CGARS, sez. I, parere interlocutorio 2014-08-05, n. 201400781
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Testo completo
Numero 00781/2014 e data 05/08/2014 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00749/2014
OGGETTO:
Regione Siciliana-Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Parere sullo schema di regolamento per lo svolgimento dell’attività di albergo diffuso ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 1051/Gab del 27 maggio 2014 con la quale l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere S V;
PREMESSO E CONSIDERATO
1. Con nota pervenuta in data 30 maggio 2014, l’Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (in seguito Assessorato) ha inviato a questo Consiglio, onde acquisirne il parere, lo schema di regolamento in oggetto.
2. Nella relazione di accompagnamento, l’Assessorato illustra la particolare forma di ricettività costituita dall’albergo diffuso, sottolineando che la finalità di tale nuovo modello di offerta turistica è quella di coniugare il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi. E’ altresì evidenziato che la disciplina normativa è piuttosto dettagliata e tale dunque da richiedere un intervento regolamentare limitato ad alcuni specifici aspetti.
Viene, inoltre, precisato che si applicano all’albergo diffuso i parametri di classifica previsti per gli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze di cui all’art. 3, commi 10 e11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e viene motivata la scelta di inserire i predetti parametri di classifica in allegato alla proposta di Regolamento.
Infine, viene illustrato l’art. 5 del regolamento che prevede che l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività dell’albergo diffuso siano soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che sostituisce, dunque, l’autorizzazione comunale e che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) divenga l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (artt. 6 e 10 della Legge regionale 5 aprile 2011 n. 5) nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione e della Direttiva servizi c.d. “Direttiva Bolkestein” (Direttiva 2006/123/CE).
3. La lettura del preambolo evidenzia che, a fronte di un richiamo molto specifico all’art. 1786 del Codice civile che disciplina la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dai clienti in albergo, è stato, invece, omesso il riferimento a talune leggi regionali su cui si fonda lo schema di regolamento quali la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (Norme per il turismo) e la già citata Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della P.A. e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale).