CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300276

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300276
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300276
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00276/2023REG.PROV.COLL.

N. 01006/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2022, proposto da M P, C A, rappresentati e difesi dagli avvocati E C, M D P, Tullio Scire', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01232/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti chiedevano in prime cure l’annullamento a) della nota n. 7822 in data 6 ottobre 2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Unità Operativa di Base S19.3, con cui è stata annullata l’autorizzazione n. 3761 in data 29 marzo 2019; b) della nota n. 7989 in data 13 ottobre 2021 (oggetto: “Ditte C A e M P. Osservazioni alla nota prot. n. 6272 del 26/07/2021 di preavviso del procedimento di annullamento del provvedimento di approvazione della variante di cui alla nota n. 3761 del 29 marzo 2019”); c) ove occorra, della normativa di attuazione del Piano Paesaggistico approvato con decreto dell’Assessorato per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana in data 20 ottobre 2017, n. 5040/17 (“paesaggio delle Mura Dionigiane ed aree archeologiche presenti nel contesto urbano - il giardino storico di Villa Reimann - livello di tutela 3”); d) della nota n. 6272 in data 26 luglio 2021 e, per quanto di interesse, della nota n. 9471 in data 23 settembre 2020.

Si lamentava in sintesi: la violazione del termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, né vi sarebbe stata una falsa rappresentazione dei fatti; la mancata motivazione in ordine all’interesse pubblico e la mancata comparazione con l’interesse del privato, stante anche un difetto d’istruttoria; il provvedimento annullato non sarebbe illegittimo, in quanto la ristrutturazione di un collabente non implica una “ricostruzione” vietata per legge; non sarebbe la supposta “discordanza”, in ordine all’esistenza o meno della villa, ad aver avuto efficacia determinante nel presunto errore in cui sarebbe caduta l’Amministrazione, bensì la mancanza della prova circa la preesistente consistenza e il mantenimento della sagoma originaria; non vi sarebbe una violazione del piano paesaggistico sugli interventi ammissibili, il quale va interpretato alla luce dell’art. 3 lett. d) del DPR 380/2001

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