CGARS, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400285
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00285/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2024, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
contro
Ufficio territoriale del governo Trapani, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'interno, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00119/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del governo Trapani e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
-la signora -OMISSIS- è rappresentata e difesa “ dall’avv.to -OMISSIS- con studio in -OMISSIS- nella -OMISSIS- C F:-OMISSIS- con numero fax: -OMISSIS- ed indirizzo di posta elettronica certificataPEC:-OMISSIS-,giusto mandato in calce al presente atto presso ”;
-l’avvocato -OMISSIS- è l’unico difensore ritualmente nominato che ha redatto l’atto di appello del presente giudizio e curato la notifica dello stesso;
-a una prima verifica effettuata d’ufficio, del citato difensore non consta l’iscrizione all’albo forense per le giurisdizioni superiori;
- la mancata iscrizione all'albo per le giurisdizioni superiori da parte dell'avvocato patrocinante non consentirebbe allo stesso l'esercizio dello ius postulandi;
- pertanto, è indispensabile acquisire sul punto la corretta e definitiva informazione, all’uopo disponendo che la Segreteria di questo Consiglio chieda al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di -OMISSIS- di comunicare se il predetto difensore risulti iscritto, e da quale data, nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;comunicazione che dovrà farsi pervenire alla Segreteria di questo Consiglio entro il 30 settembre 2024;
-l’ulteriore trattazione del presente ricorso avverrà alla camera di consiglio del 10 ottobre 2024