CGARS, sez. I, sentenza 2022-04-11, n. 202200446

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-04-11, n. 202200446
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200446
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 00446/2022REG.PROV.COLL.

N. 00269/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da
Ato Ambiente Cl2 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A F V e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cassibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 381/2021, resa tra le parti nel ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della nota prot. n. 5561/GAB del 31.05.2019, con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha invitato “i liquidatori di società e consorzi d'ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziali ed attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R. nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori”, non tenendo conto di “eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili”;
b) della nota prot. n. 23/2019 del 22.06.2019, con cui la S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud ha chiesto al Commissario Liquidatore dell'ATO Ambiente CL2 di procedere, in forza della direttiva n. 5561/GAB del 31.05.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Delibera dell'Assemblea dei soci della S.R.R. del 19.06.2019, al trasferimento degli impianti ad al transito del personale al fine di consentire alla stessa di provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori;
c) della Delibera dell'Assemblea dei soci della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud del 19.06.2019, mai notificata e non conosciuta dalla ricorrente;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il Cons. M S B e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’A.T.O. Ambiente CL 2 s.p.a. in liquidazione premetteva che l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con nota prot. n. 5561/GAB del 31 maggio 2019, a seguito dell’istituzione delle Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti, aveva invitato “ i liquidatori di società e consorzi d’ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R., nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori ”, precisando che “ eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili, non possono giustificare ulteriori ritardi ”.

La S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, al fine di dare attuazione a tale direttiva e sulla base della delibera dell’assemblea dei soci del 19 giugno 2019, con nota prot. n. 23 del 22 giugno 2019, richiedeva il trasferimento degli impianti e del personale.

L’A.T.O. Ambiente CL 2 s.p.a. impugnava detti atti, ritenuti illegittimi, tra l’altro, per violazione delle norme civilistiche relative allo scioglimento e alla liquidazione delle società per azioni, con conseguente illegittima sottrazione degli impianti alla funzione di garanzia dei creditori.



2. Il T.A.R. Sicilia adito, dopo ampia ricostruzione del quadro normativo, ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 826, comma 3, e 828, comma 2, c.c., secondo cui fanno parte del patrimonio indisponibile degli enti locali i beni destinati a un pubblico servizio, i quali non possono, pertanto, essere sottratti alla loro destinazione, per cui, sia i beni originariamente trasferiti dai Comuni alle società d’ambito (e poi alle gestioni liquidatorie), che quelli successivamente acquisiti per la gestione dei rifiuti, sarebbero di proprietà degli enti locali, nel cui interesse il servizio viene espletato.

Il TAR ha poi escluso il prospettato pericolo di sottrazione dei beni dalla loro funzione di garanzia dei creditori.



3. Con il ricorso in appello si lamenta l’erroneità della decisione, sotto un primo profilo, perché i beni di cui si impone il trasferimento in favore delle S.R.R. erano di proprietà dell’ATO CL2 s.p.a. in liquidazione già da prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 (avvenuta in data 12.04.2010) e, come tali, esclusi dal fondo di dotazione compreso nel patrimonio della S.R.R.

Improprio ed inconferente sarebbe il richiamo operato dalla nota n. 5561/GAB (e condiviso dal T.A.R.) alla disciplina di cui agli artt. 202 e 204 D. Lgs. n. 152/2006, perché il D. Lgs. n. 152/2006 si limita a regolamentare il rapporto, relativamente alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra gli enti locali e le società d’ambito territoriali, e, in ogni caso, perché le richiamate disposizioni normative si riferiscono alla diversa ipotesi in cui gli “impianti e alle altre dotazioni patrimoniali” siano “di proprietà degli enti locali”, fattispecie diversa da quella in esame.



4. Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione regionale che la S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud.



4.1. Quest’ultima, con memoria, eccepisce che tutti i beni di proprietà degli AA.TT.OO. avrebbero uno specifico vincolo di destinazione di natura pubblica, con la conseguenza che, in caso di liquidazione, tali beni dovrebbero obbligatoriamente transitare alle subentranti SS.RR.RR. in applicazione della L.R. n. 9/2010, senza che rilevi la disciplina civilistica sullo scioglimento e liquidazione delle società per azioni.

Rileva, poi, che, come desumibile dai Bilanci pubblici dell’A.T.O. CL2, i crediti nei confronti degli enti pubblici sono tali da coprire i debiti.



5. Con ordinanza collegiale istruttoria n. 277/21 è stata disposta l’acquisizione, da parte dell’Assessorato appellato, di documentati chiarimenti circa i beni attualmente nel patrimonio dell’A.T.O. appellante, specificando le modalità di acquisto di ciascun cespite, e da parte dell’appellante, di documentazione idonea a comprovare se e quali beni siano stati acquistati dalla Società successivamente alla sua costituzione.

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