CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201061

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201061
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201061
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 01061/2022REG.PROV.COLL.

N. 00403/2022 REG.RIC.

N. 00511/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2022, proposto da
Istituto per i Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana - Dipartimento regionale infrastrutture mobilita' e trasporti, Ufficio Genio Civile Palermo, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita', in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Francesco Ferrara, n. 8;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Mollica, Patrizia Stallone, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana - Presidenza, Ufficio Genio Civile Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Greco in Palermo, via Francesco Ferrara, n. 8;
Ismea, rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



entrambi per la riforma

della sentenza del Tar Sicilia (sezione Seconda) n. 196/2022

Visto l'art. 72 c.p.a.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Regione Siciliana - Dipartimento regionale infrastrutture mobilita' e trasporti e di ufficio genio civile Palermo, di Regione Siciliana - assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di Regione Siciliana – Presidenza, di -OMISSIS-, di Ismea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Marco Mazzamuto. Nessuno è presente per le parti nella causa 403/2022; sentito l’avv. Patrizia Stallone nella causa 511/2022;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), impugnava l’ordinanza 03.05.2012 n. 163675 con la quale l’Ufficio del Genio civile di Palermo ha disposto nei confronti dell’avente causa dello stesso Ismea, sig. -OMISSIS-, per mancanza di titolo autorizzativo, la cessazione del prelievo d’acqua dal laghetto collinare sito in contrada Zuccari in comune di Monreale (fg. 113, particelle nn1 64 e 165) e la dismissione delle opere di derivazione delle acque dal medesimo laghetto.

Nel ricorso si lamentava la mancata comunicazione di avvio del provvedimento, lo scostamento del contenuto del provvedimento rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza di poteri amministrativi al riguardo, atteso che il legislatore avrebbe liberalizzato la realizzazione e l’esercizio degli invasi irrigui, e infine che la revoca della precedente autorizzazione si paleserebbe priva dei presupposti indicati dall’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, avendo peraltro l’amministrazione dato atto dell’inesistenza del provvedimento da revocare.

L’immobile era stato oggetto di trasferimenti, sicché il ricorso veniva notificato anche alla dante causa dell’Ismea, sig.ra -OMISSIS-, che si costituiva in giudizio, e all’avente causa dell’Ismea, sig. -OMISSIS-, non costituitosi.

2. Il Tar, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, rigettava il ricorso, ritenendo, in sintesi, che:

- l’uso di acque per finalità diverse da quella domestica è soggetto a regime concessorio; la legge non distingue tra i soggetti privati che si impossessano di acque sotterranee, ma, a norma dell’art. 95, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, regola diversamente gli usi domestici, definiti e delimitati dall’art. 93 del medesimo t.u., e gli usi diversi, per i quali sono necessarie l’autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l’utilizzo;

- la sussistenza

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