, pur considerando l’estraneità all’ambiente delinquenziale come presupposto per l’erogazione del beneficio, l’elargizione in questione poteva ottenersi “…alternativamente, dimostrando l’accidentalità del suo coinvolgimento nell’azione criminosa causa del proprio decesso…” (pag.