CGARS, sez. I, sentenza 2018-06-04, n. 201800336

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2018-06-04, n. 201800336
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201800336
Data del deposito : 4 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2018

N. 00336/2018REG.PROV.COLL.

N. 00557/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 557 del 2016, proposto dalla Società Enel Sole s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F S, F I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

contro

Comune di Scordia non costituito in giudizio;

Per l’annullamento della sentenza del T.a.r. Sicilia – Catania, sez. III n. 560/2016, resa tra le parti, concernente recessione dalla convenzione per la gestione del servizio d'illuminazione pubblica nel territorio comunale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Giuseppe Verde. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società appellante ha agito in primo grado per l’annullamento:

a) della nota dell'11-6-2013 prot. n. 9606 del Sindaco e del Responsabile dell'Area IV - Lavori Pubblici del Comune di Scordia con la quale è stata comunicata la volontà del Comune di recedere ex art. 1, comma 13 d.l. n. 95/2012 dalla convenzione stipulata il 25-2-2002 con So.L.E. Società luce elettrica s.p.a. per la gestione del sevizio di illuminazione pubblica del territorio comunale;

b) di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Il giudice di prime cure, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 2562 del 22 maggio 2015), ha disposto che: “a) ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex plurimis , Cass. sez. un., 28 novembre 2008, n. 28345);

b) tali coordinate sono estensibili anche al recesso di cui all’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, in quanto tale norma non attribuisce al soggetto pubblico il potere di “intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritative” ma riconosce una facoltà di matrice privatistica riconducibile al paradigma di cui agli artt. 1373 c.c. e 21 sexies della legge n. 241/1990.”

La sentenza impugnata ha - sul presupposto della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, a favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. – dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi