CGARS, sez. I, sentenza 2019-06-13, n. 201900539

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-06-13, n. 201900539
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900539
Data del deposito : 13 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2019

N. 00539/2019REG.PROV.COLL.

N. 00477/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2015, proposto da
C.A.I. cooperativa agricoltori ionici a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. S I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C L in Palermo, via Generale Streva, n. 14;

contro

Agea - Agenzia per le politiche alimentari e forestali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;

C L, C A G S, C S, S S, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2525/2014, resa tra le parti, concernente indebita percezione dei contributi comunitari per il settore della trasformazione agrumicola - per le campagne agrumicole 2004/2005 e 2005/2006

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - agenzia per le politiche alimentari e forestali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il Cons. E M A N e uditi per le parti l’avv. S I e l'avv. dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’appellante cooperativa impugna la sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento emesso da AGEA in data 10/08/2012 recante accertamento della presunta indebita percezione di contributi comunitari per la trasformazione di agrumi, relativa alle campagne 2004/2005 e 2005/2006, e la richiesta di restituzione della somma di euro 1.166.797,93.

La vicenda nasceva a seguito di controllo finalizzato al riscontro della regolarità dell’erogazione di contributi comunitari, originariamente disposto da Agecontrontrol s.p.a. e poi proseguito dalla Guardia di Finanza per le annualità 2006/2008.

Secondo quanto emerso dai controlli, quattro ditte della compagine sociale in solido con la O.P. erano ritenute carenti del requisito soggettivo per godere del beneficio dell’erogazione dei contributi comunitari, ovvero della qualifica di imprenditore agricolo, contestandosi anche la veridicità dei contratti di affitto e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dagli stessi prodotti.

In conseguenza della asserita indebita percezione di contributi comunitari da parte della cooperativa, AGEA, soggetto deputato a procedere alla erogazione, aveva sospeso l’aiuto disposto in favore della cooperativa appellante per complessivi euro 1.486.022,09 ed emesso il provvedimento

UCCU

2012.272 del 23/01/2012 con cui richiedeva la restituzione di euro 1.020.592, 79 (contabilizzati euro 1.116.797,93, di cui euro 1.020,592, 79 per sorte capitale e euro 146.205,14 per interessi.

In seguito era stata disposta anche l’applicazione della sanzione amministrativa e notificato dalla Agenzia delle entrate avviso di accertamento per omesso versamento delle imposte relative alla supposta attività commerciale svolta dagli associati.



2. Il ricorso in primo grado era supportato dai seguenti motivi:

- difetto di istruttoria;

-carenza di motivazione;

- violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990;

- violazione dell’art. 2135 c.c. e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 228/2001.



3. Il Tar Catania, a cui il giudizio era pervenuto per riassunzione a seguito della pronuncia di incompetenza del Tar Lazio (ordinanza n. 503/2013 del 17 gennaio 2013 Tar Lazio), riteneva il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.



4. L’appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:

1) difetto di giurisdizione, proponendo la relativa eccezione, sollevata in primo grado da AGEA e dal Ministero delle politiche agricole ed alimentari e forestali;

2) erroneità della sentenza relativamente alle statuizioni sul dedotto difetto di istruttoria per non avere considerato che in base al verbale della Guardia di finanza ed alla perizia versata in atti del giudizio di primo grado, la pretesa restituzione avrebbe dovuto essere quantificata in euro 237.147,63 pari all’ammontare del contributo indebitamente percepito in reazione alle quote relative ai soci a cui erano addebitate le irregolarità contestate dalla Guardia di finanza;

3) violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il Tar avrebbe erroneamente considerato il difetto di legittimazione a ricorrere della cooperativa CAI che, invece, ai sensi del reg. CE nn. 2220/ /1966, 103/2004 e 2111/2003 e d.lgs. n. 228/2001 quale diretta beneficiaria degli aiuti comunitari, e soggetto a cui chiedere la restituzione era da ritenere il soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento;

4) erroneità della ritenuta infondatezza relativa al dedotto parziale annullamento dell’atto di recupero, limitato ai soci e alle rispettive posizioni di terreno;

5) erroneità della sentenza relativamente alla qualificazione dello s tatus di imprenditore agricolo che non terrebbe conto della novella dell’art. 2135 c.c. e dunque della natura dinamica della attività collegata al ciclo biologico e non solo alla connessione con il fondo compatibile con la commercializzazione dei prodotti.

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