CGARS, sez. I, parere definitivo 2014-01-30, n. 201400009
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Testo completo
Numero 00009/2014 e data 30/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 10 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 00368/2013
OGGETTO:
Ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto dalla CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A. avverso provvedimento dell’Ufficio del Genio civile di Palermo n. 22229 del 13 novembre 2002, di chiusura del pozzo sito in località Billiemi, in catasto al foglio 38, particella 1 del comune di Palermo.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1519/683.03.8 del 17 gennaio 2013, con la quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale – ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G L B;
Premesso:
Con atto del 7 agosto 2003 la Calcestruzzi Palermo S.p.A., in persona dell’amministratore giudiziario dott. Luigi Turchio, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Siracusa, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana per l’annullamento:
1) del provvedimento dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio civile di Palermo 13 novembre 2002, n. 22229, con il quale è stata disposta:
- la cessazione di ogni prelievo di acqua mediante sigillatura della diramazione che conduce l’acqua all’impianto della società ricorrente;
- una sanzione amministrativa per uso difforme;
- una sanzione amministrativa per violazione alle prescrizioni di manutenzione del dispositivo di misura e controllo dei volumi edotti di acque pubbliche;
- il pagamento dei canoni per gli anni dal 1999 al 2002.
2) del silenzio-rigetto formatosi in data 17 aprile 2003 sul ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento all’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Premesso che con provvedimento n. 24083 del 21 settembre 1996 l’Ufficio del Genio civile di Palermo concedeva alla società ricorrente, in via provvisoria, la continuazione dell’utenza per la eduzione di acque sotterranee, per uso industriale, dal pozzo della “Generale Impianti Cava Billiemi S.p.A.” – società anch’essa posta sotto sequestro e della quale è stato nominato amministratore giudiziario lo stesso dott. Luigi Turchio – in data 24 luglio 2002 l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Palermo aveva accertato che dalla derivazione che conduce l’acqua alla Calcestruzzi S.p.A. era stato prelevato, con il consenso del signor Miceli Pietro, procuratore della società, un piccolo quantitativo di acqua a mezzo di autobotte da un terzo non autorizzato. Successivamente, i funzionari del Genio civile accertavano, redigendo apposito verbale, l’esistenza di un contatore installato all’interno della bocca del pozzo rilevante un consumo di mc. 407,664 , mentre il contatore installato nella diramazione della Calcestruzzi S.p.A. non era funzionante. A seguito di tale accertamento il Genio civile provvedeva ad emanare il provvedimento qui impugnato.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) “Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 – Violazione dell’art. 3 della L.r. 30.04.1991, n. 10 e dell’art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241.”
Il provvedimento viene censurato sotto il profilo della carenza di motivazione in or-dine sia all’adozione del provvedimento di immediata cessazione di ogni prelievo d’acqua in luogo della sospensione dell’utilizzazione, prevista in alternativa dall’art. 105 rubricato, sia alla mancata enunciazione delle ragioni giustificatrici del provvedimento alla stregua dell’interesse pubblico alla sua emanazione.
2) “Violazione dell’art. 17 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 modificato dall’art. 23 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, nel testo sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 – Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto.”
La società ricorrente ritiene illegittima l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 1549,37, atteso che ai sensi l’art. 7 rubricato la sanzione prevista riguarda i casi di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente che nella fattispecie non mancava.
3) “Violazione dell’art. 54, comma 10 bis, D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, modificato dall’art 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 e dell’art. 22, comma 3, D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 258. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto.”
La società ricorrente ritiene illegittima l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 1032,91, comminata ai sensi