CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300050

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300050
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300050
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00050/2023REG.PROV.COLL.

N. 00881/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 00476/2021, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. M M e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna parte appellante impugnava in prime cure il verbale modello BL/B n. -OMISSIS-, comunicato il 30/5, con cui la Commissione medica ospedaliera 3^, operante presso il Dipartimento militare di Medicina legale di Messina ha giudicato e valutato le infermità verificate sul ricorrente e, ove occorra, della relazione tecnica del 23/7/2015, formulata dall’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Di Loreto” dell’Aeronautica militare, lamentando in sintesi i seguenti vizi:

-la mancanza, nell’imminenza del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa, di un accertamento sull’idoneità al servizio, condizione necessaria per il collocamento in congedo di un sottufficiale;
accertamento neanche effettuato nel verbale impugnato la Commissione medica ospedaliera;

-il verbale impugnato sarebbe illegittimo innanzitutto perché tratta come “nuova” l’infermità indicata da esso sotto la lettera A), mentre in effetti andava trattata come aggravamento dell’infermità: “Persistente disturbo -OMISSIS-”, ed anche come interdipendenza della “-OMISSIS-”;
il giudizio in proposito risulta manifestamente inattendibile;
i prodromi di tale infermità erano stati accertati più volte dall’IML nel corso delle varie visite, effettuate durante il periodo di aspettativa;
errata è infine la classificazione delle infermità.

Con motivi aggiunti si impugnavano il decreto -OMISSIS- del 24 gennaio 2018, che ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità ivi contemplata, ed il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 916112017 del 15 dicembre 2017, lamentando in sintesi i seguenti vizi:

-invalidità derivata;

-contraddittorietà con l’esito dell’I.M.L. nella visita del 16 giugno 2005, ove si riscontra l’infermità “Disturbo -OMISSIS- in trattamento” riconosciuta dipendente da causa di servizio;
non varrebbe qui la regola che i diversi pareri medico-legali resi nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio non sono equiordinati, in quanto quello I.M.L. è avvenuto d’ufficio, dunque al di fuori del procedimento ex art. 2 d.P.R. n. 461/2001;

-sarebbe errato affermare il decorso del termine di sei mesi, previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, decorrente dalla conoscenza dell’infermità, sia perché era stato già accertata d’ufficio, sia perché l’istanza del 26 giugno 2015 non concretizzò una richiesta ex novo del riconoscimento della dipendenza.



2. Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, in sintesi per le seguenti ragioni:

- il decreto dirigenziale n. -OMISSIS- in data 12 maggio 2006, con cui il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio permanente per inidoneità, risulta ormai inoppugnabile, non essendo mai stato ritualmente impugnato, con la conseguenza che non può contestarsi in questa sede che l’Amministrazione abbia omesso di effettuare il prescritto accertamento sull’idoneità al servizio del ricorrente e abbia omesso di verificare lo stato della patologia al fine di stabilire la cessazione della causa che aveva determinato l’aspettativa, né che l’Istituto di Medicina Legale, in data 20 aprile 2006, abbia dichiarato il ricorrente temporaneamente inidoneo al servizio per tre mesi omettendo di considerare che dopo soli sei giorni sarebbe stato raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile o che il ricorrente sia stato collocato nella riserva senza che vi fosse la dimostrazione che il suo stato di salute fosse compatibile con tale condizione;

-improcedibile l’impugnazione del verbale modello BL/B n. 395 del 2 marzo 2017, in quanto risulta infondato il ricorso per motivi aggiunti, ed essendo gli effetti di tale accertamento vanificati nel caso in cui l’Amministrazione, sulla scorta del parere vincolante reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non riconosca la dipendenza dell’infermità da causa di servizio;

-sui motivi aggiunti, assorbita la questione della presunta tardività della domanda dell’interessato, è infondato il vizio di contraddittorietà, atteso il carattere vincolante del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che prescinde in modo assoluto da eventuali valutazioni rese da organi differenti.

In definitiva, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta il ricorso per motivi aggiunti. Compensa le spese.



3. Con l’odierno appello, unitamente a motivate censure della pronuncia gravate, si ripropongono sostanzialmente i motivi di prime cure.

Si è costituita l’Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Nell’odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.



4. L’appello è in parte fondato nei termini che seguono.

Preliminarmente vanno evidenziati due ordini di considerazioni.

In primo luogo, la vicenda procedimentale de qua è caratterizzata in parte da una prassi amministrativa nella quale traspare un non ancora chiaro recepimento della riforma del d.P.R. n. 461/2001, con pronunciamenti da parte delle Commissioni mediche che a volte investono anche la dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate, con le formule “ SI DIP .” o “ NO DIP .”.

In secondo luogo, la citata riforma ha distinto la competenza delle commissioni mediche, che attiene all’accertamento delle infermità, dalla competenza della Comitato di verifica per le cause di servizio, deputata invece ad accertare se tali infermità siano o meno dipendenti da causa di servizio.

Il distinguo di competenze trova pieno riscontro in giurisprudenza: “ a decorrere dal 22 gennaio 2002 (e, quindi, con disciplina applicabile al caso di specie), in attuazione del d.P.R. n. 461/2001, sono state stabilite nuove norme per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione dell'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, denominato, con la stessa decorrenza, Comitato di verifica per le cause di servizio. Specificamente, da tale data il verbale reso dalle commissioni mediche ospedaliere non contiene più il giudizio sul riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, che, invece, è attribuito unicamente al Comitato di verifica per le cause di servizio ex art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 ” (CdS sez. II 09.09.2022 n.7868) ;
La giurisprudenza di questo Consiglio, affermatasi a partire dalla riforma operata in materia dal d.P.R. n. 461 del 2001 (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2011, n. 6650) e da considerarsi oramai diritto vivente, ha ritenuto che … il Comitato di verifica delle cause di servizio è chiamato ad esprimere un parere conclusivo sulla dipendenza da cause di servizio, mentre la Commissione medica ospedaliera si pronuncia sulla sussistenza dell'infermità;
il primo accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità, con la verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia;
invece, alla seconda compete la diagnosi dell'infermità o lesione e l'individuazione delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio
” ( ex multis CdS sez. II 20.04.2022 n.2994).

Il Comitato di verifica esprime un “ parere di carattere più complesso, non limitato soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ” (CdS sez. II n.7868/2022 cit.), sicché “ il parere favorevole espresso dalla C.M.O. sull'infermità denunciata dal pubblico dipendente non riveste alcun valore nel riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio, trattandosi di verifica esclusivamente demandata dalla legge vigente al giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di verifica ” e al parere del suddetto Comitato l’Amministrazione “ deve conformarsi, salva la facoltà di richiederne, motivatamente, un altro, al quale poi dovrà comunque attenersi. Da qui l'insussistenza di qualsivoglia obbligo per la stessa di motivazione aggiuntiva per giustificare il fatto di essersi discostata da un parere eventualmente difforme della Commissione medica ospedaliera, già assorbito in quello del Comitato ” (CdS sez. II 20.04.2022 n. 2994).

Si è altresì pacificamente affermato che il giudizio del Comitato di verifica, “ e della Commissione, per analogia di situazioni ” (CdS sez. II 15.01 2021 n.462), “ costituisce espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. Cons. Stato, Sez II, 21 aprile 2021, n. 3222;
id., 18 giugno 2021, n. 4702);
gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano infatti nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione
” (CdS sez. II 18.11.2022 n.10163).

Vi è tuttavia un punto di apparente sovrapposizione tra le due competenze che merita una precisazione.

La Commissione medica ospedaliera effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, “ comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica ”, nonché del momento della conoscibilità della patologia (art. 198 c. 1 d.lgs. n. 66/2010, cui rimanda l’art. 6 d.P.R. n. 461/2001).

Alla luce della citata giurisprudenza deve escludersi che siffatta “ esplicitazione eziopatogenetica ”, pur se solo “ possibilmente ”, possa comprendere l’eziologia relativa alla dipendenza da causa di servizio. Se ne potrebbe invece apprezzare l’ambito applicativo ove si facesse riferimento ai casi di interdipendenza, ai casi cioè nei quali una patologia trova la sua causa in altra patologia.

Ciò tuttavia non toglie che anche il giudizio di interdipendenza rimanga infine rimesso alle determinazioni conclusive del Comitato di verifica, come già mostra il fatto stesso che la esplicitazione eziopatogenica da parte della Commissione sia soltanto possibile e non necessaria.

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