CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400312

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400312
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400312
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00312/2024REG.PROV.COLL.

N. 01018/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1018 del 2021, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 661/2021, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, nessuno presente per le parti, il Cons. Anna Bottiglieri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

La signora C C impugnava con ricorso e motivi aggiunti proposti avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia gli atti adottati dal Comune di Licata in relazione a un immobile abusivamente realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Precisamente l’interessata, con l’atto introduttivo del giudizio impugnava: il provvedimento n. 757/2007 recante l’ordine di demolizione; il verbale n. 3/2009 di accertamento di inottemperanza al predetto ordine; il provvedimento n. 300/2007 recante il diniego dell’istanza di sanatoria presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003; la nota n. 29611/2010 recante diniego della richiesta di riesame dell’istanza di condono; la nota n. 21261/2010 avente a oggetto “Trasmissione richiesta svincolo dal vincolo idrogeologico”. Con i motivi aggiunti impugnava la nota n. 3463/2016 di reiezione dell’ulteriore richiesta di riesame dell’istanza di condono e tutti gli atti prodromici e connessi, anche successivi, ivi comprese le circolari n. 2 e 4 del 2015.

Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar, nella resistenza del Comune di Licata:

a) riteneva l’irricevibilità, per tardività, dell’impugnazione dell’ordine di demolizione e del diniego di sanatoria, atti entrambi adottati nel 2017 e gravati solo con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 1° ottobre 2010 e depositato il successivo 29 ottobre, e quindi ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dall’adozione dei provvedimenti e anche dal momento della loro effettiva conoscenza da parte dell’interessata;

b) riteneva l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale n. 3/2009 di accertamento di inottemperanza perché atto dichiarativo non provvedimentale, come tale privo di effetti lesivi;

c) riteneva l’infondatezza dell’impugnativa dei dinieghi di riesame dell’istanza di condono.

In definitiva, il Tar dichiarava il ricorso principale in parte irricevibile, in parte inammissibile e lo respingeva per il restante in quanto infondato, in uno ai motivi aggiunti; condannava la ricorrente alle spese del giudizio.

L’interessata ha proposto appello. Ha dedotto: 1) Violazione insanabile del contraddittorio e del diritto di difesa garantito in ogni stato e grado del procedimento dall’art. 24 comma 2 Cost.; 2) Error in iudicando ; erroneità della

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