CGARS, sez. I, sentenza 2025-01-02, n. 202500001

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2025-01-02, n. 202500001
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202500001
Data del deposito : 2 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2025

N. 00001/2025REG.PROV.COLL.

N. 00982/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione, staccata di Catania (Sezione Terza), n. 648/2022, resa tra le parti, depositata in data 03/03/2022, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.M. -OMISSIS- del 29 settembre 2011, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto nei confronti del ricorrente la perdita del grado per dimissioni d'autorità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, -OMISSIS-, ha prestato servizio presso la Capitaneria di -OMISSIS- sino al 20 dicembre 2006, data in cui è stato sospeso cautelativamente dall’impiego perché imputato in un procedimento penale avanti al Tribunale di Siracusa. Con sentenza n. -OMISSIS- in data 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Siracusa ha assolto il ricorrente dai reati allo stesso ascritti in parte per insussistenza dei fatti, in parte per difetto di imputabilità. Con tale sentenza è stata applicata all’interessato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con obbligo di presentarsi al -OMISSIS- del Comune di residenza e di sottoporsi al trattamento terapeutico che sarebbe stato prescritto. Con successiva ordinanza in data 27-28 settembre 2011 il magistrato militare di sorveglianza ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata. Con decreto in data 29 settembre 2011 il Ministero della difesa ha disposto nei confronti del ricorrente la perdita del grado per dimissioni d’autorità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, primo comma, lettera b), e 863, primo comma, lettera e), del decreto legislativo n. 66/2010.

2. I motivi di gravame sono stati sintetizzati dal Giudice di primo grado come segue: a) il termine per l’adozione del provvedimento della perdita del grado, ai sensi dell’art. 1041 del d.P.R. n. 90/2010, è fissato in 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo centrale della relativa documentazione; b) nel caso di specie il Ministero, in data 18 gennaio 2011, ha chiesto alla Corte Militare di Appello di Roma parere relativamente alla eventuale adozione di un provvedimento di perdita del grado per dimissioni di autorità; c) tale parere è stato acquisito dall’Amministrazione della difesa in data 4 aprile 2011; d) il provvedimento impugnato è stato notificato all’interessato in data 31 ottobre 2011, allorquando era già scaduto il menzionato termine di giorni 180; e) il decreto impugnato, inoltre, risulta privo di motivazione; e) esso è stato adottato sul presupposto che il ricorrente fosse stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, ma tale previsione temporale indica che non sussiste il requisito della definitività richiesta dalla legge; f) non si è tenuto conto, inoltre, che alla data del 27 settembre 2011 il competente magistrato aveva dichiarato cessati gli effetti della libertà vigilata; g) dalla sentenza del Tribunale Militare di Napoli risulta che il ricorrente è seriamente affetto da -OMISSIS-, cioè da una grave malattia che non costituisce una colpa da punire.

3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- il riferimento contenuto nel primo comma dell’art. 863 (“ Dimissioni d’autorità ”) del decreto legislativo n. 66/2010 alla misura di sicurezza definitiva deve essere inteso alla luce degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p., i quali contemplano la possibilità dell’applicazione provvisoria della misura (cioè prima della sentenza che definisca il procedimento penale); pertanto, “ definitiva ” non vuol dire “ non temporanea ”, ma semplicemente “applicata dal giudice penale che ha definito il giudizio”;

- i termini per la conclusione del procedimento, inoltre, presentano natura ordinatoria, allorquando il legislatore non preveda diversamente ed espressamente al riguardo, e il loro superamento, se può assumere rilievo ad altri fini, come, ad esempio, quello disciplinare, non estingue il potere dell’Amministrazione di provvedere; la decisione adottata, inoltre, richiama il prescritto parere della Corte d’Appello e sotto tale profilo risulta adeguatamente motivata “ per relationem ” ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Anche per quanto attiene al fatto che alla data del 27 settembre 2011 il magistrato aveva dichiarato cessati gli effetti della libertà vigilata, occorre osservare che l’art. 863 stabilisce che le dimissioni d’autorità dipendono dalla sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza, senza contemplare in alcun modo il requisito dell’attualità; ciò in quanto il soggetto che sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza non appare comunque idoneo all’espletamento del servizio militare, sebbene le misure di

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