CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201286
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Pubblicato il 19/12/2022
N. 01286/2022REG.PROV.COLL.
N. 00410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2022, proposto da F E, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M, G M, T G N, con domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00410/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, nella qualità di erede della madre, titolare di una posizione previdenziale, presentava in sequenza tre istanze di accesso ai documenti all’Inps, sede provinciale di Palermo:
-una prima in data 07.08.2021 ed avente ad oggetto: “ Atti del provvedimento amministrativo – tutto incluso e nulla escluso – mediante il quale Codesta Amministrazione INPS di Palermo, nel mese di Luglio dell’anno 2011, ha disposto la cancellazione del trattamento pensionistico INPS, Cat. 018/VO/ART, n. 33010264, di cui la fu MARGHERITA CAMINITA, nata a Palermo, il 2 Gennaio 1926 e deceduta a Bedford (GB) il 03 Gennaio 2018, C.F.: CMNMGH26A42G273N, era titolare ”;
-una seconda in data 8.8.2021 avente ad oggetto:
“ a) copia degli atti del provvedimento amministrativo – tutto incluso e nulla escluso – mediante il quale codesta Amministrazione I.N.P.S. di Palermo, ha disposto l’iscrizione del trattamento pensionistico I.N.P.S., Cat. VO/ART, numero 33044036, intestato a MARGHERITA CAMINITA, nata a Palermo, il 2 Gennaio 1926, C.F.: CMNMGH26A42G273N;
b) di conosce gli estremi del Responsabile del procedimento di cui sopra;
c) di conoscere la data di immissione nel sistema di elaborazione dati dell’INPS del provvedimento di cui sopra;
d) di conoscere il numero progressivo (protocollo telematico) attribuito dal sistema telematico dell’I.N.P.S. all’operazione, all’atto di costituzione del fascicolo telematico relativo al nuovo trattamento pensionistico in parola (Cat. VO/ART, numero 3304403.;”
- una terza in data 10.08.2021 ed avente ad oggetto: “copia integrale del c.d.“fascicolo previdenziale del cittadino” –tutto incluso e nulla escluso – relativo all’intero rapporto previdenziale intercorso tra l’I.N.P.S. e la fu Sig.ra MARGHERITA CAMINITA, nata a Palermo, il 2 Gennaio 1926, C.F.: CMNMGH26A42G273N, con particolare riguardo a tutti i resoconti di pagamento di ogni mensilità (c.d. cedolini) e di qualsiasi altra quota della pensione che sarebbe, a suo tempo, spettata alla Titolare, a far data dal 01.02.1986 fino al 31.01.2018 ”.
Sulla prima l’Inps rispondeva con un sostanziale rigetto, mentre sulla seconda e sulla terza si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, c.4, l. n. 241/1990.
2. Tutti e tre i provvedimenti, in forma espressa o tacita, venivano impugnati per l’annullamento, l’accertamento del diritto e la condanna all’esibizione dei documenti oggetto delle istanze, precisando che, a seguito di una vicenda giudiziaria nella quale l’appellante si è visto riconosciuto il diritto al “rateo ereditario”, le suddette istanze di accesso erano motivate dalla necessità di tutelare e difendere i propri diritti ed interessi giuridici derivanti dalla qualità di unico erede della sig.ra M C, nonché dall’opportunità di procedere giudizialmente nei confronti dei singoli funzionari responsabili, per i pregiudizi arrecati all’istante nella gestione dei procedimenti amministrativi loro affidati.
3. Nel corso del processo l’Inps depositava documentazione volta a soddisfare le pretese di accesso vantate.
Con memoria di replica il ricorrente tuttavia contestava che con ciò si fosse dato puntuale riscontro alle istanze di accesso, in quanto:
“ 1. mancano tutti i resoconti contabili mensili (i c.d. cedolini) di tutte le mensilità percepite dalla sig.ra Caminita –come puntualmente richiesto dall’Errante– dai quali possa evincersi l’esatta composizione degli importi mensili indispensabili per le verifiche contabili,
2. risultano omessi tutti gli atti amministrativi ed i nominativi dei responsabili degli stessi e dei procedimenti.”.
4. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il giudice di prime cure, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con la seguente motivazione:
“ nella fattispecie in esame, seppure nel corso del giudizio, l’Ente resistente ha provveduto a ostendere la documentazione –nei limiti di quella esistente negli archivi- contenente le informazioni richieste, comprensive del riepilogo dei pagamenti a decorrere dal 1996, e l’indicazione del funzionario responsabile con apposizione della relativa firma, che al Collegio appare soddisfacente della pretesa azionata dal ricorrente;a ciò si aggiunga che la dichiarazione resa dell’Amministrazione della disponibilità pagamento del rateo agli eredi dal 20.10.2021 –al quale era funzionale la richiesta di accesso- non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente ”.
Confermava l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
In virtù della soccombenza virtuale condannava l’Inps alle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori di legge e restituzione del contributo unificato, ove dovuto, da distrarre in favore dell’erario ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
5. Con l’odierno appello, premessa una ricostruzione del contraddittorio di prime cure, censurava parzialmente la sentenza gravata, riaffermando la pretesa all’ottenimento di quanto ritenuto mancante, e cioè:
-tutti i resoconti contabili mensili (i c.d. cedolini) di tutte le mensilità percepite dalla sig.ra Caminita –come puntualmente richiesto dall’Errante– dai quali possa evincersi l’esatta composizione degli importi mensili indispensabili per le verifiche contabili,
-tutti gli atti amministrativi ed i nominativi dei responsabili degli stessi e dei procedimenti.
In particolare, tra l’altro, precisava:
-che l’ostensione della documentazione relativa ai conteggi è rilevante (donde la pretesa dell’Errante non è completamente soddisfatta) posto che, soltanto tramite la visione dei c.d. cedolini, può verificare il metodo utilizzato nella riconfigurazione della procedura di trattamento pensionistico in favore della sig.ra Caminita, verificando, altresì, se è stato tenuto conto della storia previdenziale e con quale modalità è stato applicato il metodo contributivo alle mensilità versate con le modalità retributiva;
-che, almeno fino alla data di eliminazione del luglio 2021, sono sempre scaricabili e rinvenibili tramite la memoria del server, eccetto i casi in cui non sia avvenuta l'eliminazione a causa di danni rinvenuti al sistema o abusiva cancellazione da parte di terzi. Siffatte ipotesi non sarebbero state dedotte da controparte.
6. Si costituiva l’Inps, che chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando, tra l’altro, in memoria che:
-tutta la documentazione nella disponibilità dell’amministrazione sarebbe stata resa disponibile;le informazioni residuali mancanti, invece, non sarebbero state fornite per inesistenza, per sopravvenuta mancanza perché non più sottoposte all’obbligo di conservazione;
-riguardo agli obblighi di conservazione, si afferma che l’art. 27, c. 4, l. n. 241/1990 li configurerebbe solo “ per un tempo ragionevolmente determinato ”;evocando altresì una pronuncia del Consiglio di Stato (CdS sez. IV 24.04.2017 n. 1332);
- si evidenzia inoltre che non sarebbe ammesso, sempre ai sensi dell’art. 27 cit., un accesso che comporti un’attività di “elaborazione” da parte della p.a.
Nella medesima memoria si chiedeva altresì che venga disconosciuto all’appellante il gratuito patrocinio in ragione del carattere temerario della lite.
7. Nella camera di consiglio del 13.10.2022, sentite le parti come da verbale, il Collegio con ordinanza n. 1059/2022 fissava la nuova camera di consiglio e disponeva, in via istruttoria, la produzione da parte dell’Inps di una relazione di chiarimento circostanziato riguardo:
I) alle modalità di conservazione della documentazione, cartacea e informatica, dal 1986 al 2018, relativa ai fascicoli previdenziali (ivi compresi i cd. cedolini), come quello oggetto del presente giudizio, e le modalità di estrazione di siffatta documentazione ai fini della sua eventuale ostensione;
II) all’eventuale esistenza di ostacoli insuperabili alla suddetta estrazione.
In data 02.11.2022, l’Inps depositava la richiesta relazione, dal seguente contenuto:
“ In esecuzione dell’ordinanza in epigrafe si trascrive la relazione pervenuta dalla Dott.ssa Giovanna Falla, responsabile del procedimento:
In merito alla richiesta inserita nell’ordinanza, sulle modalità di conservazione della documentazione si comunica quanto segue: l’Istituto ha effettuato l’automatizzazione dei cedolini di pensione dal 2000, per gli anni precedenti veniva emessa la cedola P1 ottica che veniva firmata dal pensionato in duplice copia al momento della riscossione. Tale documentazione va conservata per 15 anni come previsto al punto 9.12.8 del massimario di scarto allegato [doc. 1]. Pertanto tali cedole di pagamento non sono più disponibili per l’ostensione.
Al richiedente sono stati forniti i dati mensili della pensione spettante alla madre sig.ra C M dal 01/2008, desumendo gli importi mensili della pensione dalla consultazione degli archivi dell’Istituto relativi ai flussi telematici e fornendo i cedolini presenti a seguito della suddetta telematizzazione.
Per quanto riguarda la conservazione dei fascicoli di pensione, l’archiviazione avviene nei locali dell’Istituto con un sistema di archiviazione denominato C.E.R.C.A. I fascicoli di pensione più datati, per ovvie ragioni logistiche, sono stati inviati, per l’archiviazione, ad una società di servizi esterna (Delta Uno) con la quale è in atto un contenzioso con l’Istituto. Alla stessa è stato richiesto il fascicolo di pensione della sig.ra Caminita (vedi allegato [doc. 2]), ma ad oggi non è stato dato riscontro alla richiesta.
Allegati: