CGARS, sez. I, sentenza 2024-05-13, n. 202400345

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-05-13, n. 202400345
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400345
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2024

N. 00345/2024REG.PROV.COLL.

N. 00279/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2164/2020, resa tra le parti, non notificata, in data 4 settembre 2020, n. 2164, a definizione del giudizio promosso dagli odierni appellanti per l’annullamento in parte qua della delibera consortile n. 15/AS/98 e per il riconoscimento del diritto ad avere applicata la normativa previgente alla delibera consortile n. 15/AS/98 in tema di costituzione, alimentazione e gestione del fondo per la liquidazione delle indennità di fine servizio e alla ricostituzione del fondo alle medesime condizioni contributive, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente versate dalla data della deliberazione n. 15/AS/98 a quella della effettiva ricostituzione,

nonché, in via subordinata, trattandosi di retribuzione accantonata e differita, per la condanna del Consorzio al pagamento immediato, con interessi e rivalutazione monetaria, della quota di fondo a ciascuno spettante, costituita dall’aliquota del 2% corrisposta direttamente dagli stessi dalla data di assunzione in servizio fino al 31 dicembre 1986 (o prelevata dal Consorzio) e, successivamente versata dal Consorzio stesso nel loro nome e per loro conto,

nonché per l’accoglimento delle altre domande svolte in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per Le Autostrade Siciliane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con l’appello indicato in epigrafe, gli istanti premettono di essere stati dipendenti del Consorzio per le Autostrade siciliane, nato a seguito della fusione degli enti autostradali regionali.

Espongono, dunque, le trasformazioni relative al trattamento di fine servizio, che hanno dato luogo alla controversia oggetto di esame, come di seguito riportato.

II - Il Consorzio per l’Autostrada Messina – Catania – Siracusa, dal quale gli appellanti sono transitati, istituiva un “ Fondo per la liquidazione di indennità di fine servizio al personale dipendente ” (FIFS) e approvava il relativo regolamento. Quest’ultimo prevedeva che alla costituzione del fondo avrebbero concorso i dipendenti, con un contributo pari al 2% della retribuzione, e il Consorzio, con la percentuale del 4% sulla stessa base retributiva. Per alimentare il fondo erano eseguite trattenute sugli stipendi (al fine di garantire una maggiore liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, rispetto a quanto non sarebbe stata con il semplice accantonamento infruttifero delle somme trattenute. Era, altresì, prevista la corresponsione di somme ai dipendenti in occasione del verificarsi di varie circostanze (acquisto di casa, lutti, spese mediche, anticipazioni, così come da regolamento approvato con delibera 21 dicembre 1993, n. 14/A). Il termine per il pagamento dell’indennità di fine rapporto era di 30 giorni.

L’art. 13 del regolamento di cui alla deliberazione n. 28/A/1988, confermava che il Fondo dovesse essere alimentato “a ) dal contributo del 2% sulla retribuzione pensionabile a carico del personale dipendente;
b) dal contributo del 4% della predetta retribuzione a carico del Consorzio
”.

In occasione del rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti dei consorzi autostradali siciliani, approvato con delibera del Consorzio per l’Autostrada Messina - Catania 23 novembre 1987, n. 51/a, quale miglioramento contrattuale, si prevedeva, in luogo di un diretto aumento retributivo, la “ assunzione a totale carico dei Consorzi dell’onere per la liquidazione dell’indennità di fine servizio a decorrere dal 1° gennaio 1987 ”. Da tale data, pertanto, il Consorzio assorbiva l’onere della corresponsione del 2% sulla retribuzione già a carico dei lavoratori, portando, quindi, il proprio onere di contribuzione al 6% complessivo. La clausola contrattuale veniva recepita dal Consorzio all’art. 3 del regolamento per la liquidazione dell’indennità di fine servizio (approvato con deliberazione consortile 21 dicembre 1993, n. 14/A). Peraltro, nel caso dei dipendenti assunti anteriormente al 1980, oltre al pagamento delle quote correnti (ossia, successive al 1980) per conguagliare i rapporti pregressi (periodi anteriori al 1978) il Consorzio effettuava trattenute sugli stipendi e ciò fino al 1995.

A seguito dell’intervenuta fusione dei consorzi autostradali siciliani nel “ C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane ”, con delibera 12 settembre 1997, n. 3/CD, si disponeva il trasferimento del personale dai Consorzi di provenienza al nuovo ente. Il passaggio del personale avveniva con salvezza di tutti i diritti e condizioni maturati. In particolare, secondo l’art. 16 dello Statuto del Consorzio (C.A.S.), il nuovo ente “ succede in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai suindicati Consorzi ” di provenienza e (art.15) “ il personale di ruolo dei Consorzi per l’Autostrada Messina – Palermo e Messina Catania – Siracusa, nonché (…) è trasferito a domanda (…) mantenendo la relativa posizione giuridica ed economica, in equivalenti posti di organico di pari livello e qualifica… ”.

Precisano gli appellanti, che, tuttavia, con l’atto gravato, il Consorzio adottava la delibera 20 aprile 1998, n. 15/AS, di approvazione del nuovo “ regolamento del Fondo indennità di fine servizio al personale dipendente ”, con il quale venivano abrogati tutti i precedenti provvedimenti in materia che, così, risulta disciplinata ex novo .

Secondo l’assunto degli istanti, tale atto ha determinato le seguenti conseguenze: 1) soppressione del fondo e incameramento delle somme in esso giacenti e degli utili ed interessi maturati;

2) soppressione degli organi di gestione del fondo;

3) violazione di quanto previsto in sede contrattuale;

4) allungamento del termine per la riscossione dell’indennità, portato da trenta a novanta giorni.

Gli appellanti, dunque, assumono che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che, con il fondo in questione, il datore di lavoro degli appellanti aveva costituito un fondo pensione integrativo (che incideva, incrementandola, sulla base di calcolo del trattamento pensionistico), non comprendendo, invece, che – nel caso che occupa - si trattava di un fondo di cui all’art. 13, l. 20 marzo 1975, n. 70, attraverso il quale il datore di lavoro provvedeva, all’atto della cessazione dal servizio, alla liquidazione di “ una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato ”. Ancora precisano che, in disparte il fatto che si verterebbe in ipotesi di motivazione “postuma”, come tale inammissibile, secondo il Tribunale “[ a]ppare in parte corretta la ricostruzione, e la motivazione ivi rappresentata, operata dall’Amministrazione resistente […]. Assume parte resistente di aver legittimamente operato, poiché le contestate delibere modificano il regolamento del Fondo Indennità di fine servizio che ha previsto un fondo pensione integrativo per i lavoratori del Consorzio in applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 70/1975, successivamente integrata e modificata dal Dlg. n.124/93…

Tale normativa è stata parzialmente abrogata a seguito della riforma pensionistica introdotta con la l. 8 agosto 1995 n.335, che ha previsto una diversa disciplina per la gestione dei fondi pensione integrativi. All'art. 5 è stabilito che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 21.4.1993 n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo ”.

Evidenziano, richiamando la giurisprudenza costituzionale, che, trattandosi di “ retribuzione differita con funzione previdenziale ”, il fondo per la liquidazione dell’indennità di fine servizio non poteva subire alcuna decadenza ai sensi dell’art. 5, l. n. 335/1995.

L’appello non reca motivi articolati separatamente, ma un corpo discorsivo nel quale ci si duole della sentenza.

Comunque i vizi dedotti possono così enuclearsi:

1 – il provvedimento non sarebbe motivato, erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la motivazione si potesse evincere dal richiamo effettuato alla nuova disciplina;
erroneamente, peraltro, il primo giudice avrebbe interpretato il fondo, di cui si verte, come un fondo integrativo, senza considerarne la natura retributiva;

2 – il medesimo vizio motivazionale sarebbe rilevabile l’inammissibilità della motivazione postuma al provvedimento, non facendo esso alcun riferimento alla l. n. 335/1995, richiamata solo in sede di difesa del Consorzio appellato;

3 – quanto alla principale richiesta di applicazione della pregressa disciplina, segnatamente, sotto il profilo dell’ormai residuo interesse, della mancata assunzione del 2% dell’onere di contribuzione a carico dell’Amministrazione, erroneamente il T.A.R, dopo aver confermato la tesi sostenuta in ricorso, secondo la quale l’assunzione a carico dell’Amministrazione di tale percentuale deriva dalla deliberazione n. 14/A del 21 dicembre 1993 (art. 3) che, seppur in assenza di alcuno specifico riferimento, in effetti sembra essere riconducibile all’accordo contrattuale approvato con delibera n. 51/A del 23 novembre 1987, posto che il detto art. 3 produce efficacia dall’1 gennaio1987, data alla quale tale ultimo accordo pone « a totale carico dei consorzi (l’)onere per la liquidazione dell’indennità di fine servizio a decorrere», tuttavia, erroneamente avrebbe concluso nel senso di affermare che “ a) detto accordo contrattuale ha come termine finale il 31.7.1990 e non viene né dedotta, né dimostrata la sua ultrattività rispetto alla norma di asserito recepimento (e, quindi, la sua attuale efficacia al momento dell’adozione del nuovo regolamento contestato), né la sussistenza di altro accordo contrattuale;
b) da ciò deriva che non è certa la violazione della contrattazione
”;
secondo gli appellanti la vigenza dell’accordo non sarebbe stata invece messa in discussione e dunque doveva ritenersi provata;

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