CGARS, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000044

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000044
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000044
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00044/2020REG.PROV.COLL.

N. 00961/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2019, proposto da M C, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, Ufficio elettorale del Comune di Messina non costituito in giudizio;

nei confronti

S S, D R, M B, A L non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2231/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. G V e udito l’avv. N P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’allora ricorrente sig. Costanzo agiva dinanzi al Tar per l’annullamento:

- del verbale dell’Ufficio Centrale elettorale per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri della VI Circoscrizione del Comune di Messina chiuso e sottoscritto il 27 giugno 2018;

- dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale del 26 giugno 2018, nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente;
e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell’Ufficio elettorale centrale nonché per la proclamazione dell’odierno ricorrente alla carica di consigliere circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Messina, in sostituzione del proclamato eletto Sig. S S.



2. Il ricorrente esponeva di aver partecipato alle elezioni del 10 giugno 2019 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della VI Circoscrizione della Città di Messina con la lista “LiberaMe”, collegata in coalizione al candidato presidente Sig. M B, risultato poi non vincitore.



3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante deduceva:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 4 ter della l.r n. 35/1997;
travisamento dei fatti.

L’Ufficio elettorale avrebbe erroneamente attribuito entrambi i due seggi spettanti alla coalizione che sosteneva la candidatura del Sig. M B alla lista n. 4 “A S S”, anziché attribuirne (in ragione dei quozienti di lista) uno a tale lista ed uno alla lista “LiberaMe Saitta Sindaco”, nell’ambito della quale il ricorrente avrebbe ottenuto il più alto numero di voti.

II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35/1997, dell’art. 3 della l.r. n. 17/2016, e dell’art. 12 delle preleggi;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia.

L’Ufficio elettorale centrale avrebbe errato nell’assegnare il seggio al candidato alla carica di Presidente non eletto o c.d. “miglior perdente”: il seggio da attribuire a quest’ultimo, infatti, non avrebbe dovuto essere detratto alla coalizione di riferimento, ma assegnato, a monte, prima di effettuare il riparto tra le singole liste.

III - Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35/1997, dell’art. 3 della l.r. n. 17/2016 e degli artt. 1, commi 1, 2 e 3 e 48 della Costituzione;
eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta ed erroneità dei presupposti.

Laddove si fronteggiassero più di due coalizioni, potrebbe non essere chiaro a quale lista o gruppo di liste non collegate con il candidato vincente debba essere detratto il seggio da assegnare al miglior perdente.

IV - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della l.r. n. 17/2016 per violazione degli artt. 1, 3, 48, 51 e 101, comma 2, Cost. e per violazione del canone della ragionevolezza.

Sussisterebbe incertezza normativa sulla applicabilità alle elezioni per il rinnovo dei Consigli circoscrizionali del comma 3 ter dell’art. 4 della l.r. n. 35/1997, dettato per il rinnovo dei Consigli comunali, tanto che dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale (parte ricorrente richiama sul punto le ordinanze del 29 giugno 2018, nn. 375 e 376, con cui il CGARS ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della l.r. 17/2016 secondo cui «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali» , in riferimento agli artt. 3 e 101, comma 2, Cost.).

4 L’Avvocatura della Stato, costituitasi dinanzi al Tar, eccepiva il difetto di legittimazione del Ministero dell’interno e dell’Ufficio centrale elettorale e dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana.

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