CGARS, sez. I, sentenza 2014-10-28, n. 201400586

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-10-28, n. 201400586
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400586
Data del deposito : 28 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00703/2013 REG.RIC.

N. 00586/2014REG.PROV.COLL.

N. 00703/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 703/ 2013 R.G. proposto da:
COMUNE DI AVOLA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. G A T, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Stefano, in Palermo, via Autonomia Siciliana n. 25;

contro

ASSOCIAZIONE ONLUS “ERMENEGILDA RIGON”, rappresentata e difesa dall'avv. D N, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in Palermo, via F. Cordova n. 76;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA – CATANIA (Sez. I) n. 01759/2013, resa tra le parti, concernente: Esecuzione giudicato nascente da decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Siracusa (sez. staccata di Avola) n. 155 del 4.06.2012 – Sospensione del giudizio di ottemperanza e contestuale nomina di Commissario ad acta .

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Onlus Ermelinda Rigon;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 il Cons. G M e uditi per le parti gli avvocati G. Immordino su delega di G. A. Troja e D. Nigro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha disposto la sospensione del procedimento del giudizio di esecuzione, promosso dall’Associazione ONLUS odierna resistente, del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 155/2012 del Tribunale di Siracusa (Sez. staccata di Avola), fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 quater, comma 1 e 3, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e, al contempo, ha nominato il dr. C C, Comandante della Polizia Municipale di Vittoria, quale Commissario ad acta per l’esecuzione degli adempimenti prescritti in seno alla medesima sentenza.

L’appellata Associazione ONLUS resiste al gravame, e con memoria conclusiva, depositata il 28 febbraio 2014, insiste per il rigetto dell’appello.

Nella camera di consiglio del 10 aprile 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

A seguito di ricorso presentato dall’Associazione Onlus odierna parte resistente, il Tribunale di Siracusa (sez. staccata di Avola) emetteva nei confronti del Comune di Avola decreto ingiuntivo n. 155/2012 D.I., diventato esecutivo in data 4 gennaio 2012, per il pagamento a favore della associazione ricorrente della somma di Euro 74.181,00, oltre interessi e spese accessorie.

Perdurando l’inadempimento del Comune, la associazione proponeva ricorso per ottemperanza presso il Tribunale di Siracusa, per i consequenziali provvedimenti, e, segnatamente, la nomina di Commissario ad acta .

Il Comune, costituitosi in giudizio, oltre che eccepire la mancata notifica nei termini del titolo giudiziale esecutivo, nonché l’abnormità della somma pretesa, depositava la delibera di avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come prevista dall’art. 243 bis del D. Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012, e, al contempo, avanzava richiesta di sospensione della procedura intrapresa dall’associazione ricorrente, fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 243 quater D.Lgs n. 267/2000.

Il TAR, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha accolto nei termini richiesti dal Comune la domanda di sospensione della procedura di esecuzione del credito, ma, al tempo stesso, ha nominato il dott. C C, Comandante della Polizia Municipale di Vittoria, quale Commissario ad acta, al fine di monitorare l’andamento della procedura avviata dal Comune, e con il preciso mandato di fare in modo che il Comune, ai fini della predisposizione del ‘piano’, inserisca il debito nei confronti dei ricorrenti, ai sensi del cit. art. 243 bis, comma 7, tra quelli oggetto di ricognizione quali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs n. 267/2000.. ”.

Avverso la decisione così resa, e, segnatamente, avverso i poteri di attuazione del giudicato attribuiti al Commissario ad acta , il Comune di Avola ha presentato appello, formulando diversi motivi di censura, anche per il capo relativo alle spese del giudizio, che questo Consiglio ritiene fondati per le ragioni e nei limiti che qui di seguito si precisano.

Sebbene, in sede di memoria conclusiva, venga sollecitata dalla difesa di parte appellata l’opportunità di una interpretazione costituzionalmente orientata circa i poteri attribuiti al Commissario ad acta , con la sentenza di primo grado, allo scopo di arginare “ lo strapotere di cui fa uso il Comune di Avola, il quale utilizza l’istituto di cui al d. lgs. 267/2000 e lo stesso odierno appello come strumento per allontanare nel tempo il redde rationem con la propria condizione debitoria, incurante dei diritti altrui.. ” – occorre ribadire che, allo stato, la configurazione del ‘mandato’ attribuito al Commissario ad acta dal primo Giudice risulta incompatibile con la sospensione delle procedure esecutive dallo stesso decidente dichiarata a norma dell’art. 243 bis del D. Lgs n. 267/2000.

Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni di principio.

a) Il commissario ad acta, in quanto ‘strumento’ del giudice dell’esecuzione, riflette i medesimi poteri che in materia sono di pertinenza dell’autorità giudiziaria al cui servizio è posto, allo scopo di consentire l’effettiva attuazione del giudicato inottemperato: senza, peraltro, che la sua nomina, per come risulta legata alla ‘inerzia colpevole’ dell’Amministrazione, possa perciò escludere la competenza del soggetto ‘commissariato’ di procedere autonomamente all’adempimento degli atti dovuti, dei quali conserva la titolarità.

b) Con la sospensione delle procedure esecutive per le finalità segnate dal cit. art. 243 quater D. Lgs. 267/2000, l’operato dell’Amministrazione comunale risulta sottratto al sindacato del Giudice dell’ottemperanza e del Commissario ad acta suo ausiliario. Diversamente opinando, tanto l’attività di quest’ultimo ausiliario, quanto i poteri di sindacato del giudice finirebbero per determinare una sorta di ‘tutela impropria’, al di fuori di ogni previsione normativa, dell’attività di predisposizione degli impegni funzionali alla richiesta di ammissione alla procedura di risanamento, che, comunque, compete all’iniziativa ed alla responsabilità proprie dell’ente locale, in ragione della posizione che gli è riconosciuta dal Titolo V della Costituzione, e la speciale disciplina di risanamento finanziario tende a ribadire, e non certo ad annullare.

In senso opposto, d’altra parte, la stessa predisposizione del ‘piano di riequilibrio’ finirebbe per essere ostacolata, distorta e persino impedita, dalla interferenza non tanto di ‘uno’ quanto dalla concorrenza di una possibile ‘pluralità’ di commissari ad acta (e di giudici dell’ottemperanza), ciascuno dei quali volto ad affermare, a discapito degli altri concorrenti, le proprie ragioni di priorità del titolo di debito rappresentato: in palese contraddizione, anche sotto questi profili, con la ‘sospensione’ delle procedure esecutive, che proprio nelle finalità di ordine (politico) amministrativo sopra evidenziate trova la propria ragion d’essere.

Tutto ciò non esclude, peraltro, che la sospensione delle procedure esecutive esaurisca ogni funzione del commissario ad acta in ordine all’adempimento del debito, rispetto alle vicende che possono seguire l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio autonomamente elaborato dal Comune.

Dalla stessa documentazione allegata (nota prot. n. 1192/2013 del 17.10.2013, a firma del Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione) risulta che, a fronte dei pericoli di “ sospensione di fondamentali diritti del cittadino ”, i quali giustificherebbero, secondo la difesa di parte resistente, il tipo di mandato attribuito al Commissario ad acta, il Comune di Avola, interloquendo con il Commissario, si è già autonomamente attivato per l’adempimento del debito vantato dall’Associazione ONLUS, sia in termini di liquidazione, in parte effettuata (Euro 48.118, 38), sia in ordine ai successivi impegni di spesa, volti al completo soddisfo di quanto preteso dalla parte creditrice.

Mentre, infatti, nei limiti di un’attività di informazione e sollecitazione circa gli svolgimenti di iniziative, altrimenti adottate autonomamente dall’Amministrazione, la funzione del commissario può manifestarsi anche nel corso della ‘sospensione’ delle procedure esecutive, ciò che viceversa deve reputarsi illegittimo, è, nella sostanza, l’attribuzione di un potere di amministrazione attiva –sia pure in via sostitutiva del comune inadempiente - al Commissario ad acta, nei termini del ‘mandato’ disposto dalla sentenza qui impugnata, che per questa parte merita perciò di essere riformata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della Associazione resistente nella misura indicata nel dispositivo.

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