CGARS, sez. I, sentenza 2019-05-13, n. 201900425

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-05-13, n. 201900425
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900425
Data del deposito : 13 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2019

N. 00425/2019REG.PROV.COLL.

N. 00479/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. r.g. 479/2015 proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domicilia ex lege , in Palermo, via Villareale, n. 6;

contro

Mobilia Alfio, rappresentato e difeso dall’avv. A C M, con domicilio digitale come da Reginde e domicilio fisico eletto presso l’avv. Annamaria Ioppolo, in Palermo, via Pirandello, n. 40;

per la riforma

della sentenza del T Sicilia – Catania, sez. II, 8.10.2014 n. 2584, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di dispensa dagli obblighi di leva ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 504/1997

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alfio Mobilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il Pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avv. dello Stato Maria Gabriella Quiligotti e l’avv. Santina Intersimone su delega dell’avv. A C M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierno appellato in data 24.9.2002 presentava istanza di dispensa dagli obblighi di leva ai sensi della l. n. 504/1997 allegando la situazione di famiglia e la lettera-contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritta dal datore di lavoro.

L’istanza veniva respinta con decreto del Ministero della difesa 29.4.2003 con la motivazione che <<
la fattispecie rappresentata non rientra tra i casi previsti dalla normativa vigente, in quanto il contratto di lavoro a tempo determinato non risulta della tipologia 'apprendistato o formazione e lavoro’>>.

Veniva inoltre emessa cartolina-precetto datata 19.6.2002 con cui si intimava al Mobilia di presentarsi al Corpo il 30.6.2003.



1.1. Il diniego di dispensa e la cartolina precetto venivano impugnati con ricorso al T Sicilia – Catania (r.g. 3454/2003), e sospesi con ordinanza cautelare confermata in appello.



1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T ha accolto il ricorso per l’assorbente ragione che non sussisterebbe “ nessuna differenza di sostanza tra il contratto di lavoro a tempo determinato e quelli indicati nella tipologia usata per motivare il diniego”.

Ad avviso del T, l’art. 7, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 504/1997, che prevede la possibilità di dispensa dal servizio di leva dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà economiche o familiari ovvero abbiano particolari responsabilità lavorative, trova la sua ratio nel non ostacolare l’occupazione giovanile, e pertanto la dispensa può applicarsi ogni volta che il chiamato alla leva abbia ricevuto una concreta proposta di assunzione quale lavoratore dipendente, non importa se a tempo determinato o indeterminato.

Il T ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro mille oltre accessori di legge.



2. Contro la sentenza ha proposto appello il Ministero della difesa, con atto ritualmente e tempestivamente notificato e depositato.



2.1. L’appellato si è costituito, ha chiesto nei termini di legge il riesame del terzo motivo del ricorso di primo grado, in tesi assorbito dal T, e con memoria depositata per l’udienza odierna ha chiesto il rigetto del gravame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi