CGARS, sez. I, sentenza 2022-08-05, n. 202200914

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-08-05, n. 202200914
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200914
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 00914/2022REG.PROV.COLL.

N. 00396/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 396 del 2019, proposto dalla P.A.S.A.M. soc. coop. agr. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo n. 5;



contro

Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’agricoltura, sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;
Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Siracusa, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - n. 1878 del 2 ottobre 2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 maggio 2022, svoltasi da remoto ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4- bis dell’art. 87 c.p.a. e all’art. 13- quater disp. att. c.p.a., il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritto al n.r.g. 1640/2010, la P.A.S.A.M., soc. coop. agric. per azioni, odierna appellante, aveva chiesto l’annullamento:

- del decreto di liquidazione n. 1 dell’8 aprile 2010, notificato alla società con nota di pari data, prot. n. 6633, adottato dall' Ispettorato provinciale agricoltura di Siracusa;

- di tutti gli atti presupposti, tra cui, ove occorra, il decreto di concessione dello stesso Ispettorato n. 1 del 1° luglio 2009;

- degli atti connessi e consequenziali.

2. La P.A.S.A.M., con l’originario ricorso, in fatto, sosteneva:

- di avere presentato istanza di accesso al contributo pubblico stanziato per i danni subiti a causa dell’alluvione verificatasi nella provincia di Siracusa nei giorni 12, 13, 14 dicembre 2005;

- l’Ispettorato provinciale agricoltura di Siracusa, con nota prot. n. 13474 del 1°luglio 2009, riscontrava tale istanza affermando che «in accoglimento della domanda del 30 maggio 2007, con decreto n. 1 del 1°luglio 2009, è stato concesso a codesta ditta un contributo di € 254.716,35 pari al 15,114% della spesa di € 1.685.300,66 riscontrata sussidiabile per la realizzazione delle opere indicate nel citato decreto»;

- con l’impugnato decreto di liquidazione n. 1 dell’8 aprile 2010, tuttavia, l’amministrazione regionale ha determinato in € 220.773,28 la spesa ammessa a contributo - senza operare più alcun riferimento all’importo di € 1.685.300,66 “ritenuto sussidiabile” - ed ha liquidato il contributo in € 33.367,67, pari al 15,114% della predetta spesa ammessa. Nel citato decreto di liquidazione veniva aggiunto che la riduzione finale dell’importo del contributo a € 33.367,67 dà luogo a «un’economia complessiva di € 221.348,67, di cui si dispone il disimpegno» , con la conseguenza che tale ultimo importo non veniva erogato.

2.1. Fatte, queste premesse, l’originaria ricorrente lamentava di essere stata penalizzata da una doppia, consecutiva, riduzione al 15,114% del contributo riconosciutole: la prima volta da € 1.685.300,66 a € 254.716,34, e la seconda volta da € 254.716,34 a € 33.367,67.

Quindi, affidava il ricorso a plurimi motivi:

i «violazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dell’art. 97 della Cost.; eccesso di potere per difetto di attività dovuta, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia»;

ii . «violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, dei principi di efficienza ed efficacia e delle disposizioni comunitarie che, in materia, li richiamano e della circolare ass.reg. agricoltura e foreste n.1 del 19 gennaio 2006; eccesso di potere per illogicità, mancanza di pubblico interesse, sviamento di potere, ingiustizia manifesta». La ricorrente, in particolare, con tale secondo motivo, lamentava che la percentuale del 15,114%, applicata dall’amministrazione per calcolare il contributo erogabile agli aventi diritto, sarebbe stata illegittimamente determinata poiché non esistevano altre istanze concorrenti, provenienti da altre ditte, che avrebbero potuto determinare una incapienza dei fondi pubblici destinati a tale scopo. Sosteneva, quindi, che la propria istanza avrebbe dovuto essere soddisfatta in misura piena (e non nella ridotta percentuale del 15,114%), poiché non esistevano altre istanze concorrenti gravanti sul medesimo capitolo di spesa.

3. Resistevano in giudizio le intimate Amministrazioni.

4. Il T.a.r., con l’epigrafata sentenza, in primo luogo, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa erariale e, nel merito, ha rigettato il ricorso.

Il Giudice di prime cure ha evidenziato che il decreto di finanziamento n. 1/2009 era «sottoposto alla condizione sospensiva del successivo accertamento circa la corretta esecuzione dei lavori e degli acquisti necessari al riavvio dell’attività produttiva», come poteva evincersi dall’art. 3 del citato decreto di finanziamento, ove veniva precisato che il contributo sarebbe stato definitivamente liquidato dopo l’accertamento positivo della avvenuta esecuzione delle opere e degli acquisti.

Secondo il T.a.r dal “verbale di collaudo” del 30 novembre 2009, eseguito dai funzionari dell’amministrazione resistente, era emerso che la ditta ricorrente non aveva presentato le fatture (e, cioè, i documenti di acquisto) dei macchinari destinati a sostituire quelli danneggiati; ossia, dei beni strumentali il cui valore costituiva la maggior parte del volume di spesa “presunto” sul quale era stato calibrato il contributo “concedibile”. In sede di collaudo, invece, era stata accertata solo l’effettuazione di una spesa pari ad € 220.773,28. Su tali presupposti il T.a.r. ha ritenuto corretta la liquidazione in via definitiva del contributo nella ridotta misura di € 33.367,67, pari alla percentuale del 15,114% della spesa realmente sostenuta per il ripristino dell’attività imprenditoriale pregiudicata dagli eventi alluvionali, essendosi verificata solo in parte la condizione imposta con il punto 3 del decreto concessorio del 1°luglio 2009. Il T.a.r., così, ha ritenuto infondate tutte le censure: a) dalla documentazione risulta la motivazione della riduzione; b) non sussiste la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, avendo avuto modo la ricorrente « di partecipare alle operazioni di sopralluogo dei tecnici regionali, e di fornire quindi il proprio apporto partecipativo, in relazione alla questione rilevata, consistente nel mancato acquisto dei

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