CGARS, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200488
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00488/2022REG.PROV.COLL.
N. 00513/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento dei vigili del fuoco di Catania nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via Valerio Villareale n.6, sono ex lege domiciliati;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n.-OMISSIS- resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III^);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il cons. Carlo Modica de Mohac e preso atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
0. Prima di procedere alla esposizione dei fatti, il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di privacy il nominativo dell’appellato e gli estremi di alcuni provvedimenti amministrativi e/o giudiziari - dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s’intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) - vengano sostituiti con pseudonimi , segni grafici o espressioni letterali , che ne impediscano la identificazione.
E precisamente:
- il sig. -OMISSIS-, soggetto appellato, verrà indicato come “sig. OS;
- l’ordinanza del-OMISSIS-, verrà indicata come “ordinanza del competente G.I.P.”;
- il decreto n. -OMISSIS-, verrà indicato come “decreto del Ministero dell’Interno del luglio 2016”;
- l’ordinanza n.-OMISSIS-, verrà indicata come “ordinanza dell’ottobre 2016”;
- le ordinanze cautelari n.-OMISSIS-, verranno indicate come “ordinanze cautelari dell’ottobre 2016”;
- le ordinanze n.-OMISSIS- di questo Consiglio di giustizia amministrativa, verranno indicate come “ordinanze del febbraio 2017”;
- il d.m. n.-OMISSIS-, verrà indicato come “decreto ministeriale dell’ottobre 2016”.
Il Collegio non ignora che la legge sulla privacy si limita a prescrivere che vengano “omissati” i nomi delle persone indicate nella sentenza al fine di scongiurare qualsiasi danno alla loro immagine, mentre non dispone che tali nomi possano venir sostituiti con pseudonimi , segni grafici o espressioni letterali .
Ritiene, tuttavia, che la semplice sostituzione dei nomi delle persone con l’espressione “omissis” o con sostantivi indicativi dello loro posizione processuale (quali “l’attore”, il “convenuto”, il “ricorrente” il “resistente”, “l’appellante”, “il ricorrente incidentale” etc.), o ancora con le semplici iniziali del loro nome e cognome, renda la sentenza difficilmente leggibile e comprensibile, se non addirittura ostica; e che talvolta possa costituire un rimedio inidoneo a raggiungere l’obiettivo (come nel caso in cui si usino le iniziali del nome e del cognome, con conseguente riconoscibilità dei soggetti, specie nel caso in cui le vicende si siano svolte in piccoli centri urbani).
D’altra parte il ricorso all’uso di pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali in sostituzione dei nomi delle parti processuali o dei soggetti comunque coinvolti nel giudizio, non è espressamente vietato dalla normativa sulla privacy; appare conforme alla sua ratio e diretto a realizzarne l’obiettivo di tutela, e costituisce una scelta di stile che ben può essere riservata al Collegio ed al magistrato estensore,
1. Con “ordinanza del competente G.I.P.” il “sig. OS veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 600-ter, terzo comma, e 600-quater, primo e secondo comma, c.p.
Il “sig. OS chiedeva di poter comunque svolgere la propria attività lavorativa; e con ordinanza del 13 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari lo autorizzava, fino all’1 luglio 2016, a recarsi presso l’Aeroporto di Fontanarossa per svolgere tale attività, negli orari indicati analiticamente nell’istanza e con obbligo di rimanere all’interno della sede lavorativa o comunque sotto il controllo diretto di un superiore.
Con successiva ordinanza in data 4 luglio 2017 il Giudice per le indagini preliminari lo autorizzava a recarsi presso la sede di lavoro anche per il mese di luglio.
2. Non ostante il “sig. OS avesse ottenuto dall’Autorità giudiziaria il permesso di recarsi al lavoro, con “decreto del Ministero dell’Interno del luglio 2016” l’Amministrazione lo sospendeva dal servizio ai sensi dell’art. 14, primo comma,