CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300756

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300756
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300756
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 00756/2023REG.PROV.COLL.

N. 00062/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2023, proposto da
A L R, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

N S, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02616/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di N S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’appellante, con ricorso in data 8 gennaio 2023, ha chiesto l'annullamento della sentenza del TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2616/2022, pubblicata il 6.10.2022.



2. In fatto, dalla sentenza impugnata e dalla documentazione in atti emerge quanto segue:

- il 12 giugno 2022 si sono svolte nel Comune di Messina le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio della circoscrizione III dello stesso Comune. Per l'elezione a Presidente hanno partecipato quattro candidati;
è stato proclamato eletto A C, avendo riportato 8.160 voti, seguito da G C, con voti 5.615 e dagli altri due candidati;

- il ricorrente N S rappresenta di aver partecipato alla stessa competizione come candidato consigliere (numero d'ordine 7) nella lista n. 16 "F D D S";

- all'esito delle operazioni, l'Ufficio Elettorale Centrale, dopo aver proclamato eletto il suddetto candidato alla carica di presidente, ha determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e, quindi, quella individuale di ciascun candidato a consigliere circoscrizionale;
lo stesso Ufficio ha, poi, proceduto - dividendo le cifre elettorali conseguite da ciascuno dei predetti gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, indicati nel numero di 8 - alla formazione della graduatoria dei quozienti ai fini della ripartizione dei seggi fra i gruppi stessi, e, a seguire, la graduatoria dei quozienti delle singole liste;
infine, riepilogati i risultati delle operazioni svolte, accertato il numero di seggi spettante a ciascuna lista e determinata la graduatoria dei candidati in seno alle stesse, ha proclamato eletti i candidati richiamati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio;

- il ricorrente - candidato nella lista n. 16 "F D D S", facente parte del gruppo di liste collegate al candidato presidente A G, gruppo risultato secondo per numero di voti (5.241) – ha eccepito che pur essendo stato il candidato più votato (cifra individuale 1.955) nella stessa lista, la quale nell'ambito della citata coalizione di appartenenza è risultata terza (con voti 1.251), non è stato proclamato eletto, pur avendone titolo.

- Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio. Si è costituito in giudizio A L R chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di respingere il ricorso.



3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal signor S per le seguenti ragioni:

- preliminarmente ha dichiarato di ritenere pienamente condivisibile “ l'interpretazione racchiusa nella sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 dicembre 2019, n. 1022 che esclude l'applicabilità alle elezioni circoscrizionali dell'art. 4, comma 3-ter, della legge reg. Sic. 15 settembre 1997, n. 35 ”;

- “ l'Ufficio centrale elettorale ha operato - quanto all'assegnazione del seggio di consigliere al candidato presidente c.d. miglior perdente (G C) - una sorta di prededuzione "a monte" del riparto dei seggi fra tutte le liste;
ciò si ricava dal seguente combinato disposto (in fatto): - dopo la proclamazione alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale (A C) - pag. 7 del verbale - l'Ufficio ha proceduto alla determinazione della cifra elettorale di lista, alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, alla formazione della graduatoria dei quozienti e alle successive operazioni (cfr. pagg. 7-63);
- nell'elenco dei candidati proclamati eletti (pagg. 64 e ss.) risultano otto nominativi e non risulta il nominativo di G C, id est del candidato presidente c.d. miglior perdente;
e tuttavia, il numero dei componenti l'organo collegiale è di dieci, compreso il presidente (proclamato a pag. 7 del verbale)
”;

- “ a giudizio del Collegio - stando alla normativa regionale vigente - solo dopo la determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate si procede alla proclamazione come consigliere comunale (nel caso in esame della circoscrizione) del candidato alla carica di sindaco (nel caso in esame di presidente) tra i non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti (ed almeno il venti per cento dei voti): il dato testuale, in proposito, appare inequivocabile, dal momento che il comma 7 dell'art. 4 della legge reg. Sic. 15 settembre 1997, n. 35 prevede che tale proclamazione avvenga una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate e, cioè, solo dopo la complessiva determinazione dei seggi spettanti alle diverse liste. E’ pertanto da escludere che l'assegnazione del seggio (di consigliere) al candidato presidente non eletto maggiormente votato (c.d. miglior perdente) possa operare a monte del complessivo riparto dei seggi a tutte le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale ”;

- “ Ritiene il Collegio, inoltre, che sussiste una sostanziale differenza fra: - la previsione del comma 3-bis (non applicabile al caso in esame, secondo quanto già chiarito da C.G.A. n. 1022/2019) il quale definisce l'operazione di che trattasi in termini di vera e propria "detrazione" di un seggio;
e - la previsione del comma 7 che contempla una mera priorità nell'attribuzione di uno dei seggi
”;

- “ ritiene il Collegio che spettando alla coalizione n. 3 (riportante 5.094 voti e con il terzo quoziente pari a 1.698) due seggi, il primo dei detti due seggi - in via prioritaria - doveva essere assegnato proprio a G C (candidato presidente c.d. miglior perdente), in applicazione del citato comma 7;
il secondo seggio spettante alla coalizione n. 3 andava assegnato (come in effetti avvenuto) a G V (lista n. 2: cifra elettorale 2.622;
cifra individuale n. 3.216), con la conseguenza che nessun seggio poteva essere assegnato in favore della parte controinteressata A L R (lista n. 8: cifra elettorale 2.148;
cifra individuale 2.307
)”.

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