CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400720

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400720
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400720
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 00720/2024REG.PROV.COLL.

N. 00711/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mongiovi' Gaziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'interno, Questura di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00071/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale viene respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- volto ad ottenere l’annullamento del decreto cat. 6F/2019/Div. P.A.S.I., notificato in data 14 novembre 2019, con cui la Questura di Agrigento gli revocava la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciatagli il 23 luglio 2018.

2. I fatti rilevanti al fine di decidere possono riassumersi nei seguenti termini.

2.1. Con comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 del 12 settembre 2019 l’appellante veniva notiziato dell’inizio del procedimento di revoca della licenza di porto armi in parola.

L’atto endoprocedimentale anzidetto veniva adottato sulla scorta della seguente motivazione:

“… dalla nota informativa redatta dai competenti organi di Polizia si evince che la S.V. si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose aggravate nei confronti della moglie -OMISSIS-”.

L’appellante produceva le proprie controdeduzioni sottolineando che si era trattato solo di una momentanea crisi coniugale dovuta allo stress post partum della moglie.

2.3. Tuttavia, la Questura di

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