CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-19, n. 202300292
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Pubblicato il 19/04/2023
N. 00292/2023REG.PROV.COLL.
N. 00936/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D S, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Agrigento e di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna parte appellante impugnava in prime cure, con ricorso introduttivo, primi, secondi e terzi motivi aggiunti (questi ultimi sull’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto), gli atti della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dell'Hotspot di Lampedusa (AG), di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al fine di ottenere l’aggiudicazione e in subordine la riedizione dell’intera gara, unitamente a domande di dichiarazione di inefficacia del contratto, risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
2. Il giudice di prime cure, con la pronuncia in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, in sintesi, per le seguenti ragioni:
-infondato sarebbe il motivo mirante all'esclusione dell'aggiudicataria o comunque l’attribuzione a quest’ultima di un minore punteggio, atteso che l’Allegato 6-ter al capitolato di gara, al punto D.1.1.lett. a), per come anche chiarito nelle FAQ, per gli operatori diurni e notturni non prevede alcun numero minimo di ore;
-inammissibile e comunque infondato sarebbe il motivo sulla mancata applicazione della riparametrazione e mirante a raggiungere la seconda posizione, in quanto la simulazione dei calcoli sarebbe oscura anche ai preliminari fini della sussistenza dell’interesse alla sua proposizione mirata al collocamento al secondo posto nella graduatoria e in ogni caso la scelta di non procedere alla riparametrazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione;
-infondati sarebbero i motivi riguardanti l’asserita mancata indicazione dei responsabili di settore da parte dell’aggiudicataria e della seconda classificata, nonché, rispetto a quest’ultima, l’asserita mancata allegazione del certificato QCER,
-infondati sarebbero infine i motivi volti, in via subordinata, alla riedizione della gara e alla composizione della commissione di gara, nonché improcedibili per carenza di interesse i terzi motivi aggiunti.
Condannava alle spese il ricorrente.
3. Con l'odierno appello, unitamente ad argomentate censure alla pronuncia gravata, si ripropongono in buona parte i motivi di prime cure, integrati da un motivo aggiunto proprio in appello, relativo all'avvenuta dichiarazione di inaffidabilità dell'impresa aggiudicataria in altro appalto da parte di altra Prefettura.
Si costituivano l’Amministrazione e l’aggiudicataria controinteressata chiedendo il rigetto dell’appello, unitamente, tra l’altro, alla proposizione di un’eccezione di inammissibilità del suddetto motivo aggiunto proprio in appello.
Nell'odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.
4. L'appello è da respingere nei termini che seguono.
Va subito evidenziato che il presente scrutinio di legittimità, come si preciserà meglio infra (punto 4.4.), non appare più suscettibile di condurre ad una tutela in forma specifica, assumendo rilievo ai soli fini della domanda risarcitoria per equivalente.