CGARS, sez. I, sentenza 2023-07-21, n. 202300452

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-07-21, n. 202300452
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300452
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 00452/2023REG.PROV.COLL.

N. 00181/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, proposto da
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

A M B, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 3450 del 17 dicembre 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° giugno 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia – Catania, il sig. Antonio Mazzara Bologna ha esposto:

a) nella qualità di lavoratore in un progetto di Lavori Socialmente Utili presso l’Ente Parco dei Nebrodi, sede di Caronia, in data 4.03.2000 ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Messina e, per essa all’INPS, l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 12 del D. lgs. 1°.12.97 n. 468 e dal Decreto Interministeriale 21.5.98 e, in particolare, l’incentivo di lire 18.000.000 di cui agli artt. 3, comma 5, e 4 del citato D.I. 21.5.98 nonché il contributo pari al 50% dell’assegno ancora spettante per il residuo periodo di durata del progetto di cui all’art. 3, comma 4 del predetto Decreto.

b) contestualmente alla predetta richiesta, il ricorrente ha dichiarato di impegnarsi ad avviare un’attività di lavoro autonomo e di rinunciare all’ulteriore partecipazione all’attività di lavoro socialmente utile;

c) con nota Gruppo SAC prot. 2711 del 16.03.00 il Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina ha autorizzato l’INPS di Messina alla corresponsione dell’incentivo di lire 18.000.000 previsto dagli artt. 3, comma 5 e 4, comma 1, del Decreto Interministeriale 21.05.98;

d) in data 27.09.2000, quindi, l’istante ha avuto corrisposta la somma richiesta, decurtata dalle ritenute di legge e, cioè, ha ricevuto lire 11.587.870;
non è stato corrisposto, invece, il contributo di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo Decreto;

e) in data 12.01.2001, al lavoratore è stato notificato il provvedimento prot. 129 dell’8.1.2001, con cui il Direttore Reggente dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, visto il parere-messaggio n. 4 del 27.11.2000 della Direzione Centrale dell’INPS, ha revocato, in via di autotutela, il proprio precedente provvedimento Gruppo SAC prot. n. 2711 del 16.3.2000, in quanto il beneficiario risultava utilizzato in progetti L.S.U. finanziati con oneri non a carico del Fondo per l’Occupazione.



2. Ciò premesso, con il ricorso di primo grado, passato per la notifica il 10.3.2001 e depositato il 27.03.2001, il lavoratore ha proposto le seguenti doglianze:

a) Violazione dell’art. 12 del D. lgs. 1°.12.97 n. 468. Violazione dell’art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 21.03.98 pubblicato nella GURI n. 141 del 19.06.98. Violazione della circolare n. 144 della Direzione Centrale dell’INPS. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illogicità. Contrasto con precedente determinazione della stessa Amministrazione. Disparità di trattamento .

Ha assunto parte ricorrente che le norme in materia non prevedano che il contributo e l’incentivo in questione debbano essere concessi ai soli lavoratori impegnati in progetti L.S.U./L.P.U. a totale carico del Fondo per l’Occupazione. Peraltro, ove si imponesse una tale limitazione si determinerebbe una disparità di trattamento tra chi è stato impegnato in progetti a carico del Fondo e chi, invece, non lo è stato;

b) Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della L. n.241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di correttezza e buon andamento della P.A. Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione .

Ha sostenuto parte ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’Amministrazione:

- ha omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento da cui è poi scaturito il provvedimento oggetto del gravame;

- non ha effettuato alcuna comparazione dell’interesse pubblico di ripristino della legalità violata con quello contrapposto del ricorrente alla permanenza della situazione che si presume essere illegittima.

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