CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-03-27, n. 202300238
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00238/2023REG.PROV.COLL.
N. 00124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2023, proposto da
G S B, M B, C C, L C, G F, D F, L G P, A R, M R, V R, D S, A T, D V, rappresentati e difesi dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G F Bellanti, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 273 del 30 gennaio 2023.
concernente ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, E CONTESTUALE ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.C.
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- degli artt. 4 e 5 dell'avviso pubblico straordinario d'urgenza per titoli e prova teorico-pratica per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per attribuzione di incarichi e supplenze relativamente al profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, approvato con deliberazione n. 1492 del 13.10.2022 del direttore generale dell'A.S.P. di Enna, pubblicata dal 16 al 30 ottobre 2022, limitatamente alla parte in cui prevedono che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina;
- della delibera n. 1767 del 06.12.2022 del direttore generale dell'A.S.P. di Enna e del relativo allegato “C” limitatamente alla parte in cui gli odierni ricorrenti non sono stati ammessi all'avviso pubblico straordinario d'urgenza per titoli e prova teorico-pratica per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per attribuzione di incarichi e supplenze relativamente al profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs;
- delle note Reg. Uff.le.U.0127619.19-12-2022 del direttore UOC Risorse Umane dell'Asp di Enna con cui è stata comunicata agli odierni ricorrenti la non ammissione alla procedura di cui sopra per la mancata sottoscrizione di ogni pagina della domanda di partecipazione;
- nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico n. 52 del 20 febbraio 2023 di reiezione dell’istanza cautelare proposta dagli appellanti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Gli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno impugnato dinanzi al TAR Sicilia – Catania: a) gli artt. 4 e 5 dell’Avviso pubblico straordinario d’urgenza per titoli e prova teorico-pratica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’attribuzione di incarichi e supplenze relativamente al profilo di Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs del CCNL Sanità - approvato con deliberazione n. 1492 del 13 ottobre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, pubblicata dal 16 al 30 ottobre 2022, nella parte in cui si prevede che la domanda di partecipazione debba essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina; b) la delibera n. 1767 del 6 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e del relativo allegato “C”, nella parte in cui i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura selettiva; c) la nota U.0127619.19-12-2022 del direttore UOC Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con cui è stata comunicata ai ricorrenti la non ammissione alla procedura per la mancata sottoscrizione di ogni pagina della domanda di partecipazione.
2. – Dopo l’adozione di specifica misura cautelare con decreto monocratico presidenziale, alla camera di consiglio fissata per la disamina collegiale della istanza cautelare dei ricorrenti, il TAR Sicilia – Catania, effettuati gli avvisi alle parti di cui all’art. 60 c.p.a., con la sentenza in forma semplificata n. 273 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del