CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200006
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00006/2022REG.PROV.COLL.
N. 00733/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2019, proposto da
Ente Parco dell'Etna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, n. 51;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B M, G S, F V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S R, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S R in Palermo, via G. Abela, n. 10;
Salvatore Scalia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-:
concernente, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- l’annullamento della deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente Parco dell'Etna n. -OMISSIS- con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente, dal concorso pubblico per titoli ad un posto di giornalista (redattore) ed è stato nominato un altro vincitore;
per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- l'annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del Comitato esecutivo dell'ente Parco dell'Etna, con la quale era stata disposta l'esclusione del ricorrente dott. -OMISSIS- dal concorso pubblico per titoli ad un posto di giornalista (redattore) ed è stato nominato vincitore il sig. Salvatore Scalia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del dottor -OMISSIS- e del dottor -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. M I e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È stata appellata la sentenza n. -OMISSIS- del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha accolto il ricorso per l’annullamento della deliberazione del Comitato esecutivo dell’Ente Parco dell’Etna, n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ad un posto di giornalista (redattore) ed è stato nominato un altro vincitore.
1.1. Giova, ai fini di una migliore comprensione della questione, una sintesi dei fatti sottesi alla stessa.
Con le deliberazioni nn. 38 e 39, l'Ente Paco il 12 marzo 1992 ha bandito insieme due concorsi pubblici, per soli titoli ad un posto di giornalista e ad un posto di pubblicista.
Il primo bando, per un posto di giornalista, richiedeva, quali titoli e requisiti per l'ammissione: essere in possesso del titolo di studio di laurea o di diploma di scuola media superiore; essere iscritto da almeno tre anni all'Albo dell'Ordine professionale dei giornalisti.
Il secondo bando, per un posto di pubblicista, richiedeva: essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di II grado; essere iscritti da almeno due anni all'Albo dell'ordine professionale dei pubblicisti.
1.2. Avendo partecipato al concorso per il posto di giornalista, anche soggetti iscritti all'elenco dei pubblicisti, l’Ente parco ha richiesto un primo parere al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, il quale, con nota prot. n. 1159 del 29 giugno 1994, esprimeva l'avviso che la formulazione " iscrizione all'Albo dell'ordine professionale dei giornalisti, per la sua assoluta genericità, non poteva non lasciare intendere che il concorso fosse aperto indiscriminatamente a tutti gli iscritti allo stesso Ordine, cioè professionisti e pubblicisti ".
Di diverso avviso era il professore, avvocato A C, al quale l’Ente aveva richiesto un ulteriore parere con nota prot. 4877 del 22 settembre 1994, non risultando per lo stesso Ente convincente il precedente parere dell’Ordine dei giornalisti. Diversamente da quanto sostenuto dall’Ordine dei giornalisti, l’avvocato C nel parere del 26 settembre 1994 sosteneva che andassero esclusi dal concorso coloro che non fossero iscritti da almeno tre anni nell’elenco dei giornalisti professionisti.
1.3. Quest’ultimo parere veniva seguito dall’Ente parco che, con la deliberazione del Comitato esecutivo, n. -OMISSIS-, disponeva l’esclusione di tutti i concorrenti, tra i quali l’odierno appellato, non in possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti da almeno tre anni, approvando contestualmente, la graduatoria in via definitiva. In tale graduatoria, veniva inserito al terzo posto il dottor -OMISSIS-, il quale, avendo rinunciato il primo candidato della graduatoria ed essendo decaduto il secondo, passava per scorrimento al primo posto. Tuttavia a seguito della sentenza del TAR Sicilia - Palermo, n. 583 del 10 maggio 1996, confermata in grado di appello, proposto oltre che dall’Ente anche dal dottor -OMISSIS-, con sentenza n. 222 del 18 giugno 1997 di questo Consiglio, la graduatoria è stata annullata, con rinvio della controversia al giudice di primo grado.
2. La deliberazione n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’esclusione dell’odierno appellato, dal concorso pubblico per titoli ad un posto di giornalista (redattore) è stata impugnata dallo stesso con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ma il giudizio è stato trasposto innanzi al TAR Sicilia – Catania, a seguito dell’opposizione proposta, ex art. 10 d.P.R. n. 1190/1971, da parte di uno dei controinteressati.
3. Parte ricorrente lamentava la illegittimità della deliberazione di approvazione della graduatoria del concorso pubblico nella parte in cui disponeva la sua esclusione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 3 l.r. n. 10/1991, non avendo l’Amministrazione intimata motivato le ragioni che l’avevano indotta a discostarsi dal parere dell’Ordine dei giornalisti; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. b) del bando di concorso, dell’art. 27 l. n. 69/1963 e dell’art. 37 dell’Ordinamento dei