CGARS, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200791

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200791
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200791
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00791/2022REG.PROV.COLL.

N. 00034/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto dalla Ricciardello Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , Eurovega Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , S.L.I. Mar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nelle rispettive qualità di mandataria, la prima, e di mandanti, le altre, del costituendo r.t.i., tutte rappresentate e difese dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Malfa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Vivani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Stone Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Franco Giuseppe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e la Zeta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 3728/2021, resa tra le parti, depositata il 13 dicembre 2021, notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 855/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Malfa e del Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato N B, l’avvocato Giuseppe Currao e l’avvocato Claudio Vivani;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 24 maggio 2021 e depositato il 26 maggio 2021, la società Ricciardello Costruzioni s.p.a., in qualità di mandataria, e le società Eurovega Costruzioni s.r.l., S.L.I. Mar s.r.l. ed Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., in qualità di mandanti del costituendo r.t.i. esponevano:

- di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara approvato dal Comune di Malfa con determinazione a contrarre n. 423 del 19 ottobre 2020, per l’affidamento dell’appalto del primo stralcio e di quello di completamento dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di Scalo Galera-Malfa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso, con importo a base d’asta per euro 15.900.000,00, comprensivo degli oneri interferenziali di sicurezza;

- di essersi posizionata al secondo posto della graduatoria con 96,941 punti complessivi, di cui 76,941 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica;

- che l’appalto de quo , con determinazione del Comune di Malfa - 4° settore – Area Tecnica - U.T. n. 123 del 15 aprile 2021, veniva aggiudicato alla costituenda a.t.i. fra gli operatori economici guidati dal consorzio stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.

1.1. Le ricorrenti pertanto impugnavano la menzionata determinazione comunale n. 123/2021 di aggiudicazione dell’appalto, unitamente ai verbali della commissione di gara, proponendo altresì domanda cautelare e domanda di risarcimento del danno in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto medio tempore stipulato.

2. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti tre motivi:

i) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’autovincolante disciplina recata dal paragrafo del disciplinare di gara rubricato “ Busta digitale offerta tecnica (B) ”, del travisamento e/o erroneo apprezzamento degli atti relativi alla proposta inserita nel fascicolo prodotto dall’a.t.i. guidata dal consorzio Infra.Tech s.r.l. in relazione al sub criterio 1.1. di valutazione dell’offerta tecnica, individuato dal disciplinare di gara, rubricato “ Professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell’appalto, struttura, organizzazione e capacità ”; e degli atti relativi alla proposta inserita nel corrispondente fascicolo prodotto dall’a.t.i. guidata dalla Ricciardello Costruzioni s.p.a., eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, in quanto erroneamente la commissione di gara, all’esito del confronto a coppie, avrebbe omesso di escludere l’offerta tecnica presentata dal r.t.i. guidato dal consorzio stabile Infra.Tech, e comunque avrebbe erroneamente attribuito un punteggio maggiore alla predetta offerta tecnica, tenuto conto che:

- i.a) rispetto alla prima parte del sub criterio 1.1 del disciplinare di gara – che ha prescritto la produzione dei mezzi di prova volti a consentire la valutazione della professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell’appalto mediante l’esecuzione di tre lavori da comprovarsi mediante certificazione di ultimazione lavori o esecuzione lavori – il predetto r.t.i. guidato dal consorzio stabile Infra.Tech non avrebbe documentato l’esecuzione di tre lavori richiesti in categoria SOA OG7, né con un certificato di ultimazione lavori, né con documenti equivalenti, essendosi limitato a documentare: “ 1) l’esecuzione dei lavori di completamento del Porto Turistico e da Diporto di Capo d’Orlando (quota parte Franco Giuseppe s.r.l.) con il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) prot. n. 201917/2019 del 17.05/2019, l’unico idoneamente spendibile. 2) L’esecuzione dei lavori di intervento di ripristino del molo di sopraflutto del Porto di Santa Margherita Ligure (GE) – Secondo Lotto, con la produzione di un certificato di ultimazione lavori, datato 29.9.2020, non utilizzabile perché non è stata data la prova dell’evento (i.e.: l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori) cui era subordinato il mantenimento della relativa efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.m. 7.3.2018, n. 49, e che sarebbe dovuto essere attestato prima della data (2 novembre 2018) di pubblicazione del bando di gara per cui è causa, per espressa prescrizione della sopra trascritta disciplina del sub criterio in questione, dettata dal disciplinare di gara […]; 3) Lavori di adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto “D” banchina di levante, non utilizzabile perché non è stato prodotto alcun documento a comprova, né il certificato di ultimazione lavori e nemmeno il certificato di esecuzione lavori ” (pag. 10 del ricorso di primo grado);

- i.b) rispetto alla seconda parte del medesimo sub criterio 1.1 del disciplinare di gara – che ha prescritto la produzione dei mezzi di prova volti a consentire la valutazione della portata e della struttura organizzativa e capacità produttiva finalizzata all’esecuzione dell’appalto - il consorzio stabile Infra.Tech, appartenente al novero degli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, pur avendo indicato l’esecutrice dei lavori, “ non ha indicato né la struttura tecnico organizzativa propria e nemmeno quella di ciascuna delle imprese che lo compongono […], così come l’intera struttura operativa non è stata nemmeno specificata dalla consorziata indicata ai fini dell’esecuzione (Effebi Società Cooperativa) ” (pag. 12 del ricorso di primo grado);

- i.c) sempre con riferimento alla suddetta seconda parte del medesimo sub criterio 1.1 del disciplinare di gara, il r.t.i. guidato dal consorzio stabile Infra.Tech avrebbe dovuto essere escluso per l’inidoneità e l’insufficienza dell’organigramma presentato, nonché per la mancanza di referenza specifica nel settore oggetto dell’appalto con riguardo a plurime figure professionali inserite nell’organigramma (tavola 6), e per la mancata presentazione di numerosi curricula vitae nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prescritta dal

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