CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400201

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400201
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400201
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 00201/2024REG.PROV.COLL.

N. 00086/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2021, proposto da
Comune di Mascali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

R S e R C, rappresentati e difesi dagli avvocati G C e F C X, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C X in Catania, viale XX Settembre 45;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1510 del 25 giugno 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R S e di R C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, ritualmente notificato e depositato in data 27 dicembre 2002, i sig.ri R S e R C hanno chiesto la condanna del Comune di Mascali al risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione di terreni di loro proprietà.

2. Con l’atto di gravame hanno in particolare esposto:

- di essere proprietari del terreno sito in Mascali, identificato catastalmente al foglio 26, part. 32, occupato dal Comune di Mascali per la realizzazione di un centro socio culturale polivalente;

- che con d.a. n. 1559/7 del 10 novembre 1987 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, fissando in cinque anni il termine per il completamento dei lavori e l’espropriazione dei terreni;

- che secondo il piano particellare di esproprio avrebbero dovuto essere occupati 3312 mq;

- che, quanto ai 3312 mq previsti, stante la dichiarazione di disponibilità dei ricorrenti alla cessione volontaria, il Comune, con delibera n. 818 dell’11 luglio 1989, ha disposto la liquidazione di un acconto di £ 87.436.800, pari all’80% dell’indennità di espropriazione;

- che non è mai intervento né l’atto di cessione, né il decreto di esproprio;

- che in sede di realizzazione dell’opera sono stati occupati altri 1488 mq in assenza di alcun provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

- di aver ripetutamente sollecitato il Comune a definire il procedimento;

- di aver quindi adito il Tribunale di Catania per ottenere il risarcimento del danno e che quest’ultimo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza 19 aprile 2001, n. 1382.

3. Nel giudizio di primo grado si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Mascali, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la prescrizione del credito azionato.

4. Con la sentenza n. 1510 del 2020 il TAR Sicilia – Catania ha:

a) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno da “occupazione usurpativa”, conseguente alla affermata occupazione di aree ulteriori rispetto a quelle indicate nel piano particellare di esproprio;

b) accolto per il resto le domande dei ricorrenti, dichiarando che “ l’Amministrazione comunale ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione <<sine titulo>> e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e quindi decidere se restituire il terreno, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero acquisire l’immobile mediante un diverso titolo di acquisto, che in primo luogo può essere quello di cui all’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, ferma restando la possibilità di accordo negoziale per il trasferimento dei beni all’amministrazione ”.

In particolare, con la sentenza di prime cure si è stabilito che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., “… il Comune intimato ha una triplice alternativa:

1) può fare ricorso ad un accordo

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