CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400428
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2024
N. 00428/2024REG.PROV.COLL.
N. 00681/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2022, proposto dall’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina C C e V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
B V, rappresentato e difeso dall’Avv. G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, non costituito in giudizio;
per la revocatoria
della sentenza n. 352/2022, pubblicata il 22 marzo 2022, pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel ricorso in appello iscritto al n. 339/2019 R.G, notificata in data 22 aprile 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di B V e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la Consigliera P L G e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Catania ha chiesto la revocazione della sentenza n. 352/2022 pubblicata il 22 marzo 2022 resa da questo CGA, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a sotto l’aspetto della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L’Università, dopo aver dato una ricostruzione dei fatti relativamente ai rapporti intercorrenti tra le parti e alle vicende processuali pregresse, ha focalizzato l’attenzione sulla parte della sentenza del CGA in cui il giudice, nel pronunciarsi sull’accoglimento del ricorso, ritiene « fondato il secondo motivo di gravame e riconosce il diritto del Dott. V al riconoscimento della indennità di equiparazione allo stesso spettante ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, per il periodo dal giugno 1989 e fino al 2 luglio 1997 »;sostiene infatti l’Università che il V non abbia mai chiesto al giudice di pronunciarsi sull’accertamento del suo diritto all’indennità di equiparazione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, per il periodo dal giugno 1989 e fino al 2 luglio 1997, ma che abbia chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui gli conferiscono l’incarico fino al 31 dicembre 1992, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate in solido al pagamento delle retribuzioni per le prestazioni rese dal giugno 1989 in poi riservandosi di quantificarle;infatti il V successivamente, in sede di indicazione delle possibili modalità di calcolo delle retribuzioni rivendicate, a soli fini esemplificativi e come possibile parametro di riferimento, ha richiamato l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979.