CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202400754
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 00754/2024REG.PROV.COLL.
N. 00484/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2023, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 773/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il proposto appello si domanda la riforma della sentenza n. 773/2023 pubblicata il 10 marzo 2023 con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 937/2022 emesso il 6 maggio 2022 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese nei confronti del Comune di Palermo in ragione della pendenza della procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 avviata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 343 del 16 settembre 2021.
L’appellante ritiene, infatti, la decisione del T.A.R. erronea poiché la procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 non potrebbe inibire le esecuzioni forzate aventi ad oggetto anche crediti successivamente maturati come quello in questione.
Con ordinanza n. 42/2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana concedeva termine per la rinnovazione della notifica dell’appello che l’appellante provvedeva ad effettuare.
In seguito, si costituiva il Comune di Palermo, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nella camera di consiglio del 17 luglio 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
La questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio attiene ed è delimitata