CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-10, n. 202300027
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00027/2023REG.PROV.COLL.
N. 00008/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2020, proposto dalla società
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S V e E B L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assemblea Territoriale Idrica Ag 9, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S A e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio G M in Palermo, via Caltanissetta 1;
Presidente Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore , Regione Siciliana - Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Consorzio d’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di Agrigento in liquidazione, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2459/2019, resa tra le parti, concernente Ricorso proposto ai sensi dell’art. 133, terzo comma, lettera c del cpa, per l’accertamento e la dichiarazione degli inadempimenti da parte degli Enti intimati nonché per la relativa condanna dei medesimi al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Territoriale Idrica Ag 9 e di Presidente Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore e di Regione Siciliana - Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia è originata dalla domanda, presentata da -OMISSIS- al T Sicilia - Palermo, di accertamento degli inadempimenti compiuti dall’Assemblea territoriale idrica AG9 di Agrigento (di seguito: “Ati”) e dalla regione Siciliana, nonché di condanna dei medesimi, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 76.311,089, ovvero di quella di maggiore e diversa che risulterà anche a mezzo di consulenza tecnica; il tutto, oltre interessi e rivalutazione.
2. Il T, con sentenza 24 ottobre 2019 n. 2459, ha respinto il ricorso.
3. Con ricorso n. 8 del 2022 -OMISSIS-. ha appellato la sentenza davanti a questo CGARS.
4. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti l’Ati e la Presidenza della Regione Siciliana.
5. All’udienza del 16 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è meritevole di accoglimento.
7. In via pregiudiziale si rileva che permane l’interesse dell’appellante alla decisione della domanda risarcitoria.
E ciò nonostante nelle more del presente giudizio la Prefettura di Agrigento abbia adottato una certificazione antimafia interdittiva nei confronti della ricorrente, con contestuale applicazione delle misure di cui all’art. 32 comma 10 del d.l. n. 90 del 2014, e che analogo provvedimento, con contestuale adozione delle stesse misure, è stato adottato nei riguardi di una società, di cui l’odierna ricorrente è socio unico.
E’ pur vero che “l’art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa” (Ad. plen. 6 aprile 2018 n. 3).
L’effetto dell’interdittiva non è però “quello di “liberare” la Pubblica Amministrazione dalle obbligazioni (risarcitorie) per essa derivanti dall’accertamento e condanna contenuti nella sentenza passata in giudicato”.
Piuttosto “il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea”.
“L’interdittiva antimafia, dunque, non incide sull’obbligazione dell’Amministrazione, bensì sulla “idoneità” dell’imprenditore ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarità) del diritto di credito”, con la conseguenza che “una volta che venga meno l’incapacità determinata dall’interdittiva, quel diritto di credito, riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato, “rientra” pienamente nel patrimonio giuridico del soggetto” (Ad. plen. 6 aprile 2018 n. 3).
Ne deriva che la circostanza che l’appellante sia destinataria di un’interdittiva antimafia non impedisce alla stessa di chiedere il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, riverberandosi piuttosto in sede di ottemperanza alla decisione eventualmente positiva.
8. Sempre in via pregiudiziale si osserva, in uno con parte appellante, che la sentenza appellata reca il riferimento erroneo a una richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata da -OMISSIS- nei confronti dei Comuni del comprensorio (punto C della parte in diritto), quando invece sarebbe stata svolta dal Consorzio d’ambito, come rappresentato dallo stesso giudice nella parte in fatto alla lettera C.
Detto ciò non si ravvisa un interesse in capo all’appellante a perorare la suddetta richiesta di integrazione del contradditorio.
Non può essere invece condivisa la stigmatizzazione del comportamento processuale del Consorzio d’ambito per avere “tentato di scaricare le proprie responsabilità sui Comuni “disobbedienti”, nonché sul Consorzio -OMISSIS-, su Voltano e Siciliacque”, rientrando nelle proprie facoltà la presentazione di un’istanza per la chiamata in causa del terzo.
9. Può essere scrutinato il merito del ricorso.
10. Si premette che il raggruppamento di imprese denominato “-OMISSIS-”, composto dalle società-OMISSIS-., -OMISSIS-. (costituita dai comuni San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Sant’Elisabetta, Raffadali, Joppolo, Aragona, Comitini, Favara, Porto Empedocle e il Comune capoluogo Agrigento), -OMISSIS- e altri, con la Società -OMISSIS-. quale capogruppo, è risultato aggiudicatario della gara per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato (delibera 18 gennaio 2007), indetta con bando pubblicato sulla GUCE del 16 aprile 2006 e sulla GURS del 5 maggio 2006.
Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, così come previsto dall’art. 4 del disciplinare di gara, la società per azioni e di scopo “-OMISSIS-” (con atto 14 marzo 2007 n. 37500 di repertorio).
Il Consorzio d’ambito, il successivo 27 novembre 2007, ha stipulato con -OMISSIS-. (di seguito: “-OMISSIS-”) la convenzione di gestione del servizio idrico integrato.
-OMISSIS- ha chiesto, con il ricorso introduttivo, l’accertamento degli inadempimenti compiuti dall’Assemblea territoriale idrica (ATI) AG9 di Agrigento e da Regione Siciliana, nonché la condanna dei medesimi al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 76.311.089,00, “ovvero di quella di maggiore e diversa che risulterà anche a mezzo di consulenza tecnica”, oltre interessi e rivalutazione.
-OMISSIS-, con successiva memoria depositata in data 3 maggio 2016, ha specificato la richiesta risarcitoria anche sulla scorta della perizia di valutazione giurata depositata in atti, nella misura di complessivi euro 79.997.967,30.
11. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T ha giustificato la chiamata dalla Presidenza della Regione Siciliana limitatamente al periodo 2008-2009.
11.1. Al riguardo si rileva che il T ha affermato la legittimazione passiva della Presidenza della Regione, senza poterla riferire a un periodo determinato. La circostanza che, in sede di motivazione, faccia riferimento alle competenze intestate alla medesima nel periodo precedente al primo gennaio 2010 rileva al solo fine di giustificare il riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla medesima, non potendo riverberarsi in sede di eventuale condanna risarcitoria.
11.2. Il motivo non è quindi ammissibile.
11.3. In ogni caso esso è altresì infondato.
Ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 19 del 2008 alla Presidenza della Regione sono attribuiti specifici compiti: “rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali".
Ai singoli assessorati elencati nel successivo art. 7 sono devolute “le materie per ciascuno appresso indicate”.
La Presidenza della regione non ha quindi una competenza