CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-05, n. 202400462
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2024
N. 00462/2024REG.PROV.COLL.
N. 00607/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2022, proposto dalla società
Buzzi CE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Presidenza, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità' Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità' Siciliana, Regione Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Territorio Commissione Tecnica Autorizzazioni Ambientali, Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'ambiente, Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità', Regione Siciliana Dipartimento Regionale Energia, Regione Siciliana Assessorato Regionale Alle Attività' Produttive, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità', Regione Sicilia Corpo Forestale Regionale Palermo, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, Regione Siciliana Distretto Minerario Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
Ministero delle Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Regione Sicilia Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Lentini, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Siracusa, Centro Universitario per la Tutela e La Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-Ecosistemi – Cutgana, Riserva Naturale Integrale "Complesso Speleologico Villasmundo-S. Alfio", Riserva Naturale Orientata "Vallone di Piano della Corte", Università degli Studi di Catania, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 03692/2021, resa tra le parti; per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- del Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, 20 ottobre 2017, n. 5040, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 16 marzo 2018, recante per oggetto “Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa”, per le parti di cui in narrativa;
- del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio come sopra indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è proprietaria della “cementeria” sita nel Comune di Augusta che a far data dall’inizio degli anni ’50 produce clinker, costituente il materiale di base del cemento. I due principali componenti necessari per la produzione del clinker sono il calcare e l’argilla.
La capacità produttiva massima dell’impianto è di 900.000 t/anno di clinker.
Lo stabilimento è ubicato in prossimità delle cave da cui si estraggono le materie prime impiegate nel ciclo produttivo. In particolare, il calcare proviene dall’adiacente cava “OS GG” oppure dalla cava “NO di RI”, sita nel Comune di Melilli, a circa 10 km di distanza dallo stabilimento, e l’argilla proviene dalla cava “Ogliastro”, sita nel Comune di Augusta, a circa 10 km di distanza dallo stabilimento.
Rimane estranea al presente giudizio la cava “Ogliastro”.
2. Le aree in cui ricadono la cementeria, la cava “OS GG” e la “Cava NO di RI” sono state interessate da quanto previsto dal Decreto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 20 ottobre 2017, n. 5040, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 16 marzo 2018, recante per oggetto “Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa”, che ha provveduto ad individuare i c.d. Paesaggi locali” e i relativi livelli di tutela.
Più specificatamente e per quanto di rilievo ai fini della presente decisone:
-la cementeria, inserita nel Paesaggio Locale 7, risultava interessata in parte dal livello di tutela 3. Infatti, parte dello stabilimento risultava collocata in area 7l ovverosia nelle “Aree Archeologiche”, con Livello di Tutela 3, ove - ai sensi dell’art. 27 delle N.d.A. - è vietato “realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate; […] eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”; inoltre, gran parte di essa ricadeva, stando alla campitura (a barre diagonali bianche e rosse) in area 7o, ovverosia nelle “Aree Costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva”, per le quali vige la disciplina delle aree di recupero, che prevede la redazione di piani di recupero indirizzati “alla graduale e progressiva eliminazione degli impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica”. Infine, una fascia laterale risultava interessata dalla presenza di vegetazione di gariga, praterie e arbusteti ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A.;
- la cava OS GG, inserita nel Paesaggio Locale 7, risultava in parte collocata in area 7f ovverosia nel “Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale” e in area 7e ovverosia nelle “Aree Costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva”, con Livello di Tutela 1, per cui non risultava consentito “realizzare cave”, ai sensi dell’art. 27 delle N.d.A. Inoltre, parte della cava OS GG risultava interessata dalla presenza di vegetazione di gariga, praterie e arbusteti ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A.;
- la cava NO di RI risultava ubicata in area a Livello di Tutela 2, inserita nel Paesaggio Locale 5f, ovverosia “Paesaggio seminaturale e agricolo, aree di interesse archeologico comprese” nel quale, ai sensi dell’art. 25 delle N.d.A., non risultava consentito “aprire nuove cave”. Essa risultava poi classificata come “Biotipo” ai sensi dell’art. 13 delle N.d.A., con la conseguenza che in essa non risultavano consentiti “il prelievo di materiali e l’apertura di cave”.
L’art. 45 delle N.d.A. – “Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” recava riferimento alle attività estrattive e prevedeva che “data la rilevanza e l’incidenza sul paesaggio dell’attività estrattiva e degli interventi indotti […] e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l’attività estrattiva, nelle aree di cui all’art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti. L’apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava […] non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art. 134 del Codice [D. Lgs. 42/2004]. La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentititi esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio […]”.
Infine, con riferimento alla Cementeria e alle Cave, l’art. 45 delle N.d.A. – “Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” recava riferimento sia agli impianti tecnologici, sia alle attività estrattive e prevedeva:
-per gli impianti tecnologici, nel cui ambito ricade la Cementeria, che “nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 del Codice, si dovrà valutare l’idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull’ambiente portate dalla viabilità di accesso”
-per le cave che “l’attività estrattiva, nelle aree di cui all’art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti. L’apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava […] non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art. 134 del Codice [D. Lgs. 42/2004, N.d.R.]. La prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentititi esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio”.
3. La disciplina del Piano Paesaggistico era ritenuta lesiva dall’l’Appellante che proponeva ricorso al competente Tar (R.G. 883/2018) argomentando che, a fronte di alcun reale pregiudizio per i valori paesaggistici, le prescrizioni del Piano Paesaggistico adottato determinavano nei suoi confronti un gravissimo danno, dal momento che limitavano drasticamente le potenzialità – attuali e future – di sfruttamento delle cave a fini estrattivi e anche lo sviluppo e l’adeguamento