CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202300618

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202300618
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300618
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 00618/2023REG.PROV.COLL.

N. 00623/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2021, proposto dalla signora N S, n.q. di erede di A L, rappresentata e difesa dall’avv. S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gioiosa Marea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - (Sezione Prima) n. 142 del 18 gennaio 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioiosa Marea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È stata appellata la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso con cui il signor A L, originario ricorrente, ha chiesto l’accertamento degli obblighi discendenti da una convenzione di lottizzazione sottoscritta con il Comune di Gioiosa Marea in conseguenza dell’omesso rilascio del Comune di alcune delle concessioni ivi previste e dell’avvenuta realizzazione, da parte dello stesso ricorrente, di talune opere da cedere al medesimo Ente locale .



2. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere brevemente riassunti nei termini che seguono:

In data 22 gennaio 1991, il signor A L e il Comune di Gioiosa Marea stipulavano una convenzione di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del privato in cambio del rilascio di titoli abilitativi all’edificazione.

Nonostante la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune rilasciava soltanto 4 delle 28 concessioni previste in convenzione poiché, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 ottobre 1993, a seguito della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, veniva individuava una fascia di rispetto boschivo che impediva il rilascio delle restanti concessioni previste.

Tale vincolo veniva successivamente rimosso, per effetto della legge regionale 19 agosto 1999 n. 13, con deliberazione della Giunta comunale n. 355/1999, cosicché nel 2001 il signor A L richiedeva e otteneva la concessione n. 35/2001.

Il sig, A L, medio tempore , adiva il Tribunale di Patti per chiedere il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 3012 del 15 novembre 2002, appellata innanzi alla Corte d’Appello di Messina, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in applicazione dell’art. 34 del d. lsg. 31 marzo 1998 n. 80.

Lo stesso sig. A L, dunque, ricorreva innanzi al Tar chiedendo l’accertamento:

- degli effetti della convenzione urbanistica del 22 gennaio 1991;

- dell’esecuzione da parte del ricorrente delle opere di urbanizzazione primaria previste nella convenzione di lottizzazione e per la determinazione del loro valore economico;

- del valore delle aree che, in virtù di tale lottizzazione, devono essere cedute al Comune;

- della circostanza che il Comune di Gioiosa Marea non ha rilasciato tutte le concessioni previste e conseguenti a tale lottizzazione;

- degli obblighi del Comune all’acquisto e al pagamento in suo favore, delle suddette opere e dei suddetti fondi, al loro valore di mercato o a quell’altro ritenuto di giustizia;

- per il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Comune.

In accoglimento dell’appello, con sentenza n. 350/2006, la Corte d’Appello di Messina dichiarava la giurisdizione del G.O. e rimetteva la causa innanzi al giudice di primo grado.

Il Tar Catania, dopo avere precisato che «la domanda oggetto di odierna trattazione assume una configurazione distinta e autonoma rispetto a quella già proposta dinanzi al giudice ordinario recante profili contenutistici diversi […]» pronunciandosi sul ricorso proposto dall’originario ricorrente lo respingeva.

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