CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-05-29, n. 202400382

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-05-29, n. 202400382
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400382
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 00382/2024REG.PROV.COLL.

N. 00905/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2023, proposto dai signori
D A e I A, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asp di Enna, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 00390/2023;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Antonino Caleca;

Nessuno è presente per le parti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. L’avvocato -OMISSIS-, dichiarando di agire quale difensore della parte sostanziale indicata in epigrafe, ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 390 del 10 febbraio 2023, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avanzando contestualmente istanza cautelare.



2. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare del 21 novembre 2023, ritenuto che, a una prima verifica effettuata dagli uffici, non constava l’iscrizione all’albo forense per le giurisdizioni superiori dell’unico predetto difensore di parte appellante, il Collegio con ordinanza n.843/23 ha chiesto al Consiglio nazionale forense ed al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Enna di procedere alla relativa definitiva verifica.



3. In data 30 novembre 2023 l’avvocato di parte appellante ha depositato nota con la quale dichiara di non essere iscritta all’albo forense per le giurisdizioni superiori e “ che al momento della presentazione del ricorso quale gravame alla sentenza emessa dal TAR -Catania, non era a conoscenza (in buona fede) della necessità di essere iscritta all’albo forense per patrocinare avanti alle giurisdizioni superiori fino alla data odierna e di aver interpretato il mezzo di gravame quale appello alla sentenza di primo grado ”.

Nella nota si aggiunge che “ Tanto precisato, si rimette alla Autorità adita, valendo la presente anche quale atto di rinuncia al procedimento ”.

Osserva il Collegio che la genericità della dichiarazione, ove non si specifica se la rinunzia è solo relativa all’istanza cautelare o all’intero grado di appello, non consente di ritenere la stessa quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio.

Merita in ogni caso osservarsi che la rinuncia, integrando comunque una causa di improcedibilità del gravame, nell’ordine di esame delle questioni declinato dall’art. 35, comma 1, c.p.a., non precede, ma segue, lo scrutinio di ricevibilità e di ammissibilità del ricorso (sebbene la prassi, per ragioni di economia processuale, spesso ne prescinda dichiarando direttamente l’estinzione).

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