CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400016

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400016
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400016
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00016/2024REG.PROV.COLL.

N. 01109/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2021, proposto dall’ Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso a sede dell’Avvocatura regionale dell’INPS, in Palermo, via Maggiore Toselli 5;



contro

“Coimec s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1249 del 19 aprile 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia ha accolto il ricorso n.r.g. 2046/2020, proposto dalla Coimec s.r.l. per l’annullamento di cinque provvedimenti, emessi in data 12 settembre 2020, con i quali l’INPS ha respinto le domande per la concessione della integrazione salariale, presentate ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 148 del 2015 e dell’art. 6 del d.m. del 15 aprile 2016, n. 95442, di seguito specificate:

- domanda con ID 4747748 del 20 novembre 2019, con riferimento agli eventi meteo del 21, 24 e 29 ottobre 2019;

- domanda con ID 4800979 del 23 dicembre 2019, con riferimento agli eventi meteo del 6 e 8 novembre 2019;

- domanda con ID 4801019 del 23 dicembre 2019, con riferimento agli eventi meteo del 19, 22 e 27 novembre 2019;

- domanda con ID 5202110 del 24 aprile 2020, con riferimento all’evento meteo del 3 marzo 2020;

- domanda con ID 5202555 del 24 aprile 2020, con riferimento agli eventi meteo del 25 e 26 marzo 2020.

La motivazione dei provvedimenti di rigetto è, per tutti, del seguente letterale tenore: «la documentazione richiesta allegata alla domanda non è corretta è stata richiesta copia dell'avvenuta consegna della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali più rappresentative tramite Pec o raccomandata A/R».

2. Il Giudice di prime cure ha richiamato sinteticamente i fatti esposti dalla Coimec s.r.l.:

- l’INPS, con comunicazione tramite cassetto bidirezionale INPS.CMBDR.01/09/2020.5776220, ha chiesto alla società ricorrente l’esibizione della «copia dell'avvenuta consegna della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali più rappresentative tramite Pec o raccomandata A/R.», ovvero anche tramite fax, entro e non oltre giorno 11 settembre 2020;

- nonostante l’integrazione documentale, effettuata il 2 settembre 2020, sono stati comunque emessi i cinque provvedimenti di reiezione;

- la ricorrente, con comunicazione INPS.CMBDR.15/09/2020.6101600, pur ritenendo di avere correttamente integrato le domande, ha richiesto un appuntamento telefonico e /o presso la sede, al fine di un chiarimento, senza ottenere riscontro alla richiesta di audizione avanzata;

- la Coimec, con successiva nota, acquista al prot. INPS.CMBDR. 29 settembre 2020.6463868, ha provveduto a inviare, anche questa volta senza ottenere alcun riscontro, le comunicazioni inviate alla FLCGIL, alla CISL e alla UIL, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 158 del 2015, di seguito specificate: a) comunicazione cig inviata tramite pec con ricevuta di invio del 21 ottobre 2019; b) comunicazione cig, inviata tramite pec con ricevuta di invio e consegna per i giorni di 24 e 29 ottobre 2019; c) comunicazione cig, inviata tramite pec con ricevuta di invio e consegna per i giorni di 6 e 8 novembre 2019; d) comunicazione cig, inviata tramite pec con ricevuta di invio e consegna per i giorni di 19, 22 e 27 novembre 2019; e) comunicazione cig, inviata tramite pec con ricevuta di invio e consegna per i giorni di 3, 25 e 26 marzo 2020.

3. La Coimec s.r.l. ha affidato il ricorso introduttivo a motivi rubricati in tre distinti titoli:

i. «falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgs. n. 148/2015» ;

ii. «contrarietà a norme di rango costituzionale in materia di gerarchia delle fonti»;

iii. « violazione dell’art. 97 della costituzione: violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’agere amministrativo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis. della l. 241 del 1990: violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; violazione del principio di collaborazione tra p.a. e cittadino; eccesso di potere; arbitrarietà; ingiustizia manifesta» .

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’INPS il quale, in rito, eccepiva l’inammissibilità del ricorso a causa dell’omessa notificazione ai lavoratori interessati dalla domanda di intervento di cassa integrazione, quali controinteressati. Nel merito, ne deduceva l’infondatezza:

- la ditta ricorrente non è inquadrata nel settore dell'industria edile o lapidea per la quale vige la deroga alla presentazione delle comunicazioni effettuate alle OO.SS.;

- in applicazione della circolare n. 139 del 1° agosto 2016 l’azienda avrebbe dovuto allegare alla domanda di concessione della CIGO, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R, ovvero tramite FAX;

- la ricorrente, invece, ha provveduto a depositare la documentazione comprovante l’avvenuta consegna soltanto per alcune organizzazioni sindacali e alla Cisl soltanto tramite posta ordinaria, modalità non prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015, né dalla predetta circolare n.139/2016, perché inidonea a comprovare con certezza la data di

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