CGARS, sez. I, parere_definitivo 2024-10-16, n. 202400236

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere_definitivo 2024-10-16, n. 202400236
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400236
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00173/2023 AFFARE

Numero 00236/2024 e data 16/10/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 19 settembre 2024



NUMERO AFFARE

00173/2023

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai sig.ri V V e N G, contro il Comune di Giuliana, nei confronti del Sindaco pro tempore , e l’Area Tecnica - settore Edilizia Urbanistica Manutentivo, nei confronti del dirigente pro tempore , per l’annullamento dell’ordinanza n. 2957/2023;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato anche non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento nota prot. n. 2161 del 4 aprile 2023.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 11613/163.22.8 del 3 luglio 2024 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sull'affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Arena.

Premesso e considerato



1. I sig.ri V V e N G, rappresentati e difesi dall’avv. Antonella Musso, con atto notificato, ai sensi dell’art. 3 bis della l. n. 53/1994, all’Ufficio legislativo e legale (in seguito, U.L.L.) e al Comune di Giuliana a mezzo pec del 28 luglio 2023, hanno proposto ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 2957/2023 ( recte n. 311 del 4 maggio 2023), con la quale è stato loro ordinato di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate nella via Falcone Borsellino, n. 41A- 41B, del Comune di Giuliana, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 ed in particolare:

« 1) Il ripristino dello stato dei luoghi da cucina a magazzino del corpo A (dell’allegata planimetria) composto di 1 un vano cucina, con struttura ad una elevazione fuori terra, in c.a., in tompagni in muratura di conci di tufo e copertura a lastre di pannelli coibentati a falda inclinata, per il quale risulta agli atti di questo ufficio una domanda di condono edilizio in corso di definizione presentata con prot. n. 1913 dell’1 aprile 1986, ad uso magazzino;

2) La demolizione dei corpi B e B1 (dell'allegata planimetria), adiacente al corpo A, formati da un vano WC e da un porticato, con copertura in travi in legno e lastre di fibrocemento ad una elevazione fuori terra, a falda inclinata con altezze di mt. 2,85 e mt 3,65. Il vano WC ha una superficie utile mq. 2,70 e volume di mc. 9,50 e il porticato ha una superficie di mq 23,00;

3) La demolizione del corpo C (dell'allegata planimetria) adiacente al corpo A, adibito a magazzino, con struttura in muratura di conci di tufo e forati in laterizio, ad una elevazione fuori terra e copertura con travi in legno e lastre di fibrocemento a falda inclinata, con altezze di mt 2.85 e mt 2,35, superficie utile mq. 24,00 e volume mc. 74,40;

4) La demolizione del corpo D (dell'allegata planimetria) descritto in premessa, consistente in un fabbricato costituito da 3 elevazioni fuori terra, con struttura intelaiata in calcestruzzo armato e tompagni in conci di tufo. La superficie coperta è di mq. 155,00 con altezza alla gronda di mt. 10,25 per un volume di mc 1.588,75, oltre un volume di mc 51,70 occupato dalla copertura di oltre un volume del torrino scala e vano adiacente di mc 45,50. Il volume complessivo del corpo D è di mc. 1.685,95;

5) La demolizione del corpo di fabbrica individuato in planimetria con la lettera E (realizzato tra il corpo D e il muro di contenimento retrostante costituito da due elevazioni a partire dalla quota di calpestio del piano primo, fino alla quota di copertura del piano secondo. La superficie è utile di mq 9,75 per un volume di mc 59;

6) La demolizione del corpo di fabbrica indicato con F, che risulta essere una tettoia con struttura di ferro e copertura in lastre di lamiera ondulata;

7) La demolizione del corpo di fabbrica indicato con la lettera G ricadente sulle particelle 246 e 247 del foglio 11, non censito, in catasto, consistente in vano con struttura in muratura di conci di tufo e copertura in fibrocemento, con superficie utile di mq16,60 e altezze di mt. 2,45 e un 2,25. Il volume è di mc 60,00. In adiacenza è presente un vano di mq 1,75 e altezza mt 2,00, con volume mc 4.



2. I ricorrenti, in fatto, premettono di essere proprietari in regime di comunione legale dei beni delle opere oggetto dell’avversata ordinanza n. 311/2023.



2.1 A parere dei ricorrenti, « (s)econdo quanto stabilito dall’ordinanza le opere oggetto di ordine di demolizione (ad eccezione del Corpo A) sarebbero state presuntivamente costruite in data successiva all’acquisto della proprietà del sopracitato terreno e del sovrastante diritto di superficie avvenuto nel novembre del 1985 ».



2.2 In data 1 aprile 1986, i ricorrenti hanno presentato istanza di condono edilizio per il Corpo A ad uso magazzino ex art. 31 l. n. 47/1985 con domanda di sanatoria acquisita al prot. comunale n. 1913 in pari data.



2.3 In data 4 aprile 2023, i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’emissione dell’ordinanza di demolizione de quo .



2.4 A parere dei ricorrenti, l’Amministrazione in data 5 maggio 2023, « a distanza di ben 38 anni dall’inizio di tutta la vicenda », emetteva nei loro confronti l’avversata ordinanza di demolizione n. 311/2023.



3. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del predetto provvedimento articolando plurimi motivi di gravame.

3.1 « Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà ».

I ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’ordinanza n. 311/2023 in quanto riferita « anche al fabbricato del corpo A (Foglio 11 p.lla 426) (dell’allegata planimetria) composto di 1 un vano cucina, con struttura ad una elevazione fuori terra…già oggetto di apposita domanda di condono “ai sensi dell’art 31 Legge 47/85, assunta al prot. n. 1913 del 01/04/1986”, sulla quale il Comune non si è mai espresso ».

Ed ancora, ritengono evidente la violazione dell’art. 33, comma 2, TUE, in quanto, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare l’opportunità di adottare la sanzione amministrativa alternativa alla demolizione « in considerazione dei danni che l’ordinata demolizione potrebbe causare quantomeno per i corpi B, B1, e C i quali risultano essere adiacenti al Corpo A ».

3.2 « Illegittimità dell’ordinanza di demolizione per eccesso di potere. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ».

Secondo i ricorrenti, il notevole lasso di tempo, 35 anni, trascorso dalla realizzazione delle opere oggetto di contestazione, senza che si sia registrato l’esercizio di alcuna attività di controllo o repressione da parte del Comune, « ha di conseguenza ingenerato delle legittime aspettative dei proprietari ». Gli stessi ricorrenti, inoltre, lamentano l’assenza di una motivazione rafforzata nell’avversato provvedimento n. 311/2023 « circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato …».

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