CGARS, sez. I, sentenza 2020-12-14, n. 202001135

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-12-14, n. 202001135
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202001135
Data del deposito : 14 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2020

N. 01135/2020REG.PROV.COLL.

N. 01152/2004 REG.RIC.

N. 01192/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2004, proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Aotta in Palermo, via Trentacoste, n.89;

contro

Casa di Cura “Basile” gestita dalla Tigano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Aotta in Palermo, via Trentacoste, n.89;

nei confronti

Assessorato regionale alla sanità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2004, proposto dalla Regione Siciliana, Assessorato alla sanità, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

contro

Casa di Cura “Basile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Aotta in Palermo, via Trentacoste, n.89;

nei confronti

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania non costituita in giudizio;

entrambi per la riforma

della sentenza del Tar Sicilia - Catania sezione II n. 1554/2004

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 – svoltasi da remoto in video conferenza - il Cons. G V. Nessuno è presente per le parti di entrambi i ricorsi in appello.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Giova premettere che la Casa di cura “Basile” con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado agiva

- per l’annullamento del D.A. del 7 novembre 2002, pubblicato sulla G.U.R.S. — parte I- n. 52 del 15 novembre 2002, con il quale sono state emanate direttive e criteri per la determinazione dei budget (tetti di spesa) per le prestazioni sanitarie da acquisire mediante contratti di fornitura fra i DD.GG. delle A.u.s.l. e le strutture private - Case di cura provvisoriamente accreditate o da accreditare ai sensi del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 (con particolare riguardo agli arti. 2, 3, 4 e 6;

- per la dichiarazione che - in ragione dell’annullamento del suddetto D.A. del 7 novembre 2002 -: 1) il tetto di spesa nei confronti della ricorrente per l'anno 2002 è rappresentato dal fatturato prodotto nel 2001 comprese le prestazioni illegittimamente invalidate, o, se maggiore, il budget determinato ai sensi dell'art. 2, lett. a), del citato D.A.;
2) il tetto di spesa per il biennio 2002/2003 deve essere quello di cui al precedente punto 1), sempre che il fatturato prodotto in ciascuno di tali anni non sia maggiore di quello da determinare ai sensi del citato D.A.;
3) in ogni caso le regressioni tariffarie da applicare ai sensi dell'impugnato art. 6 debbono essere quelle più favorevoli previste per gli specialisti esterni dalla medesima norma;
4) al tetto di spesa da determinare, nei modi e termini sopra indicati., si devono aggiungere tutte le maggiorazioni conseguenti comunque all'accoglimento dei motivi di ricorso.

Con successivi motivi aggiunti notificati in data 5 settembre 2003 la casa di cure “Basile”

- impugnava la nota del 9 giugno 2003 a firma del Dirigente del Servizio Ospedalità privata dell'A.u.s.l. n..3, con la quale, nel prendere atto delle fatture emesse dalla Casa di cura per prestazioni erogate nel periodo Gennaio-Dicembre 2002, il predetto Servizio ha indebitamente ridotto la somma da pagare a fronte delle predette fatture, negando, quindi, il diritto della di cura al pagamento delle somme assoggettate agli illegittimi abbattimenti operati in applicazione del D.A. 7/11/2002;

- chiedeva l’accertamento che nessuna riduzione possono subire le fatture presentate dalla ricorrente per le prestazioni eseguite dalla stessa.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati in data 10 ottobre 2003 la casa di cura “Basile”

- impugnava la deliberazione D.G. A.u.s.l. n. 3 di Catania 27/06/03 n. 1459 (precisazione dei criteri per la determinazione del tetto di spesa per l’anno 2003) e la nota dirigenziale di pari data di concreta determinazione del budget spettante alla Casa di cura ricorrente;

- chiedeva l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione per l’anno 2003 di un budget pari al fatturato prodotto nel 2002 senza le regressioni tariffarie di cui all’impugnato D.A. 7/11/02.



1.1. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sviluppava nella parte in diritto cinque punti di censura (numerati dal 2 al 6).

Con il punto 2 si avversa l’art. 8 del D.A. del 7 novembre 2002perchè avrebbe preteso di produrre effetti retroattivi.

Con il punto 3 si contesta l’art. 6 del sopra citato decreto perché avrebbe comportato una regressione tariffaria dal momento che il budget del 2002 è pari al fatturato del 2001.

Con il punto 4 si deduceva il vizio di eccesso di potere asserendo l’illogicità e l’ingiustizia di detto D.A.

Con il punto 5 si sosteneva l’illegittimità del D.A. del 7 novembre 2002 per non aver previsto la possibilità per le case di cura già accreditate di avere assegnato il budget spettante alle case di cure che aspirano all’accreditamento.

Con il punto 6 ci si doleva del riferimento al fatturato dell’anno precedente al fine di determinare il tetto di spesa riferibile alla casa di cura ricorrente. Ciò determinerebbe un condizionamento illegittimo per i budget per il triennio 2002/2004 in un sistema privo della dovuto flessibilità.



1.2. I ricorsi per motivi aggiunti deducevano l’illegittimità degli atti con essi gravati in ragione delle contestazioni mosse con il ricorso principale avverso il D.A. 7 novembre 2002.



2. Il Tar con la sentenza resa in forma semplificata n. 1554 del 2004 ha accolto “nei sensi e nei limiti precisati in motivazione” il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti annullando il D.A. 7 novembre 2002 e “gli atti applicativi di esso nei confronti della ricorrente (gravati con il primo ricorso per motivi aggiunti), e gli atti determinativi del budget per il 2003 (gravati con il secondo ricorso per motivi aggiunti), con declaratoria del diritto della ricorrente stessa a percepire quanto le spetta senza regressioni tariffarie, come meglio precisato in parte motiva, e condanna dell'A.u.s.l. n. 3 di Catania alla corresponsione di dette somme”.



3. Per quel che attiene al profilo motivazionale della sentenza qui gravata (con entrambi i ricorsi in appello) il punto decisivo attiene all’efficacia retroattiva degli atti amministrativi sfavorevoli, in quanto “ l'abbattimento tariffario è stato illegittimamente applicato dall'Azienda resistente con riferimento a fatture relative a prestazioni erogate in periodi antecedenti all'entrata in vigore del citato D.A. ” precisandosi in riferimento al budget per il 2003 (motivi aggiunti) che “ l'applicazione delle regressioni tariffarie riverbera i propri effetti anche per gli anni successivi al 2002 (la somma presa a base per l'attribuzione del budget per il 2003, applicando le regressioni tariffarie, è ovviamente minore della somma del fatturato lasciato indenne, per il periodo anteriore alla vigenza del D.A. 7/11/02, dalle regressioni stesse) ”.



3.1. La decisione impugnata

A - ha ritenuto fondata

- la censura di cui al motivo enunciato nel punto 2 dell’esposizione in diritto del ricorso principale (“ illegittimità del D.A. impugnato perché reca una prescrizione (art. 8) dalla quale si desume che i budget, benché attribuiti alle singole Case di Cura alla fine dell’anno 2002, dovrebbero valere per l’intero anno 2002” );

- la doglianza di cui al punto 1 della parte in diritto del primo ricorso per motivi aggiunti (gli atti gravati con i primi motivi aggiunti “ si pongono in palese contrasto con l’irretroattività di detto Decreto” ;

- la censura di illegittimità derivata dedotta con il secondo ricorso per motivi aggiunti (perché “ l’applicazione delle regressioni tariffarie riverbera i propri effetti anche per gli anni successivi al 2002 (la somma presa a base per l’attribuzione del budget per il 2003, applicando le regressioni tariffarie, è ovviamente minore della somma del fatturato lasciato indenne, per il periodo anteriore alla vigenza del D.A. 7/11/02, dalle regressioni stesse ”).

- B - ha dichiarato assorbite le ulteriori censure dedotte dalla casa di cura dinanzi al Tar.



4. La detta sentenza del Tar Catania n. 1554 del 2004 è appellata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con il ricorso iscritto al n. r. g. 1152 del 2004 nel quale si deducono le seguenti doglianze:

I - i provvedimenti gravati nel presente giudizio avrebbero carattere programmatorio rispetto ad una successiva nota (n. 533/H del 12.02.2002) - gravata con altro giudizio pendente dinanzi al Tar - con la quale era stato “comunicato che il suo budget per l'anno 2002 era di complessive € 2.648.590.00 e che le prestazioni eccedenti sarebbero state compensate con le regressioni tariffarie di cui al D. Ass. Sanità n. 29542/99”. Il D.A. del 7 novembre 2002 in quanto avrebbe natura programmatoria si sottrarrebbe alle critiche della ricorrente;

II - l’imposizione di tetti di spesa alla strutture sanitarie accreditate dovrebbe essere ritenuta legittima in quanto e: a) siano state soddisfatte le esigenze degli assistiti ;
b) siano stati mantenuti gli equilibri finanziari ;
c) si sia tenuto conto degli interessi degli operatori privati ;

III - il D.A. annullato dal Tar sarebbe legittimo in quanto le determinazioni in esso contenuto terrebbero conto del fatturato per il 2001 “ e sul tetto di spesa così quantificato ha previsto l'ulteriore pagamento delle prestazioni in eccedenza erogate, sia pure con il sistema delle regressioni tariffarie normativamente voluto dall'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e succ. modif. ed integr .”.

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