CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-16, n. 202000605

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-16, n. 202000605
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000605
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2020

N. 00605/2020REG.PROV.COLL.

N. 01200/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2016, proposto da
Sbv- Sindacato Branche Visita, Centro di Diagnostica Cardiovascolare del Dott. Achille Giuseppe & C. s.r.l., Diagnostica Cardiovascolare Dr. Salvatore Gibiino s.r.l., Punto Cuore Dr. Salvatore Grillo s.r.l., Cuore Sano Dr. La Mantia Rosalia s.r.l., Centro Cardiodiagnostico Check Up Dr. Luna Alessandra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato S A, con domicilio eletto presso lo studio Maria Varvaro in Palermo, via R Wagner, n. 9;



contro

Assessorato regionale alla salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;



nei confronti

Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Russo, con domicilio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n. 76;
Cardiomed non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2490/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale alla salute e della Azienda sanitaria provinciale di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020;

Relatore il Cons. E M A N nell'udienza di smaltimento del giorno 29 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza e senza la partecipazione dei difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. E’ appellata la sentenza di cui in epigrafe con cui è stato rigettato il ricorso e i motivi aggiunti proposti dagli odierni appellanti.

1.1. Va premesso in fatto quanto appresso:

Il sindacato “Branche a Visita”, organizzazione di categoria rappresentativa dei professionisti e delle strutture accreditate col S.S.N e gli altri appellanti, strutture accreditate e contrattualizzate col S.S.R. in primo grado hanno impugnato il decreto dell'Assessore della salute del 24.12.2015 avente ad oggetto " Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato- anno 2015 .”.

Tale decreto era impugnato relativamente:

A) agli articoli uno e due così come sostituiti dall' articolo uno del decreto dell'Assessore della salute del 20.1.2016 avente ad oggetto "Rettifica del D.A. n. 2336 del 24.12.2015. " Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato- anno 2015 ." nella parte in cui determina nel rispetto degli aggregati provinciali i criteri per la determinazione dei budget individuali previa verifica, per ogni struttura, della " spesa consuntivata " per l'anno 2014 comprensiva della spesa per i non residenti come di seguito:

1) se la "spesa consuntivata" è minore rispetto al "budget" assumere quale dato di riferimento della struttura la "spesa consuntivata" a cui applicare la decurtazione dell’1% prevista dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

2) se la "spesa consuntivata" è superiore rispetto al "budget", assumere quale dato di riferimento della struttura il "budget" a cui applicare la decurtazione dell'1% di cui al suddetto d.l. n. 78/2015;

B) relativamente allo schema di contratto allegato B) al D.A. 24.12.2015 nella parte in cui nelle premesse dispone che “l'aggregato di spesa assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di …per l'anno 2015 è pari ad euro…inclusi i contributi previdenziali di legge, ove previsti a carico dell'Azienda committente” e tiene conto del recupero da parte di quest'ultima della quota di compartecipazione fissa di € 10,00 per ricetta - introdotta con la legge del 15 luglio 2011, n. 111, articolo 17, comma 6.

Con motivi aggiunti gli odierni appellanti impugnavano anche i contratti del 5 aprile 2016 predisposti dall'ASP di Catania in pedissequa esecuzione del decreto deducendone la illegittimità derivata.

In diritto, gli odierni appellanti lamentavano in primo grado:

I) Violazione dell'art. 25, comma 4, della l.r. 14 settembre 2009, n. 5.

L'Assessorato regionale della salute avrebbe avviato il confronto con le organizzazioni rappresentative delle strutture sanitarie, ma non avrebbe condotto una vera e propria trattativa e concluso un accordo.

II) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento.

La "spesa consuntivata", assunta quale base di calcolo del budget individuale, non era rappresentativa del livello di attività della struttura, in quanto dipendente da un elemento variabile, non determinabile a priori, costituito dal numero di pazienti con esenzione.

III) Eccesso di potere sotto il profilo dell'irrazionalità conseguente all'impossibilità della previsione. Il riferimento all'ipotesi della "spesa consuntivata" superiore al "budget" sarebbe di impossibile realizzazione.

IV) Violazione degli artt. 1, 8, comma 5, 8 bis , 8 quate r, 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Soglia minima del fabbisogno. Rispondenza delle strutture al fabbisogno.

Sarebbe illegittima la previsione della decurtazione dal budget di quanto riscosso a titolo di compartecipazione dall'utente.

Non si sarebbe tenuto conto del fatto che esiste una soglia minima di fatturato al di sotto della quale le strutture sanitarie non riescono a garantire un servizio adeguato.

V) Violazione: dell'art. 8 bis , comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992; dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 5 del 14 settembre 2009; del principio di libera scelta e di concorrenza tra le strutture private.

Lo svincolamento del budget dall'effettiva produttività falserebbe la concorrenza e svuoterebbe di contenuto il diritto di scelta degli utenti.

VI) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento

VII) eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dell'irrazionalità.

Sussisterebbe contraddittorietà tra il decreto e il modello di contratto da stipulare con le strutture sanitarie nella parte relativa alla quantificazione degli aggregati a netto del ticket, della quota ricetta e al lordo dei contributi previdenziali.

2. Avverso la sentenza che ha disatteso le superiori censure sono prodotti i seguenti motivi di appello:

I) Violazione dell’art. 25 co. 4 della l.r. n. 5 del 14.4.2009

Gli appellanti asseriscono che, contrariamente a quanto previsto dalla norma rubricata, l’Assessorato regionale della salute non avrebbe instaurato con le OO.SS. di categoria una vera e propria trattativa finalizzata a determinare il contenuto del decreto assessoriale impugnato, ma soltanto, come riportato nella verbale della seduta del 22.12.2015, un mero confronto con le organizzazioni rappresentative delle strutture sanitarie che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, non poteva ritenersi equivalente ad accordo o intesa.

II) Violazione dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 19.6.2015 – eccesso di potere- illogicità ed irrazionalità – disparità di trattamento –sviamento

Con il secondo motivo di appello (esaminato dalla sentenza unitamente al VI ritenuto identico) gli appellanti contestavano la scelta utilizzata per la determinazione dei budget individuali del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi